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Tribunale di Bari, 3 Marzo 2025, n. 780/2025

Compravendita di partecipazioni sociali ed errore del compratore sul valore della quota

Tribunale di Bari, 3 Marzo 2025, n. 780/2025
Compravendita di partecipazioni sociali ed errore del compratore sul valore della quota

In tema di compravendita di partecipazioni sociali, stipulata ad un prezzo non corrispondente al loro effettivo valore, in mancanza di specifiche garanzie assunte dall’alienante e fuori dei casi di condotte dolose, l’errore del compratore in ordine al reale valore economico delle quote non costituisce causa di annullamento del negozio traslativo ex art. 1429, n. 2, c.c., essendo la determinazione del prezzo rimessa alla libera volontà delle parti. Da quest’angolo visuale, l’inessenzialità dei meri errori di valutazione estimativa incidenti sul prezzo della cessione rappresenta un’esplicazione del principio di autonomia negoziale, che confina l’apprezzamento circa la convenienza dell’affare all’interno della sfera dei motivi individuali.

Ne consegue che l’azione di annullamento del contratto di cessione di quote che si assuma stipulato ad un prezzo non corrispondente al loro effettivo valore può essere proposta solo i) in presenza di un’espressa garanzia a favore del cessionario in ordine alla situazione patrimoniale della società che ricolleghi il valore delle quote cedende al valore dichiarato del patrimonio sociale, nonché ii) nell’ipotesi di dolo di un contraente, se il mendacio o le omissioni circa la situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie o astuzie finalizzate a realizzare l’inganno.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 03/03/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Raffaella Simone
Registro: RG 2075 / 2020
Allegato:
Stampa Massima
Data: 04/06/2026
Massima a cura di: Davide Toccoli
Davide Toccoli

Avvocato, Dottorando di ricerca in Diritto dell'Economia presso l'Università Ca' Foscari Venezia.

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