I provvedimenti emessi a norma dell’art. 2409 c.c. sono atti di volontaria giurisdizione privi di carattere contenzioso in quanto volti al riassetto amministrativo e contabile della società e non alla risoluzione di interessi contrastanti. In tale quadro la denunzia dei soci assolve soltanto alla funzione di segnalare l’esistenza di irregolarità più o meno gravi nella gestione sociale allo scopo di consentire l’adozione di provvedimenti destinati esclusivamente al risanamento amministrativo della società indipendentemente da qualsiasi conflitto di posizioni soggettive che al riguardo si siano venute a determinare.
L’accoglimento della denuncia ex art. 2409 c.c. presuppone il fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione derivanti dalla violazione di doveri degli amministratori idonea a compromettere il corretto esercizio dell’attività gestoria e a determinare pericolo di danno (anche solo potenziale) per la società o per società controllate, restando irrilevante l’eventuale pregiudizio arrecato a soci o terzi.
Ai fini dell’instaurazione del procedimento ex art. 2409 c.c., il ricorrente deve allegare indizi obiettivi tali da rendere verosimile la denuncia, senza essere gravato dalla piena prova delle irregolarità, che è invece oggetto di accertamento tramite il controllo giudiziale.
Le gravi irregolarità nella gestione, a loro volta, devono essere attuali al momento in cui si richiede l’intervento dell’autorità giudiziaria, non essendo consentita l'adozione di provvedimenti da parte di quest’ultima se esse abbiano già esaurito tutti i loro effetti, possono consistere nel compimento o nell'omissione di atti che comportino una violazione delle norme di legge o dello statuto o delle regole di prudenza e avvedutezza o di corretta amministrazione e conservazione del patrimonio sociale. Il comportamento denunciato deve, inoltre, essere valutato nell'ambito dell’intera attività della società, essendo priva di rilievo l'eventuale illegittimità di singoli atti, impugnabili anche in via autonoma.
Il controllo giudiziale ex art. 2409 c.c. è diretto al ripristino della legalità e della regolarità della gestione e non può estendersi ai profili di opportunità e convenienza. Non rientrano nel suo ambito le scelte di gestione o le modalità e le circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica.
Le spese relative all’attività ispettiva, liquidate come in atti, vanno poste, in via definitiva, a carico della ricorrente in forza del condivisibile principio secondo cui nel procedimento ex art. 2409 c.c. “la condanna al pagamento delle spese processuali pronunciata a favore di colui che le abbia anticipate, partecipando al procedimento in forza di interessi giuridicamente qualificati dalla sua posizione rispetto alla corretta amministrazione della società, pur non essendo accessoria ad una decisione su diritti soggettivi, né collegabile a comportamenti anteriori al processo, è legittima nella parte in cui si fondi sulla soccombenza processuale dei controinteressati nel contrasto delle posizioni soggettive, anche se non può vere, comunque, ad oggetto le spese di ispezione giudiziale della società, che restano sempre a carico dei denuncianti” (Cass. 30052/2011 e Cass. 9828/2002).
Presupposto indefettibile della denuncia ex art. 2409 c.c. è rappresentato dal requisito dell'attualità dei comportamenti di mala gestio idonei a costituire, se non disattivati, fonte di danno per la società. Lo natura dello strumento impedisce il suo utilizzo per censurare fatti remoti e/o comunque radicalmente privi di potenzialità lesiva.
Le gravi irregolarità che giustificano la denuncia ex art. 2409 c.c. consistono nella violazione oggettivamente rilevante e potenzialmente produttiva di danno per la società dei doveri che, per legge o statuto, gravano sugli amministratori in funzione della gestione e devono attenere alla legittimità della loro attività senza investire la convenienza delle loro scelte economiche e imprenditoriali. Tali irregolarità devono essere attuali, ossia persistenti al momento dell’adozione del provvedimento, e idonee ad arrecare pregiudizio all’interesse sociale, restando, pertanto, escluse le violazioni che possano arrecare danno esclusivamente a terzi o al singolo socio.
È inammissibile il ricorso ex art. 2409 c.c. proposto dai soci di minoranza della società controllante nei confronti della società controllata al fine di ottenere la revoca dell’amministratore unico di quest’ultima società e la nomina di un amministratore giudiziario per la medesima. L’art. 2409 c.c., infatti, non attribuisce la legittimazione ad agire per la revoca degli amministratori della società controllata e per la relativa nomina di un amministratore giudiziario al socio di minoranza della controllante, il quale è estraneo alla compagine sociale della società eterodiretta. Tale socio potrà eventualmente esperire il rimedio esclusivamente nei confronti dell’organo amministrativo della società cui partecipa, deducendo, quali gravi irregolarità nella gestione della capogruppo, l’eventuale mala gestio della controllata derivante dall’esecuzione di direttive illegittime impartite dall’organo amministrativo della capogruppo.
