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Distrazione del patrimonio sociale e onere della prova in capo agli amministratori
L’azione di responsabilità sociale esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 L. fall. ha natura contrattuale e presuppone un danno...

L'azione di responsabilità sociale esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 L. fall. ha natura contrattuale e presuppone un danno alla società derivante dagli illeciti dolosi o colposi compiuti dagli amministratori, in violazione di doveri imposti dalla legge e/o dallo statuto, sicché la società stessa (o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146 l. fall.) è tenuta ad allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri, come pure a provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei predetti doveri.

A fronte di disponibilità patrimoniali pacificamente fuoriuscite senza apparente giustificazione dall'attivo della società, questa, nell'agire per il risarcimento del danno nei confronti dell'amministratore, può limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione o dispersione delle dette risorse, mentre compete allo stesso amministratore la prova del suo adempimento, consistente nella destinazione delle attività patrimoniali in questione all'estinzione di debiti sociali o il loro impiego per lo svolgimento dell'attività sociale, in conformità della disciplina normativa e statutaria.

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Responsabilità solidale di soci e amministratori ex art. 2476, co. 7, c.c.: l’approvazione del bilancio in perdita quale autorizzazione alla gestione non conservativa
In tema di società a responsabilità limitata, la responsabilità ex art. 2476 c.7 c.c. presuppone che i soci abbiano intenzionalmente...

In tema di società a responsabilità limitata, la responsabilità ex art. 2476 c.7 c.c. presuppone che i soci abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti gestori dannosi e in tal senso sarebbero solidamente responsabili, di detti atti, con gli amministratori. Tale fattispecie si configura qualora i soci, pur edotti della perdita integrale del capitale sociale risultante dai bilanci d’esercizio, abbiano reiteratamente approvato i bilanci omettendo di adottare i provvedimenti di ricapitalizzazione o di messa in liquidazione imposti dagli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c.; tale condotta integra un'autorizzazione implicita, ma inequivocabile alla prosecuzione dell'attività d'impresa in violazione degli obblighi di gestione conservativa, rendendo - così -  i soci responsabili pro quota per l'aggravamento del dissesto patrimoniale della società.

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Postergazione dei finanziamenti soci ex art. 2467 c.c.: ratio, ambito di applicazione e presupposti per l’estensione analogica
L’art. 2467 c.c. stabilisce che il diritto al rimborso dei finanziamenti soci erogati in condizioni anomale è postergato ope legis...

L'art. 2467 c.c. stabilisce che il diritto al rimborso dei finanziamenti soci erogati in condizioni anomale è postergato ope legis al soddisfacimento dei creditori, al fine di contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società "chiuse", determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa ponendo i capitali a disposizione dell'ente collettivo nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento. Tale ratio è compatibile anche con tipi societari diversi dalla S.r.l., come desumibile dall'art. 2497-quinquies c.c., che ne estende l'applicabilità ai finanziamenti effettuati in favore di qualsiasi società da parte di chi vi eserciti attività di direzione e coordinamento.

Ai fini dell'applicazione della norma dettata dall'art. 2467 c.c., occorre verificare in concreto la ricorrenza della eadem ratio che ne giustifichi l'applicazione analogica. Tale identità di situazione si ravvisa allorché la società presenti dimensioni modeste, ovvero quando l'organizzazione della società finanziata consenta al socio di ottenere informazioni paragonabili a quelle di cui potrebbe disporre il socio di una S.r.l. ai sensi dell'art. 2476, comma 2, c.c. (in particolare, informazioni idonee a far apprezzare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2467, comma 2, c.c., ossia un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, ovvero una situazione finanziaria tale da rendere ragionevole il ricorso al conferimento).

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Azione di responsabilità dei creditori sociali: dies a quo del termine di prescrizione
Nell’azione di responsabilità promossa dai creditori sociali ex art. 2394 c.c. il termine di prescrizione decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità,...

Nell’azione di responsabilità promossa dai creditori sociali ex art. 2394 c.c. il termine di prescrizione decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori stessi, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti. Sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento (ora apertura della liquidazione giudiziale), sicché sull’amministratore che sollevi la relativa eccezione incombe l’onere di fornire la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale.

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Azione del curatore e responsabilità degli amministratori: cumulo delle azioni, prova del danno e doveri di vigilanza
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell’art. 146 l. fall. cumula in sé tanto l’azione sociale di...

