Nei rapporti tra il collegio sindacale, gli amministratori dissenzienti ed i soci, ovvero nei rapporti sociali, il termine per impugnare la delibera del consiglio di amministrazione decorre (immediatamente) dal momento di adozione della delibera.
L'innesco della clausola statutaria simul stabunt simul cadent comporta la necessità di integrale rinnovo del consiglio di amministrazione, senza la possibilità di procedere a sostituzioni parziali interinali. Non può considerarsi di per sé abusiva la presentazione di dimissioni da parte di consiglieri a fronte della richiesta di un socio di integrazione dell'o.d.g. ai sensi dell'art. 126 bis t.u.f. avente ad oggetto revoca di amministratori, non apparendo di per sé priva di giustificazione, ed, anzi, facendo seguito ad una evidente manifestazione di conflittualità tra i soci dalla quale, in tesi, gli amministratori dimissionari ben avrebbero potuto ritenere opportuno estraniarsi, salvo il caso di complessivo rinnovo dell’organo.
Devono considerarsi impugnabili le delibere del collegio sindacale pur in assenza di un'espressa previsione normativa quando queste siano di per sé, in specifici casi eccezionali rispetto alle normali manifestazioni del potere di controllo, produttive di effetti diretti rispetto alla organizzazione societaria ovvero rispetto alla posizione di singoli soci, essendo ricavabile dalle disposizioni degli artt. 2377 e 2388 c.c. un principio generale di sindacabilità delle deliberazioni di tutti gli organi sociali per contrarietà alla legge o all’atto costitutivo (nella specie l'organo di controllo ha chiesto un'integrazione dell'odg ai sensi dell'art. 126 bis t.u.f.).
Legittimato all'impugnazione delle delibere del collegio sindacale deve ritenersi anche il socio là dove ricorrano i presupposti dell'art. 2388 co. 4 c.c.
Nel giudizio cautelare avente ad oggetto la sospensione degli effetti della delibera consiliare di esclusione del socio moroso e/o inadempiente alle obbligazioni contratte con la cooperativa edilizia, è da escludere in radice la sussistenza del periculum in mora riconnesso alle condizioni di età e di salute del socio escluso se la società abbia ribadito il proprio impegno a non richiedere lo sloggio dello stesso sino alla decisione della causa nel merito.
L’obbligazione degli amministratori verso la società è obbligazione di mezzi sicché essi, in difetto di elementi che mettano in dubbio la correttezza del procedimento seguito per pervenire alla decisione assunta, anche se questa ex post si è rivelata dannosa per la società, non saranno ritenuti responsabili del pregiudizio, salvo si dimostri l’assoluta ed evidente irrazionalità economica ex ante della scelta effettuata.
Al contrario, se la scelta è stata effettuata senza la preventiva corretta informazione, ovvero se essa deve ritenersi ex ante irrazionale od arbitraria, allora l’amministratore potrà essere ritenuto responsabile del risultato dannoso che ne è conseguito, poggiando il giudizio di responsabilità sulla colpa che ha caratterizzato la condotta nel pervenire alla scelta, ovvero sull’assoluta erroneità ex ante della scelta medesima.
La valutazione di responsabilità non può fondarsi su criteri di opportunità o convenienza della scelta gestoria perché se così si procedesse si sostituirebbe ex post un apprezzamento soggettivo a quello dell’amministratore che è l’organo competente a compiere le scelte gestorie.
L’insuccesso economico per la società della scelta dell’amministratore non è di per sé fonte di responsabilità per l’organo che si muove, se adotta la diligenza richiesta dall’art 2392 c.c., nell’ambito di un’area dove è titolare di un potere discrezionale vincolato dal fine di conseguire l’oggetto sociale. La valutazione che sta alla base del giudizio di responsabilità va condotta dunque sull’adeguatezza del procedimento decisionale seguito, la diligenza va rapportata alla condotta che ha portato l’amministratore ad un certo tipo di scelta e non al merito della scelta che costituisce, salvo il limite del conflitto di interesse o della assoluta irrazionalità manifesta, l’ambito di competenza proprio dell’amministratore nel conseguire l’oggetto sociale. Il merito della scelta e il risultato potranno costituire la base della valutazione rimessa agli azionisti sulla revoca o la conferma in carica dell’amministratore, valutazione quest’ultima che potrà essere condotta su presupposti del tutto autonomi da quelli che sostengono il giudizio di responsabilità civile dell’amministratore, considerando che i soci, al contrario degli amministratori che devono agire secondo discrezionalità tecnica per l’attuazione al meglio dell’oggetto sociale, possono liberamente e conformemente ai loro interessi anche personali esercitare i diritti sociali, in particolare il diritto di voto, salvo il limite dell’abuso.
La responsabilità solidale degli amministratori va imputata non a titolo oggettivo ma a titolo di colpa; la colpa dell’amministratore senza deleghe può consistere o nell’inadeguata conoscenza del fatto altrui, dovendo in ogni caso gli amministratori vigilare sull’andamento della gestione, o nel non essersi diligentemente e utilmente attivato al fine di evitare l’evento o eliminarne e attenuarne le conseguenze dannose, aspetti entrambi ricompresi nel concetto di essere “immuni da colpa” di cui all’art 2392 comma 3 c.c. (Cass n. 2038/2018). L’amministratore immune da colpa è tenuto ad annotare il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio dandone notizia immediata per iscritto al collegio sindacale. L’annotazione del dissenso si inserisce tra le condotte che l’amministratore deve compiere per escludere la sua responsabilità solidale. L’astensione alla decisione consiliare sull’operazione dannosa è tutt’altro dal dissenso e nel sistema è equiparata piuttosto al voto favorevole tanto che l’art 2388 comma 3 c.c. non legittima l’amministratore che si è astenuto alla impugnazione della delibera del consiglio di amministrazione che sia stata presa non in conformità della legge o dello statuto, mentre sono legittimati gli amministratori dissenzienti ed assenti.
