La condizione, ai sensi dell'art. 1353 c.c., rappresenta un evento futuro ed incerto da cui i contraenti fanno derivare la produzione degli effetti del negozio e si distingue dalle circostanze di fatto da cui dipende il sorgere stesso del diritto sulla base di una previsione negoziale pienamente efficace.
Il fideiussore può esercitare contro il debitore principale:
i) l'azione di rilievo c.d. per liberazione, mediante cioè il pagamento diretto del creditore da parte del debitore o accordo con il creditore la rinuncia alla garanzia; ii) ovvero la l'azione di rilievo c.d. per cauzione, mediante cioè costituzione di idonea garanzia, nelle ipotesi, fra l'altro, in cui il debitore principale sia divenuto insolvente o quando siano decorsi cinque anni dall'assunzione della garanzia per un'obbligazione priva di termine. [Nel caso di specie, nessuna prova è stata fornita dello stato di insolvenza della società debitrice; né può dirsi integrato il presupposto del decorso al momento dell'esercizio dell'azione di rilievo del termine di cinque anni dal rilascio della fideiussione].
L'utile accesso al rimedio di cui al secondo comma dell'art. 2485 c.c. presuppone che il socio alleghi elementi da cui inferire il verificarsi di fatti ed eventi effettivamente rilevanti quali cause di scioglimento della società, secondo le previsioni dell’art. 2484 c.c. o le ulteriori di legge o di statuto.
L’impossibilità di funzionamento dell’assemblea dei soci o la continuata inattività dell’assemblea - quali cause di scioglimento ai fini dell'art. 2484 c.c. - ricorrono quando l'organo assembleare appaia stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni essenziali, cioè di disposizione, di direzione e di controllo perché l'attività dell'ente possa svolgersi per il raggiungimento dello scopo sociale. In altre parole, ai sensi dell'art. 2484, primo comma, n. 3, c.c., per concretare il verificarsi di una causa di scioglimento della società di capitali, l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'assemblea devono assumere i caratteri della permanenza ovvero della prolungata inerzia.
Nel procedimento di denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c., lo status di socio e la titolarità della partecipazione minima richiesta costituiscono condizioni dell’azione che devono permanere fino al momento della decisione; la perdita, nelle more del giudizio, della qualità di socio da parte del ricorrente comporta il difetto sopravvenuto di legittimazione attiva e, conseguentemente, l’improcedibilità del ricorso.
Nel procedimento ex art. 2409 c.c., configurandosi un procedimento di volontaria giurisdizione a struttura bilaterale, è ammissibile una pronuncia sulle spese di lite fondata sul criterio della soccombenza processuale, anche quando il procedimento si definisca per ragioni di inammissibilità o improcedibilità e senza che sia stata svolta attività istruttoria; tuttavia, qualora la legittimazione venga meno in corso di causa e la domanda rimanga inesplorata nel merito, è giustificata la compensazione integrale delle spese tra le parti.
Il mancato deposito dei bilanci e il silenzio mantenuto dall’amministratore di fronte alle richieste del socio di consultare i documenti contabili può dar luogo ad azione di responsabilità verso l’amministratore o a richiesta in via cautelare ai sensi dell’art. 2476, co. 2, c.c.
Il rimedio di cui all’art. 2409 c.c. non è finalizzato ad accertare eventuali responsabilità dell’amministratore per irregolarità nella tenuta dei libri contabili e nella predisposizione dei bilanci ove non sia prospettabile un danno attuale per la società, e non anche per i creditori o per i soci.
Il procedimento ex art. 2409 c.c. è finalizzato al riassetto economico e contabile della società nel caso in cui vengano denunziate gravi irregolarità di gestione, per l’accertamento delle quali il Tribunale può disporre ispezione giudiziale, all’esito della quale il Tribunale medesimo adotta i provvedimenti necessari per detto riassetto, a meno che le irregolarità riscontrate siano di tale gravità da imporre la revoca degli amministratori e la nomina di un amministratore giudiziario, potendo, solo in quest’ultimo caso, incidere sulle prerogative dell’assemblea circa la nomina degli amministratori.
I presupposti per l’accoglimento della denuncia ex art. 2409 c.c. sono: a) l’esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione derivanti dalla violazione, da parte degli amministratori, dei doveri su di loro gravanti; b) il possibile danno alla società o ad una o più società controllate derivante dalle irregolarità nella gestione, con conseguente irrilevanza, ai fini della denuncia in questione, dell’eventuale danno arrecato a soci o terzi.
Quanto al fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione, non assume rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull’organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate. Inoltre, le gravi irregolarità devono essere attuali, e pertanto nessun provvedimento potrà essere adottato qualora le stesse abbiano esaurito ogni effetto. Infine, esse devono assumere un carattere dannoso, nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale.