L’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell’art. 146 l. fall. cumula in sé tanto l’azione sociale di responsabilità quanto quella dei creditori sociali ed è finalizzata alla reintegrazione del patrimonio sociale, risultando esperibile anche nei confronti degli amministratori di società a responsabilità limitata.

La mancata specificazione, nell’atto introduttivo, del titolo dell’azione di responsabilità proposta dal curatore non ne determina la nullità per indeterminatezza, dovendosi presumere, in assenza di un contenuto anche implicitamente diretto ad escludere una delle due azioni di responsabilità, l’intento di esercitare congiuntamente sia l’azione sociale sia quella dei creditori.

Le annotazioni contabili attestanti prelievi di somme dal patrimonio sociale, ove prive di giustificazione e non specificamente contestate dall’amministratore convenuto, assumono natura confessoria e sono idonee a dimostrare tanto l’esistenza del danno quanto la sua imputabilità alla gestione dell’amministratore.

Nel regime di co-amministrazione, ciascun amministratore è gravato da un autonomo dovere di vigilanza e di tutela dell’integrità del patrimonio sociale, sicché risponde dei prelievi ingiustificati di somme dal patrimonio della società anche quando non sia accertata la riconducibilità materiale delle operazioni alla sua diretta iniziativa, qualora non risulti che egli abbia impedito o contestato tali condotte.

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Azione di responsabilità esercitata dal curatore: decorrenza della prescrizione e quantificazione del danno risarcibile
L’azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146, co. 2, l.f., cumula in sé le diverse azioni previste...

L’azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146, co. 2, l.f., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392 e 2393 c.c. e dall’art. 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali.

L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2394 c.c., esercitata dal curatore fallimentare a norma dell’art. 146 l.f., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti; pertanto, in ragione dell’onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione “iuris tantum” di coincidenza tra il “dies a quo” di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull’amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza

In ordine al quantum risarcibile, l’art. 2486 c.c., in quanto norma latamente processuale, dispone, nell’ultimo comma, che quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484 c.c., detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.

La motivazione del provvedimento di convalida del sequestro conservativo può far riferimento a precisi, concreti fattori, tanto oggettivi che soggettivi, poiché il requisito del “periculum in mora” può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio.

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Responsabilità degli amministratori per mancata consegna della cassa contanti della società fallita: criteri di ripartizione dell’onere probatorio
La mancata consegna, al curatore, della cassa contanti della società fallita può integrare i presupposti per configurare la responsabilità dell’amministratore:...

La mancata consegna, al curatore, della cassa contanti della società fallita può integrare i presupposti per configurare la responsabilità dell’amministratore: il mancato rinvenimento, all’atto della dichiarazione di fallimento, di beni societari, da ritenere esistenti a tale data sulla base dell’esame della documentazione contabile, e la mancata giustificazione da parte del fallito della destinazione degli stessi per fini sociali, costituiscono elementi tali da far ipotizzare la distrazione di fondi sociali per scopi estranei all’attività di impresa. In virtù della duplice natura dell’azione di responsabilità proposta dalla Curatela e, dunque, dell’applicabilità del disposto di cui all’art. 1218 c.c., incombe sull’amministratore, il quale ha la responsabilità della cassa, l’onere di provare che le somme che, secondo le scritture contabili, avrebbero dovuto costituire il fondo cassa e che invece non sono state reperite al momento del fallimento, siano state utilizzate per finalità sociali.

L'azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 L.F. compendia in sé, in un’unica azione finalizzata alla reintegrazione del patrimonio sociale a garanzia dei soci e dei creditori, le azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c., di talché la curatela attrice ha la possibilità di cumulare i vantaggi di entrambe le azioni, sul piano del riparto dell’onere della prova e dei limiti al risarcimento del danno (art. 1225 c.c.), come anche del regime della prescrizione (art. 2393 comma 4, 2941 n. 7, 2949 e 2394 comma 2 c.c.). Stante la natura anche contrattuale dell’azione di responsabilità ex art. 146 L.F. (attesa la natura contrattuale dell’azione ex art. 2393 c.c. in essa compendiata), il curatore che agisce in giudizio ha solo l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni degli obblighi imposti ad il nesso di causalità fra questo e il danno verificatosi, mentre incombe, per converso, sull’amministratore convenuto l’onere di allegare e provare i fatti idonei ad escludere od attenuare la responsabilità, ovvero la non imputabilità a sé degli inadempimenti contestatigli. Spetta, infine, all’attore l’onere di allegazione e prova, sia pure mediante presunzioni, dell’esistenza di un danno concreto ovvero del depauperamento del patrimonio sociale e della riconducibilità della lesione al fatto dell’amministratore inadempiente.

