La disponibilità di un ampio compendio patrimoniale destinabile al soddisfacimento dei creditori sociali non esclude né attenua la responsabilità degli amministratori per l’inerzia gestoria, ove, a fronte della pacifica cessazione dell’attività d’impresa e della perdita della forza lavoro, essi abbiano omesso di accertare e dichiarare la causa di scioglimento della società ai sensi degli artt. 2484, 2485 e 2486 c.c. Tale omissione integra violazione dei doveri gestori e di conservazione dell’integrità patrimoniale, avendo determinato – o concorso a determinare – una situazione di stallo pregiudizievole per la società, per i soci e per i creditori, con conseguente riduzione della garanzia patrimoniale e aggravamento dell’esposizione debitoria.
Il decreto emesso ai sensi dell’art. 2409 c.c., con cui il tribunale accerta gravi irregolarità gestorie e nomina un amministratore giudiziario, non comporta l’estromissione dei soci né preclude il loro necessario coinvolgimento nella successiva fase di liquidazione volontaria. Rientra, infatti, tra i compiti dell’amministratore giudiziario – una volta redatto il bilancio e compiuti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari a rimuovere le irregolarità accertate – quello di convocare e presiedere l’assemblea per proporre la nomina di nuovi amministratori ovvero, se ne ricorrono i presupposti, la messa in liquidazione della società o l’accesso a una procedura concorsuale.
Deve ritenersi inammissibile il ricorso presentato da un socio che al momento della decisione sia privo della quota di partecipazione sociale richiesta per la presentazione della denunzia al Tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c. La qualità di socio costituisce infatti una condizione dell’azione e, come tale, deve sussistere anche al momento della decisione.
Ai sensi dell'art. 2409 c.c., le gravi irregolarità devono essere attuali, tali da far sì che nessun provvedimento possa essere adottato qualora le stesse abbiano esaurito ogni effetto (non potendo intervenire l'autorità giudiziaria quando sia già stato ripristinato l'ordine amministrativo e gli effetti della condotta siano ormai immodificabili).
Inoltre, esse devono assumere un carattere dannoso, ossia comportare la violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative tale da provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell’attività sociale.
In tale contesto, il giudizio del Tribunale non può basarsi su mere supposizioni e/o su indimostrati rilievi critici, ma è necessario che sussistano elementi di sicuro affidamento che, pur non dando luogo a prova piena, abbiano tuttavia riscontri obiettivi che vanno al di là del mero sospetto. L’intervento del Tribunale ex art. 2409 c.c. è infatti ipotizzabile esclusivamente quando l’operato dell’organo amministrativo (o di controllo) si profila come gravemente azzardato nello svolgimento dell’attività di amministrazione, con conseguente prevedibile verificarsi di conseguenze fortemente negative per la società.
In tema di denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c., il “fondato sospetto” di gravi irregolarità nella gestione richiede l’allegazione di fatti specifici, obiettivamente verificabili e idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività sociale e a determinare un pericolo di danno per la società, non essendo sufficienti mere illazioni, conflitti familiari, generiche contestazioni sui bilanci o dissenso rispetto all’assetto societario derivante da precedenti contratti (quali, nella distribuzione carburanti, comodato petrolifero e contratti di fornitura), che vanno eventualmente fatti valere con rimedi diversi. Il conflitto di interessi dell’amministratore e l’eventuale dipendenza economica derivante da contratti tipici di settore assumono rilievo ai fini dell’art. 2409 c.c. solo se concretamente individuati, specificamente allegati e dimostrati come potenzialmente pregiudizievoli per l’interesse sociale, mentre restano irrilevanti, nel medesimo procedimento, le rivendicazioni individuali del socio lavoratore e le mere carenze organizzative non circostanziate e non correlate a un effettivo pericolo di danno per la società.
In tema di denunzia al Tribunale ex art. 2409 c.c., alla luce della nuova formulazione della norma, il ricorso presuppone l’allegazione e la dimostrazione: a) dell’esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione derivanti dalla violazione, da parte degli amministratori, dei doveri su di essi gravanti; b) del possibile danno alla società o a una o più società controllate derivante da tali irregolarità, restando invece irrilevante l’eventuale pregiudizio arrecato ai soci o a terzi.
Il riferimento normativo alle “gravi irregolarità nella gestione”, in luogo della precedente formulazione relativa all’adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci, circoscrive la rilevanza alle sole violazioni idonee a compromettere il corretto esercizio dell’attività gestoria e a determinare un pericolo di danno per la società o per le società controllate, con esclusione delle violazioni concernenti meri profili organizzativi o attinenti all’esercizio dei diritti dei soci o dei terzi.
