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L’azione individuale del socio e del terzo ex artt. 2395 e 2476, comma 7, c.c.: presupposti e limiti della responsabilità dell’amministratore
Le azioni individuali del socio e del terzo (previste dall’art. 2395 c.c. in ambito di s.p.a. e attualmente, si ribadisce,...

Le azioni individuali del socio e del terzo (previste dall’art. 2395 c.c. in ambito di s.p.a. e attualmente, si ribadisce, dall’art. 2476, comma 7 c.c. in ambito di s.r.l.) consentono di far valere la responsabilità dell’amministratore soltanto per danni da quest’ultimo arrecati alle loro ragioni in via immediata, e dunque non per danni riflessi, che siano cioè conseguenza del depauperamento del patrimonio sociale discendente dalla mala gestio. L’esercizio dell’azione individuale di risarcimento del danno diretto necessita l’allegazione specifica: a) del soggetto che fa valere la pretesa (socio o terzo); b) della condotta colposa o dolosa dell’amministratore, integrante mala gestio; c) del danno direttamente incidente sulla sfera patrimoniale del socio o del terzo; d) del nesso sussistente tra condotta e danno.

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Presupposti per il corretto esercizio della azione posta a tutela del creditore direttamente danneggiato da atti dolosi o colposi degli amministratori
L’art. 2476, co. 7, c.c. (analogamente a quanto previsto dall’art. 2395 c.c.) a chiusura del sistema della responsabilità degli amministratori,...

L’art. 2476, co. 7, c.c. (analogamente a quanto previsto dall’art. 2395 c.c.) a chiusura del sistema della responsabilità degli amministratori, ha introdotto un'azione individuale del terzo (o del socio), il quale ha diritto al risarcimento del danno subito ove sia stato direttamente danneggiato da atti dolosi o colposi degli amministratori. Si tratta di una azione di natura extracontrattuale e pertanto comporta che il soggetto che agisce (oltre a dimostrare la sua veste di creditore ovvero la sussistenza del proprio credito, certo, liquido ed esigibile nei confronti della società) deve anche allegare in maniera specifica e provare a) l’addebitabilità, agli amministratori, di omissioni e condotte in violazione degli obblighi specifici e dei doveri connessi alla carica rivestita; b) i pregiudizi patrimoniali diretti asseritamente subiti e, non ultimo, c) il nesso eziologico tra gli addebiti formulati ed i danni prospettati.

Ne consegue che l'inadempimento contrattuale di una società di capitali non può, di per sé, implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente, secondo la previsione del citato art. 2476 co. 7 c.c. atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, postula fatti illeciti imputabili in via immediata a comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi. L'avverbio "direttamente" delimita -infatti- l'ambito di esperibilità dell'azione ex art. 2476 co. 7 c.c. (e ex art. 2395 c.c.) e nel contempo la differenza dalle altre azioni, valendo ad escludere che l'inadempimento della società e la pessima amministrazione del patrimonio sociale siano sufficienti a dare ingresso all'azione di responsabilità.

L’azione contemplata dall’art. 2476, co. 7, c.c. riguarda fatti che siano addebitabili esclusivamente agli amministratori e non riversabili sulla società, onde differisce dall’azione che può essere proposta direttamente nei confronti della società per violazione di specifici obblighi contrattuali o extracontrattuali su di essa gravanti. Con riferimento all’azione individuale promossa dal terzo che abbia concluso con la società un contratto rimasto inadempiuto, la responsabilità che viene in rilievo per gli effetti di cui agli artt. 2476, co. 7, c.c. non può farsi discendere da un mero inadempimento contrattuale della società, ma postula la addebitabilità all’amministratore di attività ulteriori e diverse che, per la loro illiceità di natura extracontrattuale, ledano il diritto soggettivo patrimoniale del terzo.

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La responsabilità degli amministratori di s.r.l. verso creditori e terzi: natura e danno risarcibilità
L’art. 2476, co. 6, c.c. disciplina l’azione dei creditori sociali, dettando la stessa regola che vige, in materia di s.p.a.,...

L’art. 2476, co. 6, c.c. disciplina l’azione dei creditori sociali, dettando la stessa regola che vige, in materia di s.p.a., ai sensi dell’art.2394 c.c.; si tratta di una responsabilità extracontrattuale, essendo i creditori sociali soggetti terzi rispetto alla società. Conseguentemente, incombe sul creditore l’onere di provare il fatto illecito e l’esistenza del dolo o della colpa degli amministratori; in merito al danno risarcibile, esso corrisponde a quello direttamente collegabile all’attività illecita che ha cagionato l’incapienza patrimoniale della società medesima, con conseguente insoddisfazione dei creditori sociali.

Ugualmente, l’azione di responsabilità di cui all’art. 2476, co. 7, c.c. si configura come responsabilità extracontrattuale, gravando sul danneggiato, anche in questo caso, la prova della colpa o del dolo. La particolarità dell’azione è che essa permette, al socio o al terzo, di agire per un danno diretto; non può infatti trattarsi del riflesso di un pregiudizio sofferto dal patrimonio sociale, in quanto il danno deve investire in via immediata il patrimonio del socio o del terzo.

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Esclusione del socio accomandatario e azione di risarcimento dei danni per mala gestio
Nelle società di persone il cumulo delle qualifiche di socio e di amministratore non impedisce che le irregolarità o illiceità...

Nelle società di persone il cumulo delle qualifiche di socio e di amministratore non impedisce che le irregolarità o illiceità commesse dal solo amministratore determinino, non solo, la relativa revoca dalla carica, ma anche l’esclusione del socio per violazione dei doveri previsti dallo statuto a tutela delle finalità e degli interessi dell’ente, potendo la violazione dei doveri del socio essere dedotta da comportamenti che minano l’affectio societatis sia in relazione ad atti di disposizione uti socius che da atti posti in essere nell’esercizio di funzioni gestorie o di controllo.

Nelle società in accomandita semplice, per effetto della regola per cui l’amministratore non può che essere un socio accomandatario, l’eventuale esclusione di questi dalla società, non diversamente da qualsiasi altra causa di scioglimento del rapporto sociale a lui facente capo, ne comporta ipso iure anche la cessazione dalla carica.

Costituendo le società di persone un centro di imputazione di situazioni giuridiche distinte da quelle dei soci, ancorché dette società non siano dotate di autonoma personalità giuridica, è configurabile con riguardo ad esse una responsabilità degli amministratori nei confronti dei singoli soci, oltre che verso la società, in termini sostanzialmente analoghi a quanto prevedono, in materia di società per azioni, gli artt. 2393 e 2395 c.c.

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Competenza territoriale del tribunale e legittimazione di singoli soci o terzi a proporre un’azione di responsabilità ex 2043 e 2476, co. 6, c.c. nei confronti dei cessati di amministratori di s.r.l. fallita
In applicazione del criterio del forum commissi delicti, è competente a conoscere dei giudizi di responsabilità intrapresi da singoli soci...

In applicazione del criterio del forum commissi delicti, è competente a conoscere dei giudizi di responsabilità intrapresi da singoli soci o creditori nei confronti degli amministratori di s.r.l. per danno diretto ai sensi degli artt. 2043 e 2476, co. 6, c.c., stante la natura (altro…)

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