La denuncia al Tribunale proposta dai soci di minoranza ai sensi dell’art. 2409 c.c. ha come soggetti interessati a contraddire solo gli organi sociali, amministratori e sindaci, attinti dalla richiesta dei provvedimenti e la società, con conseguente illegittimità della divulgazione dell’iniziativa a terzi estranei.
La denuncia di gravi irregolarità nella gestione ai sensi dell’art. 2409 c.c. in spregio alle previsioni della norma in ordine alla compagine dei soggetti legittimati a proporla ed a contraddirla, mediante divulgazione a terzi completamente estranei alla compagine della società con potenziale grave danno alla sua immagine commerciale e all’attività imprenditoriale, può dare luogo a responsabilità aggravata per abuso del processo con condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c., oltre che al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma, ai sensi dell’art. 96 comma 4 c.p.c.
Il procedimento di controllo giudiziario non è diretto ad incidere su posizioni sostanziali del legale rappresentante della società ma, come più volte ribadito, risponde all’esigenza di ripristinare la legalità violata dell’agire amministrativo. Ogni volta che venga sostituito, l’amministratore non è più portatore di un interesse diretto al procedimento ed anche l’interesse a difendersi non trova alcun riconoscimento nel procedimento di volontaria giurisdizione, dal momento che solo laddove venga intentata un’azione di responsabilità, e quindi solo nella sede contenziosa, torna a riespandersi la legittimazione piena a difendersi.
Per fondare la denuncia ex art 2409 c.c. non basta la mera irregolarità contabile, ma occorre che la grave inosservanza sia tale da poter arrecare (o anche solo poter arrecare) pregiudizio grave alla società
In tema di società a responsabilità limitata, integra il fondato sospetto di gravi irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c., applicabile alle s.r.l. ex art. 2477, co. 6, c.c., la protratta omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione dei bilanci sociali, unitamente all’omesso svolgimento delle attività propedeutiche alla loro approvazione e alla mancata messa a disposizione dei soci della documentazione contabile necessaria per deliberare consapevolmente, trattandosi di condotte idonee a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione e a determinare un grave pregiudizio per la società.
Sussiste l’interesse alla proposizione del ricorso ex art. 2409 c.c. qualora i soci, pur legittimati a convocare l’assemblea, non siano in grado di conseguire autonomamente la revoca dell’amministratore per il mancato raggiungimento del quorum previsto dallo statuto.
Accertata la gravità e l’attualità delle irregolarità, deve disporsi la revoca dell’amministratore e la nomina di un amministratore giudiziario, risultando superflua l’attività ispettiva.
In tema di procedimento ex art. 2409 c.c., il ricorso finalizzato alla denuncia di gravi irregolarità nella gestione societaria richiede l’esistenza di condotte attuali, idonee a compromettere la continuità aziendale o a recare concreto pregiudizio al patrimonio sociale. Non costituiscono presupposto dell’azione i contrasti tra soci o le vicende personali degli stessi, né le scelte di merito dell’organo amministrativo che, pur non condivise dalla minoranza, risultino compatibili con l’ordinata gestione dell’impresa. L’intervento giudiziale non può fondarsi su fatti remoti, occasionali o privi di potenzialità lesiva, né sulla semplice flessione dei risultati economici, quando gli assetti societari risultano complessivamente adeguati alle dimensioni e alla natura dell’attività imprenditoriale. Nel caso di specie, la documentata esistenza di organigrammi, mansioni, sistemi di controllo contabile e di gestione, unitamente alla solidità economico-finanziaria della società, esclude la sussistenza dei presupposti per l’adozione dei provvedimenti richiesti ex art. 2409 c.c.
La denunzia ex art. 2409 c.c. per il sospetto di gravi irregolarità è ammessa a tutela della società e dà vita ad un procedimento di amministrazione di interessi privati disponibili, poiché non sono diversi da quelli oggetto delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, che possono essere rinunciate o transate con le maggioranze di legge.
Nel caso in cui le dichiarazioni di rinuncia agli atti dei soci denuncianti vengano accettate da tutti gli altri soci o comunque dai soci che rappresentano la maggioranza richiesta dalla legge per la rinuncia all’azione di responsabilità (o dal curatore speciale della società previa delibera dell’assemblea sociale, se non vi sono soci costituiti nel procedimento o se i soci costituiti non integrano, insieme ai denuncianti, la maggioranza necessaria) non vi è motivo di negare effetto alla volontà delle parti di estinguere il procedimento.
