La rinuncia all'azione (nella specie la rinuncia all'impugnativa di bilancio per essere la domanda stata già rigettata con altra sentenza del Tribunale con riferimento a precedente bilancio) determina la cessazione della materia del contendere ed equivale a una pronuncia di rigetto nel merito della domanda: ciò comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante.
L'esercizio del diritto di recesso e la conseguente perdita della qualità di socio, da parte di colui che ha precedentemente impugnato una delibera assembleare non comporta la cessazione della materia del contendere (che si avrebbe solo con l'avverarsi delle richieste dell'una o dell'altra parte), ma la sopravvenuta carenza di interesse e dunque una carenza di legittimazione. (altro…)
Non costituisce vizio del procedimento assembleare la mancata partecipazione all'assemblea dei membri del consiglio di amministrazione. (altro…)