Ai liquidatori, in difetto di norma espressa e diversa sul punto (tale non essendo quella dettata dall'art. 2489 co. 1° cod. civ., giusta il quale essi "hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società"), si applica in forza del rinvio contenuto nell'art. 2488 anche (altro…)
A differenza che per le srl (per le quali, mancando a volte il Collegio sindacale e comunque il rimedio ex art. 2409 c.c., l’art. 2476, co. 2, c.c. prevede il diritto dei soci che non partecipano all'amministrazione della società di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione), per le spa l’art. 2422, co. 1, c.c. prevede solo che i soci abbiano il diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e deliberazioni della società.
Se non è diversamente previsto nello statuto l'unico strumento di documentazione delle riunioni del c.d.a. è il verbale la cui redazione è di esclusiva competenza del presidente e del segretario del c.d.a. La registrazione delle riunioni è uno strumento facoltativo.
Ai fini dell'impugnazione delle decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società occorre che la decisione rechi un danno effettivo alla società e non solo potenziale, ricavandosi tale conclusione dal confronto letterale dei disposti dell'art. 2475-ter e art. 2479-ter. (altro…)
La disciplina in tema di impugnabilità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione dettata per le società azionarie dall'art. 2388 co. 4° cod. civ., si applica in via analogica anche ai consigli delle società a responsabilità limitata ed alle loro
decisioni, a fronte dell'evidente lacuna della disciplina legale (altro…)
Il socio di cooperativa è legittimato ex art. 2388, comma 4, c.c. ad impugnare la delibera del c.d.a. con la quale venga escluso dalla società. (altro…)
Il vizio della deliberazione consiliare di convocazione dell'assemblea non può riflettersi, come causa di inesistenza o di invalidità, sulle deliberazioni dell'assemblea dei soci (nel caso di specie, (altro…)
Nell’ipotesi in cui un amministratore di s.r.l. ponga in essere un atto gestorio eccedente la sfera di competenza attribuita alla propria funzione, in quanto atto che comporta “una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo” (nel caso di specie, un trasferimento di ramo d’azienda che implica la trasformazione della attività materiale della società da operativa in finanziaria), il contratto discendente può essere annullato, una volta esclusa la buona fede del terzo stipulante. A tal fine e nell’ottica di conservare il valore della società, il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario del bene trasferito.
Deve ritenersi applicabile anche alle s.r.l. l'art. 2388 c.c., che disciplina per le s.p.a. l'invalidità delle delibere del consiglio di amministrazione. Anche in relazione a tale tipo sociale dunque ciascun amministratore assente, dissenziente o astenuto (altro…)