L’art. 2476, co. 7, c.c. (analogamente a quanto previsto dall’art. 2395 c.c.) a chiusura del sistema della responsabilità degli amministratori, ha introdotto un’azione individuale del terzo (o del socio), il quale ha diritto al risarcimento del danno subito ove sia stato direttamente danneggiato da atti dolosi o colposi degli amministratori. Si tratta di una azione di natura extracontrattuale e pertanto comporta che il soggetto che agisce (oltre a dimostrare la sua veste di creditore ovvero la sussistenza del proprio credito, certo, liquido ed esigibile nei confronti della società) deve anche allegare in maniera specifica e provare a) l’addebitabilità, agli amministratori, di omissioni e condotte in violazione degli obblighi specifici e dei doveri connessi alla carica rivestita; b) i pregiudizi patrimoniali diretti asseritamente subiti e, non ultimo, c) il nesso eziologico tra gli addebiti formulati ed i danni prospettati.
Ne consegue che l’inadempimento contrattuale di una società di capitali non può, di per sé, implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell’altro contraente, secondo la previsione del citato art. 2476 co. 7 c.c. atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, postula fatti illeciti imputabili in via immediata a comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi. L’avverbio “direttamente” delimita -infatti- l’ambito di esperibilità dell’azione ex art. 2476 co. 7 c.c. (e ex art. 2395 c.c.) e nel contempo la differenza dalle altre azioni, valendo ad escludere che l’inadempimento della società e la pessima amministrazione del patrimonio sociale siano sufficienti a dare ingresso all’azione di responsabilità.
L’azione contemplata dall’art. 2476, co. 7, c.c. riguarda fatti che siano addebitabili esclusivamente agli amministratori e non riversabili sulla società, onde differisce dall’azione che può essere proposta direttamente nei confronti della società per violazione di specifici obblighi contrattuali o extracontrattuali su di essa gravanti. Con riferimento all’azione individuale promossa dal terzo che abbia concluso con la società un contratto rimasto inadempiuto, la responsabilità che viene in rilievo per gli effetti di cui agli artt. 2476, co. 7, c.c. non può farsi discendere da un mero inadempimento contrattuale della società, ma postula la addebitabilità all’amministratore di attività ulteriori e diverse che, per la loro illiceità di natura extracontrattuale, ledano il diritto soggettivo patrimoniale del terzo.