Nei limiti della compatibilità e ferme le differenze strutturali e di scopo fra le società e gli enti ‘non societari’ va ammessa l’applicazione analogica della disciplina in tema di fusione di società all’ipotesi di fusione di fondazioni. (altro…)
La responsabilità degli amministratori privi di specifiche deleghe operative non può oggi discendere da una generica condotta di omessa vigilanza, tale da trasmodare in responsabilità oggettiva, ma deve riconnettersi alla violazione del dovere di agire informati, sia sulla base delle informazioni (altro…)
In caso di revoca delle deleghe gestorie fiduciariamente ripartite intra collegium si è in presenza di un potere per sua natura puramente e semplicemente discrezionale, data l'assoluta fiduciarietà della delega e le ricadute in punto di responsabilità anche degli altri membri dell'organo delegante, tale per cui, fatti salvi i limiti (altro…)
La delega delle attribuzioni del consiglio di amministrazione ad uno dei suoi membri non puó considerarsi come un mandato, né equipararsi ad una delega di tipo amministrativo, trattandosi piuttosto di un’ipotesi tipica di autorizzazione con cui si attribuisce ad uno dei soggetti già investito dei poteri di amministrazione dell’ente sociale, quale componente dell’organo collegiale, la facoltà di esercitare da solo tali poteri.
La revoca della delega è un atto di organizzazione insindacabile giustificato dall'alterazione, per qualsiasi motivo e indipendentemente dall'esistenza di una giusta causa, del rapporto fiduciario tra i membri del consiglio di amministrazione, con conseguente attribuzione allo stesso consiglio delegante della possibilità di recava, o di limitazione, della delega ad nutum e senza preavviso. Deve escludersi che possa trovare applicazione analogica, in caso di revoca della delega, l'art. 2383, co. 3, c.c., che prevede, in caso di revoca senza giusta causa, il diritto al risarcimento del danno.
La norme di cui agli artt. 2393 e 2393 bis c.c. attribuiscono la legittimazione all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità oltre che al titolare del diritto al risarcimento del danno (la società), ad un soggetto (il socio) diverso dal titolare del diritto medesimo, che in nome proprio fa valere il diritto della persona giuridica alla reintegrazione per equivalente pecuniario del pregiudizio derivato dalla violazione dei doveri di corretta e prudente gestione incombenti sull’amministratore, configurandosi, dunque, una fattispecie tipica di legittimazione straordinaria e, in particolare, di sostituzione processuale. Il socio che agisce ha l’onere della allegazione e della prova, sia pure mediante presunzioni, dell’esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale, di cui chiede in nome proprio ma nell’interesse della società, il ristoro, e della riconducibilità della lesione al fatto dell’amministratore inadempient (altro…)
All'amministratore di una società non può essere imputato, a titolo di responsabilità, di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di sua revoca, ma non come fonte di responsabilità contrattuale (altro…)
Il pregiudizio subito dall'investitore che, a causa di false comunicazioni diffuse al mercato, abbia acquistato e conservato dei warrant a prezzo gonfiato rispetto all'effettivo valore del titolo, va qualificato come "danno diretto" perché incide sul patrimonio del singolo che non agisce in qualità di socio, ma di terzo estraneo alla società.
Con riferimento alla clausola simul stabunt simul cadent, qualora le dimissioni della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione siano esplicitamente giustificate sulla base di un grave inadempimento del restante amministratore (delegato), si applicano analogicamente le regole in tema di revoca dell’amministratore.
L’amministratore delegato che non informa il consiglio in ordine allo stato di insolvenza del debitore, finanziando per effetto della delibera consiliare di approvazione della rinegoziazione del contratto di leasing, viola l’obbligo di informativa cui è tenuto: il che a sua volta integra i presupposti della giusta causa di revoca.
Se non è diversamente previsto nello statuto l'unico strumento di documentazione delle riunioni del c.d.a. è il verbale la cui redazione è di esclusiva competenza del presidente e del segretario del c.d.a. La registrazione delle riunioni è uno strumento facoltativo.
I flussi informativi all'interno di un consiglio di amministrazione di un consorzio devono intendersi regolati in via analogica dalla corrispondente disciplina dettata in materia per le società per azioni.
L'attività degli amministratori privi di deleghe, dopo la riforma societaria, e conseguentemente la loro responsabilità (altro…)