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La nomina dei liquidatori impedisce la prosecuzione del giudizio ex art. 2409 c.c. pendente
L’iscrizione nel registro delle imprese del decreto di nomina dei liquidatori ex artt. 2487-2489 c.c. determina la cessazione dalla carica...

L’iscrizione nel registro delle imprese del decreto di nomina dei liquidatori ex artt. 2487-2489 c.c. determina la cessazione dalla carica dei precedenti amministratori e rende improcedibile il giudizio ex art. 2409 c.c. pendente, non sussistendo più l’interesse a garantire la corretta amministrazione della società, che è scopo precipuo, autonomo e complementare, rispetto agli altri mezzi previsti dall’ordinamento giuridico a tutela della cattiva amministrazione, del procedimento di denuncia al Tribunale.

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Le gravi irregolarità nella gestione rilevanti ai fini dell’art. 2409 c.c.
La nuova formulazione dell’art. 2409 c.c., che fa riferimento all’esistenza del fondato sospetto di “gravi irregolarità nella gestione” – a...

La nuova formulazione dell'art. 2409 c.c., che fa riferimento all'esistenza del fondato sospetto di "gravi irregolarità nella gestione" – a differenza della precedente formulazione della norma, che richiedeva il "fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci" – consente di affermare come non assuma rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull'organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell'attività di gestione dell'impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza, invece, dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei. Il requisito della gravità postula fatti e deficienze non altrimenti eliminabili, concretanti violazioni di legge e, segnatamente, delle norme civili, penali, amministrative e tributarie o dello statuto e - in virtù del richiamo di cui all'art. 2392 comma 1° c.c. - delle regole generali di gestione diligente nell'interesse sociale e in assenza di conflitti di interesse, che si sostanzino in fatti specificamente determinati e ascrivibili agli amministratori.

Al riguardo, non rilevano né il tipo di norma violata né lo stato soggettivo (dolo o colpa) di amministratori e sindaci (come si evince pure dall'abbandono della nozione di “adempimento” di cui alla previgente formulazione), non essendo il procedimento instaurato in seguito a un ricorso presentato ai sensi dell'art. 2409 c.c. direttamente collegato all'esercizio dell'azione di responsabilità. Peraltro, pur non potendosi il giudizio del tribunale basarsi su mere supposizioni e/o su indimostrati rilevi critici, appare sufficiente che sussistano elementi di sicuro affidamento che, pur non assurgendo al livello di prova piena, abbiano tuttavia riscontri obiettivi che vanno al di là del mero sospetto. Le gravi irregolarità, inoltre, devono - oltre che riguardare la sfera societaria e non quella personale degli amministratori - essere attuali, e pertanto nessun provvedimento potrà essere adottato qualora le stesse abbiano esaurito ogni effetto. Infine, esse devono assumere un carattere dannoso nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell'attività sociale. Infine, esse devono assumere un carattere dannoso nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell’attività sociale. Il riferimento alla potenzialità del danno per la società preclude inoltre la possibilità di denunciare tutte le irregolarità cosiddette informative, quali sono quelli configurabili nei bilanci di esercizio ancorché possano costituire un fatto di rilevante gravità, per le quali non sia stato dedotto un pregiudizio immediato e diretto rispetto al patrimonio della società.

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Sulla invalidità delle delibere assembleari
In difetto di un accertamento sulla inefficacia delle delibere, esse si presumono valide ed efficaci per esigenze di certezza dei...

In difetto di un accertamento sulla inefficacia delle delibere, esse si presumono valide ed efficaci per esigenze di certezza dei rapporti giuridici. L'annullabilità di una delibera di aumento del capitale sociale, laddove non ne sia stata disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 2378, terzo comma, cod. civ., non incide - ancorché ne possa derivare una modifica della composizione della maggioranza allorquando non sia stata seguita dall'integrale esercizio del diritto di opzione da parte dei vecchi soci - sulla validità delle successive deliberazioni adottate con la nuova maggioranza, poiché l'omessa adozione del provvedimento di sospensione rende legittimi gli atti esecutivi della prima deliberazione, resistendo, peraltro, tale legittimità anche al sopravvenire del suo annullamento, la cui efficacia, sebbene in linea di principio retroattiva, è pur sempre regolata dalla legge ed operante nei soli limiti da essa sanciti, tanto rivelandosi affatto coerente con le esigenze di certezza e stabilità sottese alla disciplina delle società commerciali.

