Nonostante l’art. 2487 c.c. preveda ordinariamente un procedimento caratterizzato da una duplicità di fasi – dapprima, convocazione dell’assemblea e, solo nel caso in cui l’assemblea non si costituisca o non deliberi, adozione del provvedimento di nomina del liquidatore -, appare possibile procedere alla nomina diretta del liquidatore, allorquando emerga
l’inutilità dello step assembleare, ad esempio per l’intrinseca impossibilità di funzionamento legata
al possesso di paritarie partecipazioni societarie di soggetti in conflitto.
La nomina del liquidatore di società di capitali da parte del Tribunale non comporta l’apertura di una procedura giudiziale di liquidazione con costi a carico dello Stato, ma presuppone, come nel caso di nomina del liquidatore da parte dell’assemblea dei soci, che la società disponga di un congruo fondo per i costi di liquidazione.