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Conciliazione in corso di causa e cessazione della materia del contendere: necessità della sentenza e curatore speciale nell’impugnazione della nomina degli amministratori
Quando la conciliazione raggiunta dalle parti in corso di causa [nella specie, nel giudizio di impugnazione della delibera di nomina...

Quando la conciliazione raggiunta dalle parti in corso di causa [nella specie, nel giudizio di impugnazione della delibera di nomina del consiglio di amministrazione di una s.p.a., conseguente all’operare di una clausola simul stabunt simul cadent] conduce alla richiesta congiunta di dichiarare cessata la materia del contendere, il giudice deve provvedere con sentenza e non con ordinanza: tra i possibili esiti processuali di una conciliazione – la doppia diserzione delle udienze ex art. 309 c.p.c., la rinuncia agli atti, il verbale di conciliazione e la cessazione della materia del contendere – ciascuno ha la propria forma, e la cessazione della materia del contendere ha un contenuto decisorio, pur modesto, limitato all’accertamento che non vi è più lite sull’oggetto del giudizio, senza alcuna decisione di merito; le spese possono essere integralmente compensate su concorde richiesta delle parti.

Nel giudizio di impugnazione della delibera assembleare di nomina del nuovo organo amministrativo, la società deve essere rappresentata da un curatore speciale, poiché gli amministratori nominati con la delibera contestata si trovano in conflitto di interessi, essendo inevitabilmente orientati alla conferma della delibera che li ha nominati.

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Destinazione degli utili a riserva e abuso della maggioranza: interesse sociale agli investimenti e onere della prova
L’abuso della regola di maggioranza è causa di annullamento della deliberazione assembleare quando questa non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della...

L’abuso della regola di maggioranza è causa di annullamento della deliberazione assembleare quando questa non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società, per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale, oppure sia il risultato di un’intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli; i due requisiti sono alternativi e la prova dell’abuso incombe sulla parte che assume l’illegittimità della deliberazione, che deve indicare compiutamente i sintomi di illiceità. Non è pertanto annullabile la delibera con cui la maggioranza destina a riserva straordinaria una parte dell’avanzo di esercizio, distribuendone ai soci soltanto una quota, quando l’accantonamento trovi giustificazione nell’esigenza di finanziare con la liquidità disponibile, senza ricorso all’indebitamento, gli interventi di manutenzione e ammodernamento delle strutture aziendali e un progetto di sviluppo in corso di approvazione: si tratta di una modalità di gestione dell’avanzo di esercizio frutto di scelte non sindacabili nel merito, che contempera l’esigenza di remunerazione dei soci con l’accantonamento di riserve destinate all’investimento. L’entità delle riserve accumulate, anche se superiore al fatturato, non è di per sé indice di abuso ove il socio di minoranza non contesti l’effettiva esecuzione delle opere, la loro inerenza all’oggetto sociale e la congruità dei costi.

Ai fini della prova dell’intento della maggioranza di pregiudicare i diritti patrimoniali del socio di minoranza, la sistematicità della destinazione degli utili a riserva non ricorre quando negli esercizi considerati gli utili siano stati almeno in parte distribuiti, l’accantonamento integrale sia stato deliberato all’unanimità in un contesto di emergenza [nella specie, la pandemia] e la successiva distribuzione parziale sia stata deliberata su richiesta dello stesso socio di minoranza, accolta dall’organo amministrativo all’esito favorevole della stagione.

Nel rito riformato dal d.lgs. n. 149/2022, le produzioni documentali relative a fatti sopravvenuti al maturare delle preclusioni istruttorie sono ammissibili fino alla rimessione della causa al collegio, purché nel rispetto del principio del contraddittorio, poiché in tale fase la causa pende ancora davanti al giudice istruttore e viene rimessa al collegio solo a valle dell’udienza a ciò preposta.

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Revoca cautelare degli amministratori di s.r.l. e presupposti dell’azione ex art. 2476, co. 3, c.c.
La legittimazione attiva del socio di società a responsabilità limitata a proporre ricorso cautelare per la revoca degli amministratori ai...

La legittimazione attiva del socio di società a responsabilità limitata a proporre ricorso cautelare per la revoca degli amministratori ai sensi dell'art. 2476, comma 3, c.c. sussiste in capo a chi risulti formalmente intestatario della quota al momento dell'esercizio dell'azione, non essendo ostativa la pendenza di un giudizio di accertamento della simulazione del negozio traslativo della partecipazione, il cui eventuale esito favorevole all'alienante costituirebbe soltanto un evento futuro e incerto, allo stato inidoneo a privare il ricorrente della titolarità della partecipazione.