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Natura e presupposti dell’azione di responsabilità ex art. 146 l. fall
L’azione di responsabilità ex art. 146 L.F., proponibile nei confronti degli amministratori e dei liquidatori di una società fallita, presenta...

L'azione di responsabilità ex art. 146 L.F., proponibile nei confronti degli amministratori e dei liquidatori di una società fallita, presenta natura inscindibile ed unitaria, in quanto riunisce le due possibili forme di tutela previste per la società e per i creditori le quali si trasferiscono, con l'apertura del fallimento, in capo al curatore. Essa non rappresenta, dunque, un tertium genus, potendo fondarsi su presupposti sia dell'una che dell'altra azione, fermo il rispetto delle regole e degli oneri probatori inerenti a ciascuna. In particolare, l'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi del citato art. 146 L.F., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 e 2394 cod. civ., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, onde il curatore può formulare istanze risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori; ma, una volta effettuata la scelta nell'ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell'azione individuata, riguardando le divergenze non solo la decorrenza del termine di prescrizione, ma anche l'onere della prova e l'ammontare dei danni risarcibili.

L'azione di responsabilità sociale nei confronti degli amministratori ha natura contrattuale e presuppone la sussistenza di condotte poste in essere in violazione dei doveri di derivazione pattizia o legale connessi all’assunzione dell’incarico da parte dell’amministratore; la stessa richiede inoltre il verificarsi di un danno al patrimonio sociale e la sussistenza di un nesso di causalità tra la violazione degli obblighi e il verificarsi del danno e incombe sull’attore l’onere della relativa prova, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l’osservanza dei doveri previsti dal disposto dell’art. 2392 c.c. Al contrario, l’azione di responsabilità promossa dai creditori sociali si fonda su una responsabilità da fatto illecito e quindi ha natura extracontrattuale, con la conseguenza che il curatore dovrà dare prova di tutti i fatti costitutivi dell’illecito aquiliano ivi compreso il nesso causale tra le condotte illegittime dell’amministratore e il pregiudizio.

Sussiste la responsabilità dell’amministratore che, in violazione dei doveri di legge, prosegua l’attività d’impresa nonostante la perdita del capitale sociale, omettendo l’adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2482-ter, 2484 e 2486 c.c., nonché compia operazioni estranee all’oggetto sociale e in conflitto di interessi, quali la prestazione di fideiussione in favore di società riconducibile al medesimo amministratore e versante in stato di difficoltà, con conseguente danno per il patrimonio sociale.

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Azione di responsabilità contro l’amministratore e prova del danno da cessione sottocosto
In tema di azione di responsabilità contro l’amministratore, l’accertamento del danno derivante dalla cessione di rami d’azienda asseritamente sottocosto richiede...

In tema di azione di responsabilità contro l'amministratore, l'accertamento del danno derivante dalla cessione di rami d'azienda asseritamente sottocosto richiede una comparazione omogenea tra le operazioni; pertanto, non è configurabile alcun pregiudizio per la società cedente qualora il maggior prezzo incassato dalla cessionaria in una successiva rivendita sia giustificato da un oggetto contrattuale più ampio, comprensivo di attrezzature tecnologiche aggiuntive e di autorizzazioni amministrative territorialmente estese.

Ai fini della determinazione del corrispettivo pattuito per la cessione di un ramo d'azienda, deve computarsi, oltre alla componente monetaria, anche il valore dei debiti per trattamento di fine rapporto (TFR) accollati dalla società cessionaria in favore dei dipendenti trasferiti.

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L’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare: presupposti e prescrizione
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare, ai sensi dell’art. 146 L. Fall., cumula in sé le azioni previste dagli...

L'azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 146 L. Fall., cumula in sé le azioni previste dagli articoli 2393 (azione sociale) e 2394 c.c. (azione dei creditori sociali), mantenendo la loro natura giuridica e presupposti distinti. La mancata specificazione del titolo nella domanda giudiziale fa presumere l'esercizio congiunto di entrambe le azioni.