La perdita della qualità di socio in capo a chi non abbia sottoscritto la propria quota di ricostituzione del capitale sociale lascia permanere la legittimazione ad esperire le azioni di annullamento e di nullità della deliberazione assembleare adottata ex artt. 2447 o 2482 c.c. e ad agire a titolo risarcitorio nei confronti della società per conseguire il ristoro del danno patito a causa dell'illegittima deliberazione, in quanto sarebbe logicamente incongruo, oltreché in contrato con l'art. 24, comma 1, Cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l'istante assume essere "contra legem" e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti. Peraltro, fino all'annullamento della delibera assembleare di esclusione, non residuano in capo al socio escluso ulteriori e diversi poteri che presuppongano la qualità di socio, come quello di agire per l'ispezione dell'amministrazione della società ai sensi dell'art. 2409 c.c.

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Criteri per la valutazione dell’insolvenza di una società in liquidazione
Quando una società è in liquidazione, l’insolvenza debba essere valutata avendo riguardo alla capacità della società di soddisfare con il...

Quando una società è in liquidazione, l’insolvenza debba essere valutata avendo riguardo alla capacità della società di soddisfare con il proprio patrimonio tutti i creditori, ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte. Ebbene, lo stato di insolvenza di una società in liquidazione, quale quella odiernamente convenuta, può essere desunto da una serie di fatti esteriori che denotano con ragionevole certezza che la società non è più in grado di soddisfare con il proprio patrimonio i creditori. In proposito, è stato precisato che, nella valutazione dell’insolvenza c.d. statica, il giudice non può non tener conto anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica, non essendo questione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del proprio credito, da valutarsi a cura del giudice. La difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria. In altri termini, anche una società in liquidazione con un patrimonio netto positivo può essere assoggettata a liquidazione giudiziale, nel caso in cui il patrimonio di cui essa è titolare non è suscettibile di essere venduto in un margine di tempo ragionevole ai valori di libro. E' ragionevole quella liquidazione che impiega un tempo di 3/4 anni, in presenza di beni immobili e un tempo massimo di 1/2 anni per i beni mobili (crediti, merci etc.), a seconda delle caratteristiche dei singoli beni. Quando questi tempi vengono superati, è evidente che la società non è in grado di collocare sul mercato il proprio patrimonio ad un valore pari a quello dichiarato in bilancio, con la conseguente necessità di svalutarlo, dovendo esso riflettere il valore di pronta liquidazione.

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Clausola compromissoria, contitolarità della quote e ricorso ex art. 2409 c.c.
Il Tribunale è competente a decidere sul ricorso ex art. 2409 c.c. anche nell’ipotesi in cui sia presente nello statuto...

Il Tribunale è competente a decidere sul ricorso ex art. 2409 c.c. anche nell'ipotesi in cui sia presente nello statuto della società una clausola compromissoria che devolva ad un collegio arbitrale le controversie tra soci ed amministratori. Invero, tenuto conto della natura - in senso lato - cautelare del procedimento di denuncia al Tribunale e delle misure che vengono richieste (le quali, pur coinvolgendo diritti soggettivi, non statuiscono su di essi a definizione di un conflitto tra parti contrapposte, né hanno attitudine ad acquistare l'autorità di giudicato sostanziale), può trovare applicazione, in via analogica, il disposto di cui all'art. 669-quinquies c.p.c.