Le irregolarità devono consistere in violazioni di norme civili, penali, tributarie o amministrative suscettibili di arrecare danno al patrimonio sociale o di provocare un grave turbamento dell’attività sociale; il controllo giudiziale è finalizzato al ripristino della legalità e della regolarità della gestione e non può estendersi a valutazioni di opportunità o convenienza delle scelte gestorie.
Nel procedimento ex art. 2409 c.c. la denunzia introduce un rimedio di volontaria giurisdizione volto al riassetto amministrativo e contabile e presuppone irregolarità imputabili agli organi sociali, attuali e gravi, nonché idonee a determinare un pregiudizio, almeno potenziale, per la società o per le controllate. La sopravvenuta approvazione dei bilanci nelle more del procedimento esclude l’attualità dell’irregolarità fondata sul mancato deposito o approvazione degli stessi e comporta il rigetto del ricorso, ove il pregiudizio denunciato sia allegato in modo generico e non circostanziato.
Il procedimento di denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. ha natura residuale e funzione ripristinatoria della regolarità gestoria; pertanto, esso è inammissibile qualora le irregolarità denunciate consistano in singoli atti autonomamente impugnabili o in condotte i cui effetti possono essere rimossi attraverso gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento.
Ai fini del controllo giudiziario, rilevano esclusivamente le gravi irregolarità idonee a determinare un pericolo di danno per il patrimonio della società o delle sue controllate, restando invece irrilevanti le condotte che arrecano un pregiudizio diretto esclusivamente ai singoli soci o a terzi.
In virtù della business judgment rule, il sindacato giudiziale non può investire il merito delle scelte gestorie, salvo che queste risultino palesemente irragionevoli, negligenti o compiute in conflitto di interessi in pregiudizio della società.
L'esistenza di adeguati assetti organizzativi ex art. 2086 c.c. deve essere valutata considerando l'effettiva operatività di un organigramma aziendale e la presenza di presidi specifici, quali la nomina tempestiva di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e l'adozione dei documenti di valutazione dei rischi, che dimostrino l'attenzione dell'organo amministrativo per l'incolumità dei lavoratori e la continuità aziendale.
In una società a ristretta base partecipativa e a conduzione familiare, la gestione operativa affidata di fatto a un familiare dell'amministratore non costituisce di per sé grave irregolarità gestoria, specialmente qualora l'impresa presenti risultati economici e patrimoniali in costante crescita.
Ai fini della concessione del sequestro giudiziario di partecipazioni sociali, il requisito del periculum in mora è da intendersi come opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea della res litigiosa.
La vendita di una partecipazione sociale a un prezzo vile (nummo uno), posta in essere dagli amministratori a favore di società a loro stessi riconducibili, pur integrando una palese violazione dei doveri di corretta amministrazione, non comporta necessariamente la nullità del contratto per motivo illecito comune ai sensi dell'art. 1345 c.c. La c.d. nullità virtuale, infatti, opera solo in assenza di un rimedio specifico previsto dall'ordinamento.
L'azione reipersecutoria finalizzata alla restituzione di partecipazioni sociali illegittimamente cedute non è esperibile nei confronti delle partecipazioni di una diversa società (beneficiaria) sorta a seguito di un'operazione di scissione della società le cui quote erano state originariamente compravendute. La società beneficiaria della scissione è un soggetto giuridico distinto e le sue partecipazioni non possono formare oggetto di una domanda di restituzione avente a presupposto il contratto di vendita originario e, pertanto, il pregiudizio patrimoniale derivante dall'operazione dovrà essere fatto valere tramite un'azione risarcitoria.
Le gravi irregolarità che giustificano la denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. consistono nella violazione oggettivamente rilevante e potenzialmente produttiva di danno per la società dei doveri che per legge o statuto gravano sugli amministratori nell’esercizio della funzione gestoria e devono attenere alla legittimità della loro attività senza investire la convenienza delle loro scelte economiche e imprenditoriali.
Per essere almeno potenzialmente produttive di danno le irregolarità denunciate devono, in particolare, essere attuali, persistere cioè al momento dell’adozione del provvedimento, ed essere idonee ad arrecare pregiudizio all’interesse sociale, restando estranee all’abito applicativo dell’art. 2409 c.c., le violazioni che possano arrecare danno esclusivamente a soggetti terzi o all’interesse del singolo socio.
