È inammissibile il ricorso alla consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. nei casi in cui il ricorrente abbia paventato timori di sviamento della clientela, incerta destinazione degli utili, scarsa chiarezza sui conti della società ed eventuali distrazioni di fondi; circostanze queste che, ancorchè legittimino l’esercizio del diritto di accesso ai documenti societari ed all’acquisizione di informazioni, non evidenziano specifici ed univoci addebiti da sottoporre ad indagine tecnica, costituendo la mera prospettazione di plurime allegazioni da sottoporre a verifica esplorativa.
Il ricorso al rimedio previsto dall’art. 696 bis c.p.c. è infatti consentito nei casi in cui si debba procedere all’accertamento e alla determinazione di crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito; l’esperibilità del procedimento con finalità conciliative presuppone l’allegazione di specifici inadempimenti od inesatti adempimenti, dei quali il ricorrente invochi l’accertamento e la valutazione del rilievo economico, al fine di individuare una soluzione conciliativa.