Per l'azione sociale la prescrizione quinquennale decorre dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all'esterno, mentre per l'azione dei creditori il dies a quo decorre dall'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti; sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza con la dichiarazione di fallimento, ma tale termine può essere anticipato se lo stato di incapacità patrimoniale è reso pubblico in un momento anteriore.
La responsabilità degli amministratori per la violazione dell'obbligo di gestione meramente conservativa del patrimonio sociale, sorto al verificarsi di una causa di scioglimento, come la perdita del capitale al di sotto del minimo legale, presuppone la prova del compimento di atti non conservativi e del nesso causale tra tale condotta e il danno, quantificabile secondo il criterio della differenza dei netti patrimoniali.

Per i sindaci non trova applicazione la causa di sospensione della prescrizione prevista per gli amministratori ai sensi dell'art. 2941 n. 7 c.c., trattandosi di previsione normativa di carattere eccezionale e tassativo.

La responsabilità solidale dei sindaci per omessa vigilanza (art. 2407 c.c.) sussiste qualora, attraverso un giudizio controfattuale, si accerti che il loro tempestivo intervento, tramite i poteri di controllo e reazione loro conferiti, avrebbe ragionevolmente impedito o attenuato il danno prodotto dalla mala gestio degli amministratori.

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Principi in tema di responsabilità dell’amministratore di fatto nel fallimento
Può ritenersi che un soggetto svolga le funzioni di amministratore di fatto di una società, allorché lo stesso si sia...

Può ritenersi che un soggetto svolga le funzioni di amministratore di fatto di una società, allorché lo stesso si sia ingerito nella gestione sociale in assenza di una qualsivoglia investitura, sia pure irregolare o implicita, sempre che le funzioni gestorie svolte in via di fatto abbiano carattere sistematico e non si esauriscano nel compimento di alcuni atti di natura eterogenea ed occasionale, con conseguente estensione, all’amministratore di fatto, della disciplina degli obblighi e della responsabilità degli amministratori legalmente nominati. La prova della qualifica di amministratore di fatto implica l’accertamento della sussistenza di una serie di indici sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, tipizzati dalla prassi giurisprudenziale, quali il conferimento di deleghe in favore dell’amministratore di fatto in fondamentali settori dell’attività di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, il conferimento di una procura generale, quando questa, per l’epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, concernente l’attribuzione di autonomi ed ampi poteri, sia sintomatica dell’esistenza del potere di esercitare l’attività gestoria in modo non episodico od occasionale, ma con caratteri di sistematicità e completezza.

Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori per i danni alla società e ai creditori sociali sono soggette al termine di prescrizione quinquennale. Per l’azione di responsabilità dei creditori sociali, pur quando promossa dal curatore fallimentare, tale termine decorre pur sempre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti. Tale momento è individuato sulla base di  una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento.

Quanto alla prova della condotta di mancata conservazione dei beni della società e/o nella distrazione degli stessi, l’accertamento dello scarto tra il valore che la giacenza di magazzino avrebbe dovuto avere alla luce della contabilità e il valore effettivo delle merci giacenti in magazzino, per come riscontrato in sede fallimentare, lascia presumere, in assenza di elementi di prova contraria (che è onere dell’amministratore di fatto fornire), la sussistenza di atti di mala gestio, sub specie di condotte distrattive o, quantomeno, gravemente negligenti, dal punto di vista della conservazione di tali beni.

Il danno derivante dalle singole condotte di mala gestio accertate deve essere quantificato e, conseguentemente, risarcito, tenuto conto delle circostanze del caso concreto. Il criterio risarcitorio di cui all’art. 2486, co. 3, c.c. (secondo cui, nella liquidazione del danno, occorre avere riguardo alla differenza dei netti patrimoniali) costituisce un criterio presuntivo e residuale, cui fare ricorso solo laddove in causa non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti l’uso di diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto. Le somme liquidate devono, inoltre, essere rivalutate all’attualità, atteso che l’obbligazione risarcitoria, in quanto debito di valore, deve formare oggetto di rivalutazione in base agli indici di costo pubblicati dall’ISTAT tenuto conto dell’ultima rilevazione disponibile a partire dalla data in cui il danno si è verificato. Deve, poi, essere riconosciuto, sulle somme così liquidate e rivalutate, il cd. danno da ritardato pagamento, ossia il danno derivante dall’impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, da liquidarsi in via equitativa e presuntiva, mediante il ricorso al metodo degli interessi compensativi. La richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria è da considerarsi implicitamente inclusa nella domanda di risarcimento del danno, poiché si tratta di componenti indispensabili del risarcimento e tra loro concorrenti, attesa la diversità delle rispettive funzioni. Sulle somme liquidate decorrono gli interessi legali dal giorno della liquidazione e sino al saldo effettivo.