La mancata impugnazione, nei termini di cui all'art. 2377 c.c., delle delibere assembleari di approvazione dei bilanci non preclude al socio la possibilità di dedurre in sede cautelare le irregolarità contabili risultanti da tali documenti, qualora tale allegazione sia finalizzata non all'annullamento delle delibere, bensì alla dimostrazione della mala gestio degli amministratori a sostegno dell'istanza di revoca.

L'azione cautelare di revoca degli amministratori di cui all'art. 2476, comma 3, c.c. è strutturalmente strumentale all'azione di responsabilità prevista dalla medesima norma, avendo la funzione di impedire l'aggravamento del danno di cui si intende chiedere il risarcimento nel giudizio di merito; non è configurabile un nesso di strumentalità rispetto a un'autonoma azione di revoca nel merito. Ai fini del fumus boni iuris dell'istanza cautelare di revoca, è necessario che i comportamenti imputati all'amministratore abbiano comportato per la società un danno attuale e potenzialmente suscettibile di aggravamento per effetto della permanenza in carica dell'amministratore medesimo; in difetto di tale danno viene meno il presupposto dell'azione di responsabilità alla cui realizzazione la misura cautelare è finalizzata.

Quando la persona fisica di cui è chiesta la revoca sia titolare del potere di rappresentanza sostanziale della società, è necessario, ai fini della valida instaurazione del contraddittorio, che alla persona giuridica venga nominato un curatore speciale ai sensi dell'art. 78, comma 2, c.p.c., in ragione del conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato; l'omessa nomina costituisce vizio insanabile della costituzione del rapporto processuale, rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio.

La sostituzione dell'amministratore di società a responsabilità limitata nel corso del procedimento cautelare impedisce al giudice ogni pronuncia sull'istanza di revoca. Il giudice che pronuncia la revoca ai sensi dell'art. 2476, comma 3, c.c. non è investito del potere di procedere alla nomina del sostituto, spettando tale determinazione esclusivamente ai soci.

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Impugnazione delibera del CDA: legittima ratifica amministratore e inammissibile annullamento per delibera sostitutiva ex art. 2377 c.c.
In tema di impugnazione di delibere del consiglio di amministrazione, si rileva che l’eventuale violazione dell’amministratore dei limiti dei propri...

In tema di impugnazione di delibere del consiglio di amministrazione, si rileva che l’eventuale violazione dell’amministratore dei limiti dei propri poteri potrà essere oggetto di eventuale azione di responsabilità, ma dal punto di vista dell’impugnativa, occorre verificare la legittimità della ratifica e la sua idoneità a tutelare l’interesse sociale, restando pertanto irrilevanti, ai fini della validità della deliberazione, eventuali violazioni dei limiti interni dei poteri gestori. Ne consegue che la deliberazione non è annullabile qualora l'atto ratificato sia funzionale alla salvaguardia dell'interesse sociale.
Inoltre, ove una deliberazione sostituisca integralmente la precedente decisione adottata, trova applicazione l'art. 2377 comma 8 c.c. che esclude l'annullamento della deliberazione qualora la stessa sia sostitita con altra adottata in conformità della legge e dello statuto.

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Società cooperativa: convocazione assembleare, giusta causa di revoca dell’amministratore e legittimazione all’impugnazione
In tema di società cooperativa, la convocazione dell’assemblea su richiesta dei soci che rappresentino una data maggioranza del capitale sociale...

In tema di società cooperativa, la convocazione dell’assemblea su richiesta dei soci che rappresentino una data maggioranza del capitale sociale può essere effettuata anche dal singolo sindaco, ai sensi dell’art. 2367, comma 2, c.c., in sostituzione degli amministratori inattivi, dovendosi distinguere tale ipotesi dal generale potere sostitutivo attribuito collegialmente al collegio sindacale dall’art. 2406 c.c., in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte dei medesimi nella convocazione dell’assemblea. Ne consegue la piena validità della convocazione effettuata dal solo Presidente del Collegio Sindacale.

