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Tribunale di Bari, 19 Dicembre 2024, n. 5157/2024

Successione dei soci nei rapporti giuridici della società estinta

Tribunale di Bari, 19 Dicembre 2024, n. 5157/2024
Successione dei soci nei rapporti giuridici della società estinta

Qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa.

Il socio della società di capitali che, subentrando nella posizione della società estinta, diviene titolare pro quota di beni già appartenenti alla società, se non contesta (o non può contestare) l’obbligazione in origine gravante sulla società, non necessariamente deve subire l’espropriazione forzata dei beni della società entrati nel suo patrimonio, ben potendo trovare soluzioni di definizione volontaria della pendenza con i creditori della società, come, ad esempio, alienando detti beni e mettendo il ricavato a disposizione dei creditori medesimi ovvero operando una cessio bonorum ex art. 1977 c.c. in loro favore.
Diversamente, qualora intenda contestare la sussistenza dei debiti sociali, esercita a pieno titolo un diritto proprio del successore a titolo universale, sicché legittimamente lo stesso finisce per rispondere con il proprio patrimonio, nel quale si confondono i beni provenienti dalla società estinta, di quei debiti qualora vengano giudizialmente accertati.
Inoltre, la titolarità di beni in capo ai soci quale effetto dell’estinzione della società di capitali è pur sempre una scelta non imposta al socio, il quale divenendo tale deve essere ab origine consapevole che sussiste la possibilità che succeda alla società nella titolarità dei suoi beni.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 19/12/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaella Simone
Relatore: Michele De Palma
Registro: RG 9832 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 04/08/2026
Massima a cura di: Giulia Pedrini
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