Poiché, nell'esercizio dell’impresa, costituiscono atti di straordinaria amministrazione solo quegli atti che ne modificano la struttura economico-organizzativa (non rilevando invece la natura conservativa o dispositiva dell’atto), la conclusione di un accordo (altro…)
I sindaci sono responsabili ai sensi dell’art. 2407 co. 2 c.c. qualora, pur essendo consapevoli dello stato di grave tensione finanziaria della società, di alcune irregolarità gestionali e contabili imputabili all'organo amministrativo (altro…)
Fermo il principio di insindacabilità nel merito delle scelte gestorie, queste ultime devono comunque essere sempre ricondotte all'obbligo generale di diligente amministrazione ex art. 2392 c.c., il quale - oltre a richiedere l’adozione di cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste - impone altresì di ponderare l’incidenza di ogni scelta (altro…)
La denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c. costituisce un'attribuzione collegiale propria dell'organo di controllo, non invece dei suoi singoli componenti; ne deriva che il ricorso ex art. 2409 c.c. presentato solo da alcuni dei sindaci, in assenza di apposita delibera collegiale, deve essere rigettato per carenza di legittimazione ad agire.
La società danneggiata può partecipare al procedimento promosso dai soci nei confronti degli amministratori anche in assenza di una delibera assembleare autorizzativa.
L'azione di responsabilità nei confronti di una pluralità di amministratori e sindaci dà luogo a cause tra loro scindibili.
Il danno “da dissesto” non può essere oggetto di una richiesta da parte del socio, ma solo da parte dei creditori della società e del curatore fallimentare.
I membri del collegio sindacale possono essere ritenuti responsabili anche del danno subito dopo la cessazione dalla carica se la loro colpa ha consentito la continuazione di una condotta che avrebbero dovuto interrompere.
Ai sensi degli artt. 2476 e 2407 c.c., gli amministratori e i sindaci sono obbligati a risarcire la società di tutti i costi che quest'ultima ha sostenuto a causa della loro condotta negligente (ex multis, il Tribunale ha condannato l'amministratore e i sindaci a risarcire (altro…)
Il secondo comma dell’art. 2476 c.c. sancisce un ben preciso diritto del socio non partecipante all’amministrazione ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione. Tale diritto (altro…)
E' da ritenersi negligente e fonte di responsabilità ex artt. 2392-2394 cc la condotta dell'amministratore che, mascherando la situazione di crisi o di insolvenza della società mediante alterazione dei documenti contabili, faccia ricorso al credito bancario e determini così un aggravamento del passivo patrimoniale, tale voce di danno risolvendosi (altro…)
I presupposti per l'emissione dei provvedimenti ex art. 2409 c.c. sono costituiti dalla prova dell'esistenza attuale di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci, tali da rendere assolutamente non opportuna (altro…)
Il tribunale, verificate gravi irregolarità nella gestione della società cooperativa, può, ai sensi dell'art. 2409 comma II c.c. ordinare l'ispezione dell'amministrazione. Non rileva ai fini della sospensione, prevista dall'art. 2545-quinquiesdecies, l'eventuale diffida dell'Autorità di vigilanza a sanare le gravi irregolarità riscontrate nell'ambito di un'attività di revisione ordinaria.
Il procedimento di denuncia al tribunale per gravi irregolarità nella gestione deve ritenersi ammissibile anche per le società cooperative a responsabilità limitata, atteso che l'art. 2545 quinqulesdecies c.c. ha previsto per le cooperative in genere, comunque modellate, l'operatività dell'art 2409 c.c..
Una clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società cooperativa non è idonea a precludere il ricorso al tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c.. La legittìmazione a presentare la denunzia spetta ai soci, non venendo in rilievo, nel caso delle società cooperative, i limiti di partecipazione al capitale sociale ovvero ai limiti numerici dei soci stessi.
Lo status di socio e la titolarità della percentuale indicata nelle disposizioni in tema di impugnazione delle delibere assembleari, (altro…)