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La determinazione del danno cagionato dalle condotte degli amministratori: il possibile ricorso al criterio della differenza tra attivo e passivo
In caso di esercizio da parte del curatore fallimentare delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori ex artt. 2393...

In caso di esercizio da parte del curatore fallimentare delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori ex artt. 2393 e 2394, si applicano i principi comuni in materia di responsabilità contrattuale e pertanto parte attrice, una volta individuata la fonte del proprio diritto, può limitarsi ad allegare l'inadempimento del convenuto, il quale dovrà per contro provare il proprio adempimento. Occorre che l'inadempimento sia specificamente allegato, specie ai fini della determinazione del danno che si asserisce esserne conseguenza.

La determinazione del danno cagionato dalle condotte contestate, può automaticamente ricondursi alla condotta dell'amministratore l'intero deficit patrimoniale solo laddove siano intercorse delle violazioni del dovere di diligenza tanto generalizzate da far ritenere che siano state proprio dette condotte a comportare l'erosione del patrimonio sociale. A riguardo, la mancata tenuta delle scritture contabili, sebbene precluda la possibilità per il curatore di ricostruire le vicende societarie genetiche della perdita, non consente di imputare l'intero deficit patrimoniale all'amministratore. In tale caso, ovverosia ogniqualvolta la mancanza delle scritture contabili non renda possibile accertare il danno derivante dagli inadempimenti contestati agli amministratori, si ammette il ricorso al criterio della differenza tra attivo e passivo al fine di quantificare il danno in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c..

 

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Azione di responsabilità verso il direttore generale e prova del danno concretamente patito
La responsabilità del direttore generale per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale sicché la società attrice deve...

La responsabilità del direttore generale per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale sicché la società attrice deve allegare le violazioni compiute, provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno.

In riferimento alla prova del danno prospettato dall’attore egli ha l’onere di individuare non solo gli specifici fatti costitutivi della responsabilità ma anche gli specifici danni che sono conseguiti agli addebiti, con l’indicazione del relativo criterio concretamente idoneo a quantificare il danno.

 

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Impugnazione della deliberazione di revoca delle deleghe assunta dall’organo amministrativo di una società cooperativa. Natura della domanda risarcitoria proposta nei confronti di un amministratore, già membro dell’organo amministrativo di una società incorporata.
È noto che, con la riforma del diritto societario, è stata introdotta una specifica regolamentazione dei rapporti fra consiglio di...

È noto che, con la riforma del diritto societario, è stata introdotta una specifica regolamentazione dei rapporti fra consiglio di amministrazione e amministratori delegati (art. 2381 c.c.), in forza della quale la delega non spoglia il consiglio di amministrazione delle attribuzioni delegate, determinando solo una competenza concorrente fra i due organi. Il consiglio infatti (altro…)

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Compenso dell’amministratore: la mancanza di deleghe non incide sulla quantificazione
Corrispondere a un amministratore senza deleghe un emolumento pari a quello degli altri amministratori con deleghe non costituisce una voce...

Corrispondere a un amministratore senza deleghe un emolumento pari a quello degli altri amministratori con deleghe non costituisce una voce di danno al patrimonio della società, posto che si tratti di un criterio di suddivisione deciso dal Consiglio di amministrazione nel limite di un costo complessivo per gli amministratori fissato con delibera dall’assemblea dei soci. Infatti un diverso riparto interno non muterebbe l’incidenza del costo degli amministratori per la società stessa.

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Onere della prova e responsabilità degli amministratori
In materia di responsabilità civile degli amministratori, la pacifica natura contrattuale di tale responsabilità impone alla società di allegare le...

In materia di responsabilità civile degli amministratori, la pacifica natura contrattuale di tale responsabilità impone alla società di allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei doveri previsti dal nuovo testo dell'art. 2392 c.c.

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L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di un GEIE è soggetta alla clausola compromissoria contenuta nello statuto del gruppo
La controversia riguardante un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di un Gruppo Europeo di Interesse Economico ha ad oggetto...

La controversia riguardante un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di un Gruppo Europeo di Interesse Economico ha ad oggetto diritti disponibili ed è soggetta alla clausola compromissoria contenuta nello statuto del gruppo. L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori è compromettibile poiché non rientra tra le controversie in cui vengono in rilievo interessi generali della società di natura pubblicistica o nelle quali si lamenti la violazione di norme poste a tutela di interessi pubblici o ultra-individuali. Tale azione pur se posta a tutela di un interesse “collettivo”, concerne diritti patrimoniali disponibili all’interno di un rapporto di natura contrattuale ed è attribuita alla società a tutela di interessi che non superano i limiti della stessa compagine sociale e che, quindi, non investono interessi di terzi estranei, se non in modo eventuale ed indiretto. (altro…)

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Violazione dei doveri gestori e ripartizione dell’onere probatorio
L’amministratore di società di capitali che venga convenuto in giudizio per violazione dei doveri gestori, a fronte del mancato assolvimento...

L'amministratore di società di capitali che venga convenuto in giudizio per violazione dei doveri gestori, a fronte del mancato assolvimento dell’onere probatorio su di lui gravante, deve essere ritenuto responsabile per gli inadempimenti ai doveri gestori addebitatigli dall'attore e condannato al risarcimento del relativo danno.

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Responsabilità degli amministratori di s.r.l.
In caso di esercizio da parte del curatore fallimentare delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori ex artt. 2393...

In caso di esercizio da parte del curatore fallimentare delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori ex artt. 2393 e 2394, si applicano i principi comuni in materia di responsabilità contrattuale. Ne deriva che parte attrice, una volta individuata la fonte del proprio diritto, può limitarsi ad allegare l'inadempimento del convenuto, il quale dovrà per contro provare il proprio adempimento. Occorre, tuttavia, che l'inadempimento sia specificamente allegato, (altro…)

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Legittimazione degli amministratori all’impugnativa e sospensione della deliberazione negativa di approvazione del bilancio
La legittimazione all’impugnazione di una deliberazione assembleare è attribuita agli amministratori non individualmente ma collegialmente sicché in caso di organo...

La legittimazione all'impugnazione di una deliberazione assembleare è attribuita agli amministratori non individualmente ma collegialmente sicché in caso di organo amministrativo pluripersonale è necessaria (altro…)

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La mancata consegna delle scritture contabili al curatore non legittima la quantificazione del danno nella differenza tra attivo e passivo fallimentare
Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell’amministratore della stessa l’individuazione e...

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell’amministratore della stessa l’individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev’essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell’amministratore, che l’attore ha l’onere di allegare, onde possa essere (altro…)

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Onere della prova nell’azione di responsabilità ex art. 146 l. fall.
Il curatore è tenuto a fornire la prova delle violazioni commesse dall’amministratore e del nesso di causalità tra le stesse...

Il curatore è tenuto a fornire la prova delle violazioni commesse dall'amministratore e del nesso di causalità tra le stesse e il danno verificatosi, mentre incombe all'amministratore l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi a lui imposti. (altro…)

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