Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell’art. 146, co. 2, l.f., la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all’amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare, che integra solo un parametro per una liquidazione equitativa (altro…)
Gli amministratori e i sindaci sono responsabili, a titolo rispettivamente commissivo e omissivo e in misura assolutamente paritaria, del danno patito dal creditore per aver confidato nella solvibilità della società debitrice (altro…)
L’azione del curatore ex art. 146 l. fall. cumula le due diverse azioni di responsabilità sociale (art. 2392 c.c.) e verso i creditori (art. 2394 c.c.), che tuttavia si mantengono distinte nei presupposti e nella disciplina, sicché l'azione di responsabilità esercitata a tutela del patrimonio sociale resta assoggettata alla clausola compromissoria eventualmente prevista nello statuto.
L’azione svolta dal Fallimento ex art. 146 l. fall. cumula l’azione di responsabilità sociale (art. 2393 c.c.) e dei creditori (artt. 2394 e 2394 bis c.c.), cosicché, con riferimento alla consumazione del termine prescrizionale, occorre verificare se esso si sia perfezionato con riferimento ad entrambe le azioni di cui si discute, negandosi l’estinzione del diritto risarcitorio quando il perfezionamento non si sia verificato almeno con riferimento ad una delle due.
Il danno prodotto dal pagamento preferenziale non puó considerarsi di natura patrimoniale, ma è invece inferto alla par condicio creditorum, atteso che il creditore soddisfatto dal pagamento revocabile ha ricevuto tutto quanto allo stesso dovuto, mentre ogni altro creditore di pari grado ha ricevuto un pagamento sottoposto alla falcidia fallimentare, con conseguente sottrazione alla disponibilità degli altri creditori di un valore pari alla differenza tra quanto il creditore preferito ha ricevuto in pagamento dal fallito e quanto avrebbe ricevuto se, non essendo stato pagato dal fallito, fosse stato pagato in moneta fallimentare. (altro…)
I creditori di una s.r.l. hanno il diritto di agire contro l’organo amministrativo per ottenere il ripristino della garanzia patrimoniale costituita dal patrimonio sociale, in analogia con quanto previsto all’’art. 2394 c.c. in materia di s.p.a. Detta azione, in caso di fallimento, spetta al curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., il quale (altro…)
L’art.2394 c.c. in tema di responsabilità degli amministratori di s.p.a. verso i creditori sociali “per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale” una volta che quest’ultimo sia risultato insufficiente al soddisfacimento dei crediti, va ritenuta applicabile anche in riferimento alle srl.
Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali (così come dal commissario liquidatore di una società in l.c.a.) nei confronti dell’amministratore della stessa, l’individuazione e la liquidazione del danno risarcibile (altro…)
E' da ritenersi negligente e fonte di responsabilità ex artt. 2392-2394 cc la condotta dell'amministratore che, mascherando la situazione di crisi o di insolvenza della società mediante alterazione dei documenti contabili, faccia ricorso al credito bancario e determini così un aggravamento del passivo patrimoniale, tale voce di danno risolvendosi (altro…)
Il danno da illecita prosecuzione dell’attività sociale in presenza di una causa di scioglimento consiste nell’aggravamento della perdita netta, ovvero nell’erosione del patrimonio netto, prodottosi a causa della prosecuzione, da parte degli amministratori, dell’attività sociale caratteristica secondo modalità non meramente conservative del valore e dell’integrità del patrimonio. Ne consegue che (altro…)
A fronte dell'inadempimento contrattuale di una società di capitali la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente non deriva automaticamente da tale loro qualità ma richiede, ai sensi dell'art. 2395 c.c., la prova di una condotta dolosa o colposa (altro…)
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento – o dal commissario straordinario nell’amministrazione straordinaria – ha carattere unitario e inscindibile, risultando frutto della confluenza in unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli articoli 2393 3 2394 c.c. (altro…)