Ai fini della denuncia ex art. 2409 c.c. sono irrilevanti le censure attinenti al merito (inteso come opportunità o convenienza) delle scelte gestionali, con due eccezioni: in primo luogo, le scelte palesemente irragionevoli o negligenti; in secondo luogo, il Tribunale può sindacare anche il merito delle scelte economiche compiute dagli amministratori in conflitto di interessi a condizione che ricorra l’ulteriore presupposto della potenzialità del danno per la società. In altre parole, il limite derivante dalla business judgement rule non opera laddove si tratti di sindacare non tanto l’osservanza del dovere di diligenza (duty of care) quanto l’obbligo di fedeltà (duty of loyalty).
Nel procedimento ex art 2409 c.c. la società deve essere processualmente rappresentata da un curatore speciale atteso il conflitto di interessi tra la società medesima e l'amministratore unico. Ove il conflitto di interessi sia preesistente all'instaurazione del procedimento l'istanza di nomina del curatore speciale deve essere rivolta al Presidente del Tribunale e non al giudice avanti al quale pende la causa.
Nel procedimento ex art 2409 c.c. la società è litisconsorte necessaria e la stessa deve essere processualmente rappresentata da un curatore speciale atteso il conflitto di interessi tra l’ente e l’organo gestorio la cui amministrazione è oggetto di denuncia per essere gravemente irregolare e foriera di danno. Ove il conflitto di interessi non sia sopravvenuto all'instaurazione del procedimento, ma sia preesistente, non può provvedere il giudice del procedimento, ma esclusivamente il Presidente del Tribunale.
L'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti.
In tema di azione di responsabilità promossa contro gli amministratori di una società di capitali, ove i comportamenti che si assumono illeciti non siano in sé vietati dalla legge o dallo statuto, l'onere della prova gravante sulla parte attrice non si esaurisce nel dimostrare che l'amministratore abbia posto in essere le condotte produttive del danno, ma anche che in questo modo siano stati violati i suoi doveri di lealtà o di diligenza, spettando poi all'amministratore allegare e provare i fatti idonei ad escludere o ad attenuare la sua responsabilità. Deve peraltro aggiungersi che le scelte discrezionali degli amministratori non sono sindacabili nel giudizio di responsabilità, pur quando la relativa iniziativa imprenditoriale conduca ad insuccessi economici, ove risultino legittime, razionali e connotate dalla diligenza esigibile per l’attività svolta. Ed infatti, in materia di responsabilità degli amministratori di società di capitali, l'insindacabilità del merito delle scelte di gestione trova un limite nella ragionevolezza delle stesse da compiersi ex ante secondo i parametri della diligenza del mandatario, tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere.
Quanto ai danni ascrivibili agli amministratori, l’irregolare e disordinata tenuta della contabilità integra una violazione dei doveri dell’amministratore (art. 2219 c.c.), sebbene risulti solo potenzialmente, ma non necessariamente, foriera di danno per la società, potendo tali condotte rappresentare lo strumento per occultare pregresse operazioni illecite ovvero per celare la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484 n. 4 c.c. e così consentire l’indebita prosecuzione dell’ordinaria attività gestoria in epoca successiva alla perdita dei requisiti di capitale previsti dalla legge. In tal caso il danno risarcibile è rappresentato dagli effetti patrimoniali delle condotte che con quei falsi si sono occultate o che, grazie a quei falsi, sono state consentite. Tali condotte dunque devono essere specificamente contestate da chi agisce per il risarcimento del danno, non potendo il giudice individuarle e verificarle d’ufficio.
La nuova formulazione dell'art. 2409 c.c. consente di affermare come non assuma rilievo (per l'attivazione del rimedio da essa previsto) qualsiasi violazione di doveri gravanti sull'organo amministrativo ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell'attività di gestione dell'impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei.
Ai fini dell'art. 2409 c.c. deve reputarsi sufficiente il mero pericolo di danno futuro, purchè patrimonialmente rilevante, alla società mentre non rivestono alcuna rilevanza eventuali profili di danno ai singoli soci, ai creditori sociali e ai terzi.
La nuova formulazione dell'art. 2409 c.c. conduce ad affermare che non assume rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull'organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell'attività di gestione dell'impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei. Le gravi irregolarità devono, oltre che riguardare la sfera societaria e non quella personale degli amministratori, essere attuali, per cui nessun provvedimento potrà essere adottato qualora le stesse abbiano esaurito ogni effetto.
Il procedimento ai sensi dell’art.2409 c.c., nel prevedere un intenso controllo del Tribunale nei confronti della società, trova la sua giustificazione nel “fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società” e dunque prevede un controllo giudiziale incentrato sul rispetto della regolarità e legalità della gestione. L’istituto in esame, prevedendo la possibilità di sospendere il procedimento ove la società sostituisca gli amministratori e questi si attivino per eliminare le violazioni riscontrate, esprime favore per l’iniziativa sociale rispetto all’intervento giudiziale e pare escludere l’intervento giudiziale volto semplicemente a monitorare il funzionamento della società. Nel caso in cui le violazioni riscontrate vengano rimosse il procedimento deve essere archiviato, non sussistendo i presupposti per procedere ad ulteriori interventi previsti dall’art.2409 c.c.; nè è ipotizzabile una sospensione del procedimento che si tradurrebbe in un semplice monitoraggio dell’andamento della società, di durata indefinita, non rispondente agli specifici scopi previsti dalla norma.