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Responsabilità degli amministratori e azione del curatore: onere della prova, danno e effetti della transazione parziale tra coobbligati solidali
L’art. 146 l.f. sancisce una generica e onnicomprensiva legittimazione del curatore a promuovere, a beneficio della massa, tutte le azioni...

L’art. 146 l.f. sancisce una generica e onnicomprensiva legittimazione del curatore a promuovere, a beneficio della massa, tutte le azioni di responsabilità verso amministratori, sindaci, liquidatori e soci di s.r.l., ragione per la quale è ammesso a far valere cumulativamente tutti i titoli di responsabilità. Ogni violazione che integra la responsabilità verso la società è idonea, quando cagiona o concorre a cagionare una diminuzione del patrimonio sociale rendendolo insufficiente, a fondare anche la responsabilità ex art. 2394 c.c. Tale ultima azione di responsabilità, fondata sul presupposto della violazione degli obblighi relativi alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale (cfr. art. 2476 c.c. per le s.r.l.), ha pacificamente natura extracontrattuale, ponendo dunque a carico della curatela l’onere della prova dei fatti causativi del danno e del nesso di causalità.

Nel caso di omessa adozione delle misure previste dall’art. 2447 o 2482-ter c.c., a fronte di una perdita rilevante ai sensi di tali disposizioni, il danno può derivare dal compimento, da parte degli amministratori, di atti di gestione incompatibili con i vincoli di cui all’art. 2486, co. 1, c.c., i quali pongono la finalità di conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale: onde colui (società o terzi) che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell’art. 2486 c.c., ha l’onere di allegare e provare l’esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società ed il successivo compimento di atti gestori da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d’impresa e non abbiano una finalità liquidatoria; spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d’impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari per specifiche ragioni.

In tema di azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.f., la mancanza di scritture contabili, ovvero la loro sommarietà o inintelligibilità, non è di per sé sufficiente a giustificare la condanna dell’amministratore in conseguenza dell’impedimento frapposto alla prova occorrente ai fini del nesso eziologico rispetto ai fatti causativi del dissesto, in quanto la stessa presuppone che sia comunque previamente assolto l’onere della prova circa l’esistenza di condotte per lo meno astrattamente causative di un danno patrimoniale, restando perciò applicabile il criterio del deficit fallimentare soltanto come criterio equitativo, per l’ipotesi di impossibilità di quantificare esattamente il danno in conseguenza dell’affermazione di esistenza della prova - almeno presuntiva - di condotte di tal genere. In altri termini, la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all’amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, purché l’attore abbia allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore medesimo.

La transazione parziaria avente ad oggetto la quota di responsabilità risarcitoria “astratta, ideale, ipotetica, interna e personale” esula dall’applicazione dell’art. 1304 c.c., ma comporta che il dovuto del condebitore solidale che non ha transatto vada ridotto della quota ideale del condebitore che ha transatto se quest’ultimo ha pagato una somma inferiore.

La transazione intervenuta tra il danneggiato e uno dei corresponsabili in solido, in relazione a una parte soltanto del credito risarcitorio, determina lo scioglimento del vincolo della solidarietà passiva, senza, peraltro, vincolare in alcun modo la successiva ripartizione giudiziale della responsabilità tra i condebitori e spiegando efficacia limitatamente alla quota attribuita al condebitore stipulante.

L’art. 1304, co. 1, c.c., nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all’atto di transazione che abbia ad oggetto l’intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne.

Ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l’ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all’importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideate di debito; se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l’accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto. In altri termini, in tema di obbligazioni solidali, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido a seguito della transazione conclusa da uno di essi nei limiti della propria quota, occorre verificare se la somma pagata sia pari o superiore alla quota di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore, perché, nel primo caso, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto l’accordo transattivo mentre, nel secondo caso, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto.

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