In tema di denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c., il “fondato sospetto” di gravi irregolarità nella gestione richiede l’allegazione di fatti specifici, obiettivamente verificabili e idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività sociale e a determinare un pericolo di danno per la società, non essendo sufficienti mere illazioni, conflitti familiari, generiche contestazioni sui bilanci o dissenso rispetto all’assetto societario derivante da precedenti contratti (quali, nella distribuzione carburanti, comodato petrolifero e contratti di fornitura), che vanno eventualmente fatti valere con rimedi diversi. Il conflitto di interessi dell’amministratore e l’eventuale dipendenza economica derivante da contratti tipici di settore assumono rilievo ai fini dell’art. 2409 c.c. solo se concretamente individuati, specificamente allegati e dimostrati come potenzialmente pregiudizievoli per l’interesse sociale, mentre restano irrilevanti, nel medesimo procedimento, le rivendicazioni individuali del socio lavoratore e le mere carenze organizzative non circostanziate e non correlate a un effettivo pericolo di danno per la società.