In assenza di una specifica indicazione di diritto positivo, il negozio di intestazione fiduciaria di partecipazioni in favore di società fiduciarie di cui alla L. n. 1966/1939 deve essere ricondotto allo schema della fiducia germanistica, in base al quale la società fiduciaria non è la titolare effettiva e sostanziale dell’investimento e non è legittimata a fare valere, in nome proprio, alcun diritto risarcitorio derivante dalla lesione del patrimonio, poiché tale diritto spetta in via esclusiva al fiduciante, che rimane il titolare effettivo del diritto e può esercitare l’azione di rivendicazione in caso di uso del bene contrario allo scopo convenuto. Il fiduciario, che agisce in base alle direttive impartite dal fiduciante, ha il compito di amministrare, per conto del fiduciante, il suo patrimonio, ma non può disporre della proprietà del bene rimasta in capo al fiduciante.
L'attività di amministrazione compiuta dalla società fiduciaria è qualificabile come mandato senza rappresentanza, con la conseguenza che le azioni a tutela della proprietà dei beni spettano al fiduciante, mentre quelle inerenti alla gestione dei beni affidati spettano al fiduciario.
La mancata accettazione della proposta di acquisto del ramo di azienda non può essere addebitata a condotta dolosa dell'amministratore, qualora la stessa condotta non sia venuta a concretizzarsi in un radicale ostacolo alla prosecuzione della produzione oggetto del ramo di azienda affittato o in uno "spoglio" di beni aziendali (nella specie, diniego allo spostamento di taluni macchinari produttivi dal sito produttivo del ramo di azienda affittato alla sede dell'affittuario che non ha tuttavia comportato l'interruzione della produzione del ramo di azienda, già affidata ad altra subfornitrice).
In caso di mancata accettazione della proposta irrevocabile di acquisto di ramo di azienda o in caso di caducazione dell'offerta, rimane comunque acquisita dall'affittante la parte di canone di affitto imputata ad acconto sul corrispettivo finale di acquisto, se la proposta di acquisto non prevede alcun meccanismo restitutorio della parte di canone di affitto imputata a prezzo né per l'ipotesi di cessione a terzi dei rami di azienda, né per quella di mancata accettazione della proposta entro il termine di validità della medesima.
È pacificamente ricompresa nell’ambito di applicazione della clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, e pertanto deve essere devoluta in arbitrato, l’azione ex art. 2395 c.c. promossa nei confronti degli amministratori di accertamento della responsabilità per mala gestio.
L’azione individuale del socio ai sensi degli artt. 2395 e 2476 comma 6 c.c., previste rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata, è azione concessa per il risarcimento dei danni subiti dal socio nella sua sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall'amministratore, se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l'ente per effetto della cattiva gestione. Pertanto, anche laddove emergano elementi volti a suffragare una mala gestio della società da parte dell'amministratore, che abbia arrecato pregiudizio alla società, il socio non è legittimato, uti singulus, a richiedere in proprio il risarcimento del danno sofferto per svalutazione della partecipazione sociale.
In tema di azioni nei confronti dell'amministratore di società, a norma dell’art. 2395 cod.civ., il terzo (o il socio) è legittimato all'esperimento dell'azione (di natura aquiliana) per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall'amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l'ente per effetto della cattiva gestione.
Il danno risarcibile ex art.2395 c.c. è solo quello incidente direttamente sul patrimonio del terzo, del creditore e del socio per effetto del comportamento doloso o colposo dell'amministratore nell'esercizio delle sue funzioni; non anche il danno che colpisce il patrimonio della società e solo in via mediata e di riflesso, quello del socio o del terzo. In altri termini, mentre nel caso dell’azione individuale il danno deve incidere direttamente sul patrimonio del terzo e del socio, nelle altre ipotesi esso pregiudica immediatamente il patrimonio sociale e solo in via mediata e riflessa incide su quello dei singoli soci o creditori.
Agli effetti dell'art. 2395 c.c., è desumibile il dolo nelle condotte di depauperamento del patrimonio sociale poste in essere dall'amministratore di fatto dalla circostanza che tali condotte siano state poste in essere in seguito alla domanda arbitrale, proposta dal terzo creditore nei confronti della società debitrice, atta a condannare la società al pagamento di un importo monetario.
Le scelte gestorie effettuate dall'amministratore sono insindacabili nel merito imprenditoriale e non possono costituire fondamento per la responsabilità ai sensi degli artt. 2392, 2394 o 2395 cod. civ., anche se rovinose o adottate sulla base di scelte c.d. “miopi ed errate”.
Tuttavia, tale regola di "esenzione" trova un limite altrettanto rigoroso nella valutazione di ragionevolezza delle scelte stesse, da compiersi – necessariamente ex ante – secondo i parametri della diligenza professionale nonché nella verifica circa l’adozione delle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste
Le disposizioni dell'art. 2482-bis ss. c.c. non trovano spazio una volta disposta la messa in liquidazione della società, poiché esse disciplinano gli obblighi dell'amministratore che - in fase antecedente alla liquidazione - rilevi (altro…)
L'azione individuale del socio ex art. 2395 c.c. ha come presupposto un pregiudizio alla sfera patrimoniale del socio che sia immediata conseguenza di una azione o omissione degli amministratori e non il mero riflesso del danno arrecato all'intero patrimonio sociale (e, di conseguenza, al patrimonio del socio in ragione del decremento di valore della propria partecipazione).
L'azione promossa individualmente dal socio nei confronti degli amministratori, ai sensi dell'art. 2395 cod. civ., richiede la realizzazione di un danno diretto alla sfera giuridico-patrimoniale del singolo socio danneggiato. Ne consegue che costituiscono condotte in relazioni alle quali difetta il carattere del danno diretto richiesto dalla norma indicata quelle degli amministratori che abbiano impedito il conseguimento di utili, danneggiato il patrimonio della società e reso impossibile la liquidazione delle quote sociali, trattandosi di comportamenti dolosi o colposi che colpiscono in via diretta esclusivamente la società, avendo un effetto solo riflesso sui soci.
Non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quando gli effetti di una delibera impugnata siano stati sostituiti da una successiva delibera avente il medesimo oggetto e gli stessi vizi di invalidità della prima, atteso che l’art. 2377, co. 8, c.c., preclude la pronuncia sull’annullamento della deliberazione solo nel caso in cui la delibera impugnata sia sostituita “con altra presa in conformità della legge e dello statuto”.
Con la dichiarazione di fallimento della società viene meno la legittimazione dei creditori sociali a coltivare l'azione, dispiegata precedentemente al fallimento, contro gli amministratori, sindaci e revisore legale ex art. 2394 c.c. per l'aver questi ridotto "l'integrità del patrimonio sociale", assomando la curatela del fallimento anche la legittimazione a questa azione.
Con la dichiarazione di fallimento della società non viene invece meno la legittimazione dei creditori sociali all'azione ex art. 2395 c.c. per l'aver questi subito, in ragione della condotta degli amministratori, un danno diretto e specifico.
La dichiarazione del condebitore di voler profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell'art. 1304 co. 1° c.c. integra esercizio di un diritto potestativo sostanziale esercitabile anche nel corso del processo, senza requisiti di forma né limiti di decadenza; il che implica che, una volta esercitato tale diritto (altro…)