Deve ritenersi condivisibile l’orientamento, che è prevalente in dottrina e giurisprudenza, della sindacabilità delle decisioni del consiglio di amministrazione anche nelle società a responsabilità limitata. I componenti del consiglio di amministrazione assenti o dissenzienti possono impugnare le delibere nei modi e nei termini di cui all’art. 2388 c.c., in quanto il mancato rinvio all’art. 2388 cod. civ. rappresenta una lacuna del legislatore, atteso che l’art. 2388 c.c. è espressione di un principio generale di sindacabilità - ad iniziativa degli amministratori assenti o dissenzienti ovvero dei soci - delle decisioni dell’organo amministrativo di società di capitali contrarie alla legge e allo statuto.
La clausola statutaria compromissoria, sebbene espressamente si riferisca alle delibere assembleari, va interpretata in maniera estensiva così da comprendere anche le delibere del Consiglio di Amministrazione dal momento che entrambe le tipologie di delibere, in mancanza di clausola compromissoria, sono impugnabili dal socio davanti alla autorità giudiziaria. Una diversa e restrittiva interpretazione si porrebbe come irragionevole e lesiva dei diritti del socio perché porterebbe ad un diverso regime di impugnazione delle delibere sociali.
E' valida la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società cooperativa che prevede che il collegio arbitrale sia composto da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale del circondario ove ha sede la cooperativa.
Nell'ipotesi in cui si preveda un meccanismo di rinnovo tacito dell'incarico attribuito all'organismo di vigilanza, la delibera consiliare di revoca (rectius, di disdetta) deve pervenire nel termine contrattualmente indicato, a pena di risarcimento del danno subito dai membri dell'OdV da computarsi nella misura del compenso che questi avrebbero percepito per l'intero periodo di carica.
Le dimissioni rassegnate dall'amministratore al fine di evitare la revoca per giusta causa conseguente alla risoluzione del contratto di prestazione di servizi che lo legava alla società a fronte dell'inosservanza del patto di non concorrenza, sono un motivo di cessazione dalla carica riconducibile alla sua sfera giuridica e come tali non danno diritto ad alcun indennizzo contrattuale né al risarcimento del danno. (altro…)
Non è sufficiente ai fini dell'impugnazione di una delibera assembleare allegare l'illiceità di un patto parasociale qualificato come sindacato di voto, in esecuzione del quale la delibera sarebbe stata assunta. Sono infatti da ritenersi leciti i patti parasociali aventi ad oggetto l’espressione del voto dei soci aderenti , essendo atti destinati a restare nella libera disponibilità dei soci secondo gli interessi e le contingenti valutazioni di questi ultimi, senza perciò violare alcuna norma imperativa salve ipotesi specifiche in relazione alla illiceità dell’oggetto del patto, come per l’esonero degli amministratori dall’azione di responsabilità.
Risulta di dubbia liceità il patto stipulato al fine di delineare le linee di sviluppo dell’attività sociale impegnando al riguardo o direttamente i soci amministratori ovvero i soci non amministratori perché influiscano sull’organo gestorio ovvero ancora anche direttamente gli amministratori non soci, da un lato non essendo riconducibile alle figure tipizzate dall’art.2341-bis cc e d’altro lato incidendo “su comportamenti di soggetti che, a differenza dei soci, sono investiti inderogabilmente di una funzione, hanno cioè l’intera ed esclusiva responsabilità della gestione dell’impresa sociale, nell’interesse della società ed anche dei terzi” venendosi così a creare “una situazione di potenziale quanto immanente conflitto di interessi”.
Difettano i presupposti processuali per la concessione del rimedio atipico della tutela d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c., risultando mancante nella specie la natura di residualità della domanda cautelare (con conseguente inammissibilità della stessa), nel caso in cui il socio disponga del rimedio dell’impugnazione della delibera consiliare presupposta, con conseguente facoltà di chiederne la sospensione degli effetti al fine di preservare i propri diritti.
Deve ritenersi inefficace e non invalida la delibera di nomina di un amministratore che non sia accettata dall'amministratore stesso. La delibera di nomina dell'amministratore è invero un atto negoziale proprio dei soci, che presuppone l'instaurazione di un rapporto contrattuale con il futuro amministratore e che ha come mero oggetto la sua nomina. La presenza dell'amministratore o la sua accettazione della nomina non sono quindi elementi necessari a integrare la validità di una delibera di questo tipo, in quanto tale atto si perfeziona semplicemente con il voto favorevole dei soci. L'accettazione della nomina non è un requisito di validità della stessa bensì un posterius, un elemento successivo che integra la fattispecie di nomina dell'amministratore. L'accettazione è atto negoziale distinto dalla nomina ma necessario per perfezionare l'efficacia della stessa.
L'art. 2388 c.c. si applica in via analogica anche alle s.r.l.
La nomina ad amministratore delegato di un soggetto che non ricopre già il ruolo di amministratore della stessa risulta giuridicamente impossibile.
È noto che, con la riforma del diritto societario, è stata introdotta una specifica regolamentazione dei rapporti fra consiglio di amministrazione e amministratori delegati (art. 2381 c.c.), in forza della quale la delega non spoglia il consiglio di amministrazione delle attribuzioni delegate, determinando solo una competenza concorrente fra i due organi. Il consiglio infatti (altro…)