La ratio della previsione della soglia minima di partecipazione per l'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio, va ricondotta - secondo quanto sembra desumersi dalla stessa relazione alla legge, e come reiteratamente messo in luce dalla dottrina prevalente - all'esigenza di porre un limite alle possibilità di attaccare le deliberazioni assembleari viziate. (altro…)
La possibilità che lo statuto di una S.r.l. preveda la facoltà dei soci di escludere uno di essi è subordinata alla specifica predeterminazione di fattispecie tipizzate di giusta causa, allo scopo di evitare che la decisione di esclusione possa volta per volta esser riempita con una valutazione discrezionale della maggioranza in merito alla ricorrenza della giusta causa stessa. La nozione di “giusta causa” ai fini dell'introduzione di specifici casi di esclusione del socio ai sensi dell'art. 2473 bis c.c. suppone che l’esclusione stessa debba necessariamente connettersi ad un successivo comportamento tenuto dal socio e non da una mera situazione giuridica del medesimo, tanto più quando essa sia pregressa e preesistente rispetto alla disciplina statutaria dell’esclusione.
La presenza di una disciplina del voto di lista per la nomina degli amministratori non esclude, se lo statuto lo consente, l'elezione di un amministratore unico.
Il ricorso alla querela di falso si rende necessario solo nel caso in cui colui che contesta il contenuto della scrittura assume che il riempimento sia avvenuto absque pactis, sicché l’interpolazione del testo esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore e realizza una vera e propria falsità materiale che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore (altro…)
La delibera di liquidazione condizionata alla mancata sottoscrizione dell’aumento di capitale fino all’ammontare necessario a coprire le ingenti perdite in cui versa la società, rappresenta un espediente per rispettare il diritto di opzione spettante ai soci che ancora non hanno dichiarato se aderire o meno all'aumento di capitale. La delibera deve, dunque, prevedere che in caso di mancato esercizio dell’opzione la società andrà in liquidazione, come prescritto dalla legge nell'ipotesi di perdita del capitale (cfr. art. 2484, co. 1, n. 1, c.c.).In tal caso, (altro…)
La sottoscrizione da parte dei soci dell’aumento di capitale non esclude il loro interesse ad agire per far valere i vizi della delibera assembleare, non essendo ravvisabile nella loro condotta di sottoscrizione alcuna acquiescenza al deliberato. (altro…)
L'ordinamento societario riconosce all'assemblea un'amplissima discrezionalità nella nomina degli amministratori sociali, alla luce del necessario rapporto fiduciario che deve legare i due organi, tanto da far apparire pienamente legittima anche una revoca anticipata priva di qualunque motivazione (salvo l'eventuale obbligo di indennizzo in favore dell’amministratore revocato senza giusta causa, secondo un profilo che tuttavia non va affatto ad incidere sulla “validità” della delibera di revoca e anzi, evidentemente, la presuppone).
A seguito delle sanzioni emanate da Banca d'Italia nei confronti del precedente amministratore della società per gravi irregolarità nella gestione, poi confermate nel corso del giudizio amministrativo, il nuovo socio di controllo, che si sia impegnato a sottoscrivere un contratto di consulenza con quest'ultimo, non è tenuto ad adempiere a tale obbligo.
In materia di società di persone, non dà luogo ad illegittimità alcuna il fatto che i soci, pur non essendovi tenuti, adottino il metodo assembleare per le deliberazioni sociali. Tuttavia, alle riunioni dell’assemblea della società di persone non si applicano le regole previste per la convocazione dell’assemblea delle società di capitali.
La revoca dell’amministratore di società di persone, (altro…)
È inammissibile la domanda cautelare di sospensione di una delibera assembleare di revoca di un amministratore là dove proposta dalla stessa società che ha adottato la delibera, in quanto da un lato la società non compare tra i legittimati all’impugnazione indicati dall’art. 2377; e dall’altro la società è legittimata passiva nel giudizio di impugnazione proprio perché da essa – cioè dal suo organo deliberate – promana la manifestazione di volontà che è oggetto di impugnazione, e sarebbe inammissibile attribuirle la legittimazione ad insorgere contro la sua stessa volontà. (conf. Cass. 17060/2012)
Nel giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare si verifica la cessazione della materia del contendere quando risulti che successivamente l'assemblea, regolarmente riconvocata, abbia validamente deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata. La nuova deliberazione deve avere lo stesso oggetto della prima e, quanto meno implicitamente, dalla stessa deve risultare la volontà dell'assemblea di sostituire la deliberazione invalida, ponendo in tal modo in essere un atto sostitutivo di quello invalido ed una rinnovazione (altro…)