Il disposto di cui all’art. 2468, ult. comma c.c., secondo cui “nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106”, contempla un'ipotesi di rappresentanza necessaria, i cui poteri sono esclusivamente attribuiti al soggetto designato secondo le modalità prescritte dagli artt. 1105 e 1106 c.c., con conseguente preclusione, per i partecipanti alla comunione, del concorrente esercizio dei diritti, da intendersi come l'insieme di tutti i diritti sociali, siano essi patrimoniali, amministrativi o processuali. Trattasi di un corollario del principio di indivisibilità delle quote e delle azioni di cui all'art. 2347 c.c., disposizione che nel conferire alla partecipazione azionaria il carattere della indivisibilità, ha considerato indispensabile, in relazione alle esigenze peculiari della organizzazione societaria e alla natura del bene in comunione, la unitarietà dell'esercizio dei diritti, impedendone, quanto meno nei rapporti esterni, il godimento e l'amministrazione in forma individuale; e ciò al fine, da un lato, di evitare che contrasti interni si riflettano sulle attività assembleari e, dall'altro, di garantire certezza e stabilità alle deliberazioni assunte, correttamente approvate. Si deve quindi escludere la legittimazione attiva a promuovere l'azione ex art. 2409 c.c. del singolo socio in situazioni di contitolarità, pro-indiviso, di quote di partecipazione al capitale sociale.

Le “gravi violazioni” segnalate dal socio di minoranza ex art. 2409 c.c. devono assumere un carattere dannoso, nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell'attività sociale.

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Natura e presupposti del procedimento ex art. 2409 c.c.
I provvedimenti emessi a norma dell’art. 2409 c.c. sono atti di volontaria giurisdizione, privi di carattere contenzioso, in quanto volti...

I provvedimenti emessi a norma dell'art. 2409 c.c. sono atti di volontaria giurisdizione, privi di carattere contenzioso, in quanto volti al riassetto amministrativo e contabile della società e non alla risoluzione di interessi contrastanti. In tale quadro, la denunzia dei soci assolve soltanto alla funzione di segnalare l'esistenza di irregolarità più o meno gravi nella gestione sociale, allo scopo di consentire l'adozione di provvedimenti (che la norma definisce "cautelari" e che possono assumere il più vario contenuto) destinati esclusivamente al risanamento amministrativo della società, indipendentemente da qualsiasi conflitto di posizioni soggettive che al riguardo si siano determinate.

Ai sensi dell'art. 2409 c.c., i presupposti per l'accoglimento della denuncia sono: a) l'esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione derivanti dalla violazione, da parte degli amministratori, dei doveri su di loro gravanti; b) il possibile danno alla società o ad una o più società controllate derivante dalle irregolarità nella gestione, con conseguente irrilevanza dell'eventuale danno arrecato a soci o terzi; c) l’attualità delle gravi irregolarità denunziate e rilevanti, non potendo procedersi all’adozione di alcun provvedimento nell’ipotesi in cui le stesse abbiano esaurito i propri effetti.

La giurisprudenza assolutamente prevalente è concorde nell’affermare che l'art. 2409 c.c. sia applicabile anche nel caso delle società in house, come emerge dalla espressa previsione di cui all'art. 13 d.lgs., n. 175/2016.

Il procedimento regolato dall’art. 2409 c.c. non può essere utilizzato per conseguire fini diversi da quelli previsti dalla legge, o per ottenere risultati raggiungibili con l’esercizio di altre azioni: con la denuncia al Tribunale non può essere richiesta la revoca definitiva di un amministratore già rimosso in via cautelare. Il procedimento di volontaria giurisdizione, ex art. 2409 c.c., non può essere considerato il giudizio di merito della revoca cautelare degli amministratori ex art. 2476 c.c., che invece è necessariamente contenzioso; in simili ipotesi, peraltro, difetta anche il presupposto imprescindibile dell’attualità del pregiudizio.

