La mancata consegna, al curatore, della cassa contanti della società fallita può integrare i presupposti per configurare la responsabilità dell’amministratore: il mancato rinvenimento, all’atto della dichiarazione di fallimento, di beni societari, da ritenere esistenti a tale data sulla base dell’esame della documentazione contabile, e la mancata giustificazione da parte del fallito della destinazione degli stessi per fini sociali, costituiscono elementi tali da far ipotizzare la distrazione di fondi sociali per scopi estranei all’attività di impresa. In virtù della duplice natura dell’azione di responsabilità proposta dalla Curatela e, dunque, dell’applicabilità del disposto di cui all’art. 1218 c.c., incombe sull’amministratore, il quale ha la responsabilità della cassa, l’onere di provare che le somme che, secondo le scritture contabili, avrebbero dovuto costituire il fondo cassa e che invece non sono state reperite al momento del fallimento, siano state utilizzate per finalità sociali.
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 L.F. compendia in sé, in un’unica azione finalizzata alla reintegrazione del patrimonio sociale a garanzia dei soci e dei creditori, le azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c., di talché la curatela attrice ha la possibilità di cumulare i vantaggi di entrambe le azioni, sul piano del riparto dell’onere della prova e dei limiti al risarcimento del danno (art. 1225 c.c.), come anche del regime della prescrizione (art. 2393 comma 4, 2941 n. 7, 2949 e 2394 comma 2 c.c.). Stante la natura anche contrattuale dell’azione di responsabilità ex art. 146 L.F. (attesa la natura contrattuale dell’azione ex art. 2393 c.c. in essa compendiata), il curatore che agisce in giudizio ha solo l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni degli obblighi imposti ad il nesso di causalità fra questo e il danno verificatosi, mentre incombe, per converso, sull’amministratore convenuto l’onere di allegare e provare i fatti idonei ad escludere od attenuare la responsabilità, ovvero la non imputabilità a sé degli inadempimenti contestatigli. Spetta, infine, all’attore l’onere di allegazione e prova, sia pure mediante presunzioni, dell’esistenza di un danno concreto ovvero del depauperamento del patrimonio sociale e della riconducibilità della lesione al fatto dell’amministratore inadempiente.