L’ispettore previsto dall’art 2409 c.c., da qualificarsi come ausiliario del giudice, svolge un’attività sostanzialmente istruttoria, la cui unica finalità è quella di consentire al tribunale di verificare la sussistenza delle irregolarità denunciate e di adottare i provvedimenti opportuni.
Il compenso dell’ispettore va sempre posto a carico dei denuncianti, salvi gli eventuali accordi intervenuti tra le parti, e va liquidato con separato decreto secondo i criteri di cui al D.M. 30.05.2002 e non secondo la tariffa professionale.
La denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. non è uno strumento che può essere utilizzato per l'accertamento di specifiche responsabilità individuali o comunque per risolvere motivi di controversia tra le parti contrapposte, ma piuttosto, propriamente ed esclusivamente, è diretto ad affrontare problemi attuali di gestione suscettibili di arrecare danno alla società interessata; di conseguenza, deve essere in radice esclusa ogni possibilità di ricorso a tale procedimento in funzione di supplenza rispetto agli strumenti tipici del giudizio contenzioso. Inoltre, le irregolarità di gestione che possono costituire presupposto di un intervento dell'autorità giudiziaria in funzione di ripristino devono non solo arrecare danno alla società, ma anche essere gravi e attuali in quanto oggettivamente attengano a comportamenti che differiscono in modo rimarchevole da quelli che gli amministratori avrebbero dovuto tenere e siano suscettibili di eliminazione a seguito dell'intervento del tribunale.
Nel procedimento di cui all’art. 2409 c.c., la revoca degli amministratori presuppone la sussistenza di "gravi irregolarità gestionali" dotate di carattere attuale e di non scemata potenzialità lesiva per la società, non essendo sufficiente la deduzione di fatti remoti ove risulti che gli effetti pregiudizievoli siano cessati o siano stati rimossi.
Non giustifica la revoca degli amministratori l’allegazione di operazioni anomale qualora le somme distratte risultino integralmente rientrate nelle casse sociali e non permanga un pregiudizio patrimoniale attuale per la società.
Le scelte gestionali degli amministratori non sono sindacabili in sede giudiziaria se non nei limiti della business judgement rule, dovendosi escludere l’intervento giudiziale quando, pur in presenza di criticità riscontrate in precedenti fasi gestionali, le modalità di conduzione attuali non risultino irragionevoli né produttive di un danno attuale.
La funzione della revoca cautelare dell'amministratore di s.r.l. ex art. 2476 c.c. consiste nell’evitare che la permanenza in carica dell’autore delle gravi irregolarità possa aggravare la situazione economica della società, procurando ulteriori danni. Detta tutela cautelare, dunque, non ha natura anticipatoria, vale a dire non anticipa gli effetti di una futura sentenza di merito, anche perché, stante la regola della tassatività delle azioni costitutive (ex art. 2908 c.c.), non pare possibile dilatare l’operatività del disposto dell’art. 2476, comma 3, c.c. fino a ricomprendervi un’azione di revoca a cognizione piena. Resta ovviamente inteso che, essendosi ormai estesa l’applicabilità dell’art. 2409 c.c. anche alle società a responsabilità limitata (a seguito della riforma di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), la definitiva revoca degli amministratori di s.r.l. può essere ottenuta proprio per il tramite del richiamato strumento di volontaria giurisdizione, sulla base peraltro di presupposti in gran parte sovrapponibili a quelli richiesti dalla cautela qui invocata.
La domanda cautelare (ex art. 2476, comma 3 c.c.) di provvisoria revoca dell’amministratore unico di una società a responsabilità limitata, da intendersi quale domanda diretta alla pronuncia, ante causam, di un provvedimento cautelare conservativo, idoneo cioè ad attribuire al ricorrente un’utilità strumentale (in senso ampio) rispetto a una futura azione di merito; con la precisazione che quest’ultima consiste in un’azione di responsabilità, da esercitarsi (anche qui, ex art. 2476 c.c.) proprio nei confronti dell’amministratore revocando e diretta – non anche alla definitiva revoca, dunque, ma esclusivamente – a una condanna al risarcimento del danno, per atti di mala gestio compiuti dall’amministratore medesimo. La funzione della revoca cautelare consiste, pertanto, nell’evitare che la permanenza in carica dell’autore delle gravi irregolarità possa aggravare la situazione economica della società, procurando ulteriori danni. Detta tutela cautelare, dunque, non ha natura anticipatoria, vale a dire non anticipa gli effetti di una futura sentenza di merito, anche perché, stante la regola della tassatività delle azioni costitutive (ex art. 2908 c.c.), non pare possibile dilatare l’operatività del disposto dell’art. 2476, comma 3 c.c. fino a ricomprendervi un’azione di revoca a cognizione piena. Resta ovviamente inteso che, essendosi ormai