Il procedimento regolato dall’art. 2409 c.c. deve riguardare irregolarità connotate dal requisito dell’attualità, mentre risultano irrilevanti quei fatti, seppur gravi, i cui effetti siano venuti meno: il controllo giudiziario de quo si colloca temporalmente in una fase in cui le irregolarità gestorie sono ancora in atto.

L’intervento del Tribunale può essere altresì richiesto, ai sensi del terzo comma ex art. 2409 c.c., anche nelle ipotesi in cui gli altri soci abbiano mutato – in pendenza di giudizio – l’organo gestorio e/o i suoi membri a fini elusivi; esigenza che non sussisterebbe nell’ipotesi in cui il socio ricorrente abbia nel frattempo mutato la compagine amministrativa, venendo meno l’esigenza dell’intervento giudiziario.

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Cause di scioglimento: tra impossibilità assoluta, paralisi assembleare e poteri suppletivi del Tribunale
La causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea ricorre solo in presenza di una paralisi stabile...

La causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea ricorre solo in presenza di una paralisi stabile e irreversibile dell’organo assembleare sulle delibere essenziali. L'impossibilità di funzionamento si verifica tutte le volte in cui l’assemblea, pur essendo attiva, non riesca ad approvare l’adozione delle delibere essenziali e indispensabili, come l'approvazione del bilancio o la nomina degli organi sociali. La continuata inattività dell’assemblea si riferisce, invece, al caso in cui vi sia inerzia dell’organo assembleare e quindi un disinteressamento dei soci alla vita della società.

La causa di scioglimento per sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale richiede un’impossibilità di natura giuridica o materiale, riguardante lo svolgimento dell’attività in cui l’oggetto stesso consiste. Lo scioglimento della società presuppone una cessazione definitiva dell’impresa, mentre mere situazioni temporanee di difficoltà non rendono evidente in modo assoluto l‘irreversibilità della situazione e l’inutilità e la dannosità derivante dalla permanenza del vincolo sociale. Le difficoltà economiche - per quanto gravi - non possono essere ritenute di per sé sufficienti ad integrare la causa di scioglimento, non essendo configurabile una sorta di impossibilità “economica” di conseguimento dell’oggetto sociale.

L’intervento sostitutivo del Tribunale per la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di liquidazione ha carattere eccezionale - presupponendo una inerzia della assemblea convocata per l'adozione di tali provvedimenti - ed è ammissibile solo dopo la pubblicità costitutiva della causa di scioglimento.

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Gravi irregolarità di gestione ai sensi dell’art. 2409 c.c. e misure consequenziali
La perdita del presupposto della continuità aziendale in una situazione ex art. 2447 c.c. non sanata, l’opacità e le gravi...

La perdita del presupposto della continuità aziendale in una situazione ex art. 2447 c.c. non sanata, l’opacità e le gravi omissioni, carenze, imprecisioni informative (i.e. mancata presentazione di una situazione contabile, patrimoniale, economico/finanziaria aggiornata, mancata esibizione dei libri contabili indispensabili per verificare l’attendibilità e la veridicità dei dati contabili, lacunosità della documentazione contabile relativa a diversi bilanci d’esercizio) e in generale la mancanza di un sistema di regolare tenuta della contabilità e di adeguato flusso informativo tra gli organi sociali costituiscono indici di un carente assetto organizzativo tanto più rilevante per la gestione della crisi in cui si trovi la società e sono elementi atti a configurare una grave irregolarità gestoria.

La grave irregolarità gestoria ex art. 2409 c.c. di una società che versi in stato di crisi e che abbia depositato domanda di concordato preventivo con riserva può giustificare la revoca degli amministratori della società e la loro sostituzione immediata con un amministratore giudiziario che possa favorire la ricerca di potenziali investitori a sostegno del piano di risanamento.

La denuncia per grave irregolarità dell’organo gestorio ex art. 2409 c.c. proposta da un socio della società che è stato anche consigliere del consiglio di amministrazione all’epoca in cui si collocano le irregolarità denunciate, ma che non sia più parte dell’organo gestorio a seguito di dimissioni al momento del deposito del ricorso, è ammissibile e procedibile.