Il controllo giudiziario sulla gestione non è uno strumento di risoluzione dei conflitti all’interno della compagine sociale o tra un singolo socio e la società per cui l’ordinamento predispone altri rimedi e deve essere esercitato con particolare rigore e prudenza nella delicata fase di accesso della società a rimedi negoziali di composizione della crisi ove l’amministratore diviene la figura chiave nell’impostazione e attuazione del piano di risanamento dell’impresa anche a discapito delle diverse visioni o intenzioni dei soci, come si evince dal principio generale desumibile dall’art. 120-bis del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, dettato in materia di strumenti di regolazione della crisi proprio con lo scopo di porre l’impresa in crisi al riparo dalle spinte dissolutive derivanti dai conflitti e ricatti interni alla compagine sociale.
Gli apporti finanziari infragruppo, come pure la presenza di amministratori della capogruppo nell’organo amministrativo delle controllate, non costituiscono di per sé un’anomalia gestoria né assurgono come tali a potenziale fonte di danno per le società coinvolte se non nelle ipotesi debitamente circostanziate in cui tali operazioni si risolvano in un pregiudizio nell’ottica dell’impresa unitaria del gruppo in quanto, ad esempio, dirette a sviare risorse all’esterno.
La particolare gravità dell’insistenza del socio ricorrente in una denuncia ex art. 2409 c.c. del tutto pretestuosa dopo l’avvio della composizione negoziata della crisi in cui può risultare decisiva, nel corso della trattativa con i creditori, la percezione di solidità e stabilità dell’organo amministrativo e per cui l’art. 4 comma 1 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza impone il dovere di comportarsi secondo correttezza e buona fede non solo al debitore e ai creditori ma anche “ad ogni altro soggetto interessato”, cioè a qualsiasi titolo coinvolto nella sistemazione della crisi e dell’insolvenza, ivi inclusi i soci, può integrare i presupposti per l’insorgere di responsabilità aggravata per abuso del processo di cui all’art. 96 comma 3 c.p.c..
Nel procedimento di denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c., esperibile anche nei confronti di società già poste in liquidazione, il presupposto per l’adozione dei provvedimenti ispettivi è costituito dal fondato sospetto di gravi irregolarità gestionali attuali e potenzialmente dannose per il patrimonio sociale, con esclusione delle mere violazioni formali o organizzative prive di incidenza patrimoniale e degli atti singolarmente impugnabili, in ossequio al carattere residuale del rimedio.
Rientrano nell’ambito applicativo della norma le condotte del liquidatore che incidano sui principi di verità, correttezza e chiarezza del bilancio e che possano alterare la rappresentazione della reale situazione economico-patrimoniale della società, come l’iscrizione nell’attivo di poste creditorie (“contributi in conto esercizio”) prive di adeguato titolo giustificativo o non supportate da delibere assembleari, disposizioni statutarie o altri atti negoziali idonei a fondare l’obbligazione dei soci.
Tali irregolarità assumono particolare gravità ove reiterate nonostante precedenti rilievi giudiziali e ove abbiano determinato la mancata approvazione dei bilanci, impedendo l’accertamento della effettiva situazione patrimoniale della società e la verifica dei presupposti per l’eventuale accesso a procedure concorsuali.
In presenza di tali elementi, il Tribunale può disporre l’ispezione giudiziale della gestione liquidatoria, conferendo all’esperto incarico di verificare la sussistenza del titolo delle poste contestate, acquisire informazioni aggiornate sul contenzioso pendente e ricostruire la situazione patrimoniale effettiva, anche ai fini della valutazione dell’eventuale insolvenza.
La determinazione del compenso degli amministratori, anche quando risulti eccessiva o non proporzionata all’attività effettivamente svolta, non rientra nel perimetro applicativo del rimedio previsto dall’art. 2409 c.c. Ciò dipende dalla natura e dalla funzione stessa dell’istituto: la denuncia al tribunale presuppone l’esistenza di gravi irregolarità nella gestione idonee a pregiudicare l’interesse della società e non meri conflitti interni tra soci o doglianze riferibili a posizioni individuali.
Il parametro di valutazione richiesto dall’art. 2409 c.c. è oggettivo e societario: l’irregolarità deve essere tale da compromettere la corretta amministrazione dell’ente, la sua integrità patrimoniale o il regolare funzionamento degli organi sociali. Non è sufficiente che un atto di gestione sia inopportuno, discutibile o potenzialmente pregiudizievole per un singolo socio.