Il danno da illecita prosecuzione dell'attività sociale in presenza di una causa di scioglimento consiste in linea teorica nell'aggravamento della perdita netta ovvero in quell'erosione del patrimonio netto che la prosecuzione dell'attività caratteristica (non meramente conservativa del valore e dell'integrità del patrimonio ex art. 2486 c.c.) abbia eventualmente prodotto; e non invece nella differenza tra attivo e passivo fallimentare, differenza che attiene a due grandezze che non sono riconducibili alla condotta illecita degli amministratori, potendo lo stesso passivo ricomprendere posizioni debitorie anteriori al verificarsi dello stato di scioglimento, ed essendo l'attivo fallimentare frutto anche della condotta (recuperatoria/liquidatoria) del curatore.
Il curatore è legittimato ad esperire l'azione dei creditori sociali anche con riferimento alla s.r.l. dovendo ammettersi in via analogica la sussistenza anche per i creditori di srl del diritto di agire contro gli amministratori per ripristinare la garanzia patrimoniale eventualmente compromessa da condotte negligenti o dolose dei primi.
Un giudizio di responsabilità può essere promosso per ottenere riscontro di ciò che si afferma e non a scopo esplorativo, per verificare se siano stati commessi dei fatti illeciti fonte di responsabilità (nella specie il curatore veniva condannato per temerarietà della lite).
Il curatore non è legittimato ad agire in responsabilità nei confronti degli amministratori per il danno consistente nella maturazione di interessi sui mutui che asseritamente sarebbero derivati dal ritardato accertamento di una situazione di scioglimento: trattasi infatti di danno riconducibile a danno diretto ex art. 2395 c.c. riferibile al singolo creditore, e dunque non azionabile dal curatore, posto che quest’ultimo è legittimato a tutelare i pregiudizi subiti dalla massa passiva in via globale e in senso indistinto.
Neppure può sostenersi la sussistenza del danno in relazione all’azione sociale di responsabilità, posto che la sospensione degli interessi opera solo in ambito concorsuale, e che gli interessi continuano tuttavia a correre nei rapporti debitore- creditore, come si desume dall’art. 120 l.f.
Costituisce attività di direzione e coordinamento abusiva e illegittima la cessione di crediti per somme ingenti dalla controllata alla controllante in violazione del disposto dell'art. 2467 e che comporti a carico della controllata, in presenza di una causa di scioglimento, un danno finanziario consistente nella privazione della necessaria liquidità per la continuazione dell'attività aziendale. (altro…)
In caso di trasformazione di società di persone in società di capitali, decisa in condizioni di patrimonio netto negativo e seguita da dichiarazione di fallimento, il curatore fallimentare non può pretendere dagli ex amministratori della società, a titolo di risarcimento del danno alla massa dei creditori, l'importo corrispondente al disavanzo del patrimonio netto della società alla data della trasformazione.
La domanda della curatela fallimentare volta ad ottenere il ristoro di un danno subito da quei creditori, insinuatisi al passivo, divenuti tali per aver fatto affidamento sulla situazione della società come rappresentata all'esito di una revisione legale dei conti erronea ed ingannevole, è infondata (altro…)
La prosecuzione dell’attività di impresa nonostante la perdita del capitale sociale non vale ad integrare il reato di insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.) – il quale si connota per la dissimulazione dello stato di insolvenza e per la contestuale assunzione di un’obbligazione con il proposito di non adempierla – qualora la situazione patrimoniale negativa della società sia conoscibile dai creditori sociali in quanto risulta in maniera inequivocabile dal bilancio iscritto nel registro delle imprese anteriormente al sorgere del credito. (altro…)
Il curatore del fallimento di una srl è legittimato ad esercitare l’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori. Tale azione è volta ad ottenere la reintegrazione del patrimonio sociale fino all’ammontare necessario a soddisfare le ragioni del ceto creditorio, distinguendosi così dall’azione sociale di responsabilità, che (altro…)
Sugli amministratori grava un obbligo di corretta e veritiera esposizione nel bilancio dei dati concernenti la situazione patrimoniale e finanziaria della società che, ove violato, può integrare la responsabilità dell’organo amministrativo (nella specie, il Tribunale ha ritenuto responsabile un amministratore di srl per non aver correttamente esposto la situazione patrimoniale della società e per aver, in forza di ciò, proseguito l'attività sociale in epoca successiva all’integrale perdita del capitale). (altro…)
Le norme di legge che disciplinano l’attività degli amministratori di una società di capitali, dettate al fine di consentire un corretto svolgimento dell’amministrazione dell’ente, sono applicabili non soltanto alle persone fisiche immesse, nelle forme stabilite dalla legge, mediante atto negoziale di preposizione gestoria nelle funzioni di amministrazione, ma anche a coloro che si siano, di fatto ingeriti nella gestione della società in assenza di una qualsivoglia investitura da parte dell’assemblea, sia pure irregolare o implicita; con la conseguenza che (altro…)
In tema di responsabilità degli amministratori, sebbene i singoli soci di una società a responsabilità limitata siano autonomamente legittimati ad esercitare l’azione sociale di responsabilità, deve ritenersi he essi perdono tale (straordinaria) legittimazione a seguito del fallimento (altro…)
L'eventuale credito risarcitorio da abuso di direzione e coordinamento vantato nei confronti della capogruppo dichiarata fallita deve essere fatto valere, a pena di improcedibilità della domanda, nelle forme e nei modi della insinuazione al passivo fallimentare secondo le regole concorsuali. (altro…)
Nell’ipotesi di transazione parziaria intervenuta fra il creditore e uno dei condebitori in solido, ove il debitore solidale stipulante versi una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito, il debito residuo gravante sui coobbligati non transigenti in solido (altro…)