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Denunzia al Tribunale ex art. 2409 c.c.: legittimazione ad agire
La legittimazione a proporre la denuncia di gravi irregolarità al Tribunale ex art. 2409 c.c. è attribuita al collegio sindacale...

La legittimazione a proporre la denuncia di gravi irregolarità al Tribunale ex art. 2409 c.c. è attribuita al collegio sindacale e non ai suoi singoli componenti o al suo presidente che, in mancanza di apposita delibera collegiale, sono carenti di legittimazione ad agire.

La soppressione del collegio sindacale deliberata dall’assemblea dei soci successivamente al deposito del ricorso ex art. 2409 c.c., motivata dall’inesistenza dell’obbligo di mantenere il collegio sindacale, equivale a revoca dei sindaci priva di efficacia in mancanza dell’approvazione del Tribunale ai sensi dell’art. 2400 c.c. e non può, quindi, avere alcuna incidenza sulla procedibilità del ricorso.

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Denunzia al tribunale: violazioni rilevanti; rapporto con l’impugnazione delle delibere
Poiché il novellato art. 2409 c.c. fa riferimento all’esistenza del fondato sospetto di “gravi irregolarità nella gestione” – a differenza...

Poiché il novellato art. 2409 c.c. fa riferimento all'esistenza del fondato sospetto di "gravi irregolarità nella gestione" – a differenza della precedente formulazione che richiedeva il "fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci" – nell’ambito del procedimento di denunzia al tribunale rileva solamente la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell'attività di gestione dell'impresa e a determinare un pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate. Non assumono invece alcuna rilevanza le violazioni dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei.

L’orientamento giurisprudenziale minoritario per cui vi sarebbe una (possibile) concorrenza tra il rimedio della denuncia ex art. 2409 c.c. e quello dell'impugnazione della delibera societaria, avendo essi natura e finalità diverse, può trovare applicazione solo qualora i vizi invalidanti una delibera consistano in violazioni delle regole organizzative e di diritti dei singoli soci o di terzi, suscettibili in concreto di influire negativamente sulla gestione della società, quantomeno in via potenziale.

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Adeguatezza dell’amministratore unico nominato dopo ispezione ex art. 2409 c.c. e limiti del potere giudiziale di revoca
In sede di procedimento ex art. 2409 c.c., una volta accertate gravi irregolarità gestionali e sostituito l’organo amministrativo, il tribunale...

In sede di procedimento ex art. 2409 c.c., una volta accertate gravi irregolarità gestionali e sostituito l’organo amministrativo, il tribunale non può disporre la revoca del nuovo amministratore se questi risulta professionalmente adeguato e ha tempestivamente adottato iniziative idonee a rimuovere le irregolarità accertate.

Il potere giudiziale di nomina o revoca dell’amministratore non può essere esercitato al solo fine di prevenire future condotte dei soci, poiché tale valutazione attiene all’autonomia privata e non rientra nell’ambito dell’art. 2409 c.c.

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Denuncia al tribunale per mancata predisposizione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili della s.r.l.
Con riferimento al rimedio di cui all’art. 2409 cod. civ., va osservato che la nuova formulazione della norma, che fa...

Con riferimento al rimedio di cui all’art. 2409 cod. civ., va osservato che la nuova formulazione della norma, che fa riferimento all’esistenza del fondato sospetto di “gravi irregolarità nella gestione” - a differenza della precedente formulazione che richiedeva il “fondato sospetto di gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci” - consente di affermare come non assuma rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull’organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei.

Le gravi irregolarità devono - oltre che riguardare la sfera societaria e non quella personale degli amministratori - essere attuali, per cui nessun provvedimento potrà essere adottato qualora le stesse abbiano esaurito ogni effetto.

La mancata predisposizione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili costituisce grave irregolarità idonea a giustificare la revoca dell’amministratore e la nomina di un amministratore giudiziario.

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