Costituisce giusta causa di revoca dell'amministratore qualunque condotta che, incidendo negativamente sull'affidamento riposto in ordine alla capacità e alle attitudini dell'organo gestorio, valga a farne venire meno il rapporto di fiducia con la compagine societaria così da impedirne la ulteriore prosecuzione, quali l'inerzia nella sostituzione degli amministratori dimissionari, la convocazione di assemblee e consigli di amministrazione con soggetti non più in carica, la redazione e trasmissione agli organi competenti, agli istituti bancari e ai soggetti committenti di verbali o deliberazioni inesistenti o nulle e la mancata consegna dei libri contabili. Tali condotte, ove integrino gravi e ripetute negligenze nell'esercizio delle funzioni gestionali e violazioni degli obblighi derivanti dal rapporto sociale e statutario, possono altresì giustificare l'esclusione del socio.

Il potere di impugnare le deliberazioni assembleari che non siano state prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo, ai sensi dell'art. 2377, comma 2, c.c., spetta al consiglio di amministrazione (ove statutariamente previsto) quale organo collegiale e non ai singoli amministratori individualmente considerati. Ne consegue che il singolo consigliere revocato non è legittimato ad impugnare la delibera di revoca, non essendo titolare di una posizione soggettiva giuridicamente tutelata al mantenimento o alla reintegrazione nella carica, spettandogli esclusivamente la tutela risarcitoria prevista dall'art. 2383, comma 3, c.c. in caso di revoca priva di giusta causa.

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Deposito del fascicolo di bilancio e diritto all’informativa preassembleare del socio
L’onere imposto all’organo amministrativo della società di depositare presso la sede il fascicolo di bilancio nei quindici giorni precedenti l’assemblea...

L’onere imposto all'organo amministrativo della società di depositare presso la sede il fascicolo di bilancio nei quindici giorni precedenti l’assemblea per la sua approvazione, affinché i soci possano prenderne visione, costituisce come tale una prestazione dovuta per obbligazione negozialmente assunta, al cui adempimento la società è tenuta secondo lo schema proprio delle obbligazioni contrattuali. Come ogni obbligazione in generale va eseguita secondo buona fede oggettiva, il che significa che la società deve adempiervi mettendo i soci in condizione di esercitare effettivamente e senza pregiudizio il proprio diritto alla informativa bilancistica preassembleare.

In assenza dell'assolvimento da parte dell'organo amministrativo della società all'onere di informazione e convocazione, il socio leso nel suo diritto alla visione del progetto di bilancio e degli altri allegati può alternativamente rinunciare al proprio diritto facendo acquiescenza alla violazione; ovvero, allegarla quale preliminare ragione di invalidazione della delibera che abbia ciò nonostante, e col suo voto contrario (o in sua assenza), approvato il bilancio.

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Impugnazione di clausole statutarie di società cooperativa introdotte con delibere assembleari
Le clausole dello statuto di una società cooperativa introdotte mediante deliberazioni assembleari sono soggette ai termini di impugnazione previsti dagli...

Le clausole dello statuto di una società cooperativa introdotte mediante deliberazioni assembleari sono soggette ai termini di impugnazione previsti dagli artt. 2377 e 2379 c.c.; decorsi tali termini, le clausole non sono più impugnabili né per annullabilità né per nullità, salvo che la delibera modifichi l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili.

La clausola statutaria che richiede un numero determinato di firme per la presentazione di una lista di candidati al consiglio di amministrazione non viola alcuna norma imperativa, ove tale numero sia proporzionato alla base sociale, non potendo il giudice procedere alla sua riduzione in via equitativa al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 113 c.p.c.

Il sistema elettivo che assegna alla lista più votata la quasi totalità dei seggi del consiglio di amministrazione, riservandone uno alla seconda lista, non viola alcuna norma imperativa; l'art. 3 del Protocollo n. 1 della CEDU, attinente alle elezioni del corpo legislativo, non è applicabile alle regole di nomina degli organi di gestione di una società di capitali.

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Impugnazione della delibera di approvazione del bilancio: legittimazione attiva e passiva
Il socio-amministratore di una società di capitali è legittimato all’impugnazione della delibera assembleare di approvazione del bilancio anche nell’ipotesi in...

Il socio-amministratore di una società di capitali è legittimato all’impugnazione della delibera assembleare di approvazione del bilancio anche nell’ipotesi in cui, nella sua qualità di membro dell’organo amministrativo, egli abbia precedentemente contribuito all’approvazione del relativo progetto di bilancio, posto che non è prevista, in relazione a tale evenienza, alcuna restrizione al diritto di impugnazione; inoltre la parte, esercitando funzioni e ruoli distinti (quello di socio e quello di amministratore), ben può esprimere due diverse valutazioni, senza violare il divieto di venire “contra factum proprium”, promuovendo, in caso di vizio di nullità, un’azione che, ai sensi dell’art. 2379 c.c., spetta a chiunque vi abbia interesse.

Nei giudizi di impugnazione di deliberazioni assunte dall’assemblea di società di capitali, legittimata passiva è unicamente la società, dalla quale promana la manifestazione di volontà che è oggetto dell’impugnazione. I singoli soci - che laddove assenti, dissenzienti o astenuti sono titolari del diritto all’impugnativa unitamente agli amministratori e al collegio sindacale - non sono legittimati a resistere all’azione, potendo al più intervenire in giudizio in posizione che la giurisprudenza qualifica come adesivo-dipendente rispetto alle ragioni della società, posizione dalla quale non deriva il diritto all’autonoma impugnazione della sentenza. I soci, d’altra parte, per espressa previsione di legge (cfr. art. 2377, co. 7, c.c. applicabile alle s.r.l. in forza del richiamo contenuto all’art. 2479-ter ult.co. c.c.), anche ove non impugnanti o parti in causa, subiscono gli effetti dell’annullamento della deliberazione, seppur in via riflessa e non diretta.

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Principi in tema di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio
L’impugnazione della delibera del c.d.a. è volta ad ottenere l’annullamento della stessa ai sensi di quanto disposto dall’art. 2388, comma...

L’impugnazione della delibera del c.d.a. è volta ad ottenere l’annullamento della stessa ai sensi di quanto disposto dall’art. 2388, comma 4, c.c.; ciò perché l’unica forma di invalidità prevista dal nostro ordinamento per le delibere del c.d.a. delle società per azioni è l’annullabilità.
L’impugnazione della delibera assembleare di approvazione del bilancio - trattandosi di impugnazione diretta a far valere la violazione, da parte del bilancio medesimo, dei principi di chiarezza, verità e correttezza ex art. 2425 c.c. - è formulata ai sensi dell’art. 2379 c.c.: la violazione dei richiamati principi determina infatti l’illiceità dell’oggetto della delibera (vale a dire: l’illiceità del bilancio), il che è appunto una causa di nullità prevista dall’art. 2379, comma 1, c.c.
L’impugnazione delle delibere di approvazione del bilancio per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione (art. 2423, comma 2, c.c.) in quanto dirette (anche) a tutelare l’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, attengono a diritti indisponibili; sicché non può trovare applicazione la clausola compromissoria contenuta nello statuto della società ai fini della competenza.
Il quorum previsto dall’art. 2377, comma 3, c.c., richiamato dall’art. 2378, comma 2, c.c., è relativo esclusivamente alle impugnazioni dirette ad ottenere l’annullamento delle delibere assembleari; diversamente quando l’impugnazione è proposta per ottenere la declaratoria di nullità delle delibere, essa è proponibile da chiunque vi abbia interesse (art. 2379, comma 1, c.c.), sicché la disciplina in tema di quorum per impugnare non trova applicazione.

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Sospensione delibera assembleare e bilanciamento dei pregiudizi patiti
In un procedimento cautelare finalizzato ad ottenere la sospensione di una delibera assembleare di aumento di capitale di una s.r.l.,...

In un procedimento cautelare finalizzato ad ottenere la sospensione di una delibera assembleare di aumento di capitale di una s.r.l., il periculum in mora deve essere valutato nell’ottica del bilanciamento dei pregiudizi patiti dalle parti in contesa. In particolare, deve essere privilegiato l’interesse della struttura societaria alla stabilità della decisione, a fronte dell’interesse del socio a tutelare il valore della propria partecipazione: in un’economia di natura capitalistica non può essere preteso l’immobilismo finanziario e, nel caso di specie, al socio che non intenda sottoscrivere l’aumento di capitale è consentito recedere, con diritto alla liquidazione del valore della propria quota di partecipazione.

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Nullità della delibera di approvazione del bilancio per violazione dell’art. 2423 c.c.
La deliberazione dell’assemblea di una società di capitali con la quale è approvato un bilancio redatto in modo non conforme...

La deliberazione dell'assemblea di una società di capitali con la quale è approvato un bilancio redatto in modo non conforme ai precetti normativi di cui all'art. 2423 c.c. (o in violazione delle norme dettate dalle altre disposizioni in materia di bilancio costituenti espressione dei medesimi precetti) è da ritenersi nulla per illiceità dell’oggetto (art. 2379 c.c.), in quanto i precetti di cui sopra sono posti a tutela di interessi che trascendono i limiti della compagine sociale e riguardano anche i terzi, destinatari, al pari dei soci, delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, che il bilancio deve fornire con chiarezza e precisione.

Un bilancio redatto in violazione dell’art. 2423, secondo comma, c.c. (principio di veridicità) è di per sé illecito e costituisce quindi l’oggetto illecito della deliberazione assembleare che lo abbia approvato; in quest'ottica, il bilancio di una società di capitali deve considerarsi illecito tanto quando vi sia divaricazione fra il risultato effettivo dell’esercizio e il risultato di cui il bilancio dà contezza, quanto in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere tutte le informazioni che la legge vuole siano fornite con riguardo alle singole poste.

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Sospensione cautelare dell’esecuzione di delibere aventi contenuto organizzativo
Circa la possibilità di sospendere l’esecuzione delle deliberazioni a contenuto organizzativo e di quelle self executing, vale a dire di...

Circa la possibilità di sospendere l’esecuzione delle deliberazioni a contenuto organizzativo e di quelle self executing, vale a dire di quelle che di per se stesse sono insuscettibili di materiale esecuzione, in quanto producono effetti a prescindere da qualsiasi attività esecutiva, si è soliti distinguere fra "esecutività della deliberazione" - ossia come possibilità della deliberazione di essere eseguita - ed "efficacia della deliberazione" ossia come possibilità di produrre effetti -, sicché in base ad una prima tesi, basata sul dato testuale, la norma consentirebbe solo la sospensione dell’esecuzione materiale della deliberazione; quindi la sospensione riguarderebbe solo i concreti atti esecutivi della deliberazione, se ed in quanto materialmente possibili, e non l’atto deliberativo e i suoi effetti. Secondo altra tesi, più estensiva, il termine esecuzione non farebbe riferimento alla fase strettamente materiale di attuazione di quanto deciso, ma riguarderebbe la possibilità di efficacia della deliberazione; quindi, secondo questa tesi si dovrebbe far riferimento ai perduranti effetti della deliberazione nella vita sociale. Solo se la deliberazione avesse conseguito tutti i suoi effetti, non sarebbe più possibile la sospensione, in quanto diversamente non si avrebbe più una sospensione, ma una revoca, in via cautelare, della deliberazione asseritamente viziata. L’importanza della scelta dell’una o dell’altra soluzione è di tutta evidenza nel caso appunto di deliberazioni organizzative della vita sociale, in cui si è in presenza di deliberazioni prive di esecuzione, ossia meramente dichiarative e quindi non richiedenti una specifica attività esecutiva. Ebbene, si osserva che la deliberazione di conferma dell’organo amministrativo, ancorché già “eseguita” atteso l’insediamento del soggetto nominato, è pur sempre destinata a produrre i suoi effetti per l’intero periodo di gestione della società, per cui in astratto deve garantirsi la possibilità di assicurare una tutela cautelare al fine di evitare che un amministratore non correttamente nominato possa porre in essere atti gestori a danno della società o del soggetto impugnante. Deve quindi affermarsi l’adesione all’orientamento, prevalente in giurisprudenza, che interpreta la disposizione di cui all’art. 2378, 3° e 4° comma, c.c. in senso estensivo anche alla sospensione dell’efficacia delle deliberazioni impugnate, quando l’esecuzione della deliberazione mantiene la potenzialità di continuare ad esplicare effetti, alla cui inibizione è finalizzata la richiesta di sospensione. Pertanto, sino a quando perdura l’efficacia della deliberazione, il provvedimento cautelare di sospensione previsto dall’art. 2378, 3° e 4° comma, c.c. può ritenersi astrattamente ammissibile. Analogamente con riferimento alla delibera di aumento di capitale che ha avuto esecuzione sul piano materiale. Gli effetti di una tale delibera che comporta la patrimonializzazione della società sono effetti perduranti rispetto all'organizzazione societaria ed alle correlate posizioni fra i soci, incidendo direttamente sullo stesso funzionamento degli organi dell'ente. Le delibere aventi ad oggetto operazioni sul capitale sociale, infatti, sono suscettibili di modificare le maggioranze in seno all'assemblea ed influire, quindi, su tutte le successive decisioni assembleari. Invero, l’aumento del capitale sociale involge le scelte strategiche della stessa gestione sociale non potendo esserne confinati gli effetti al momento dell’effettiva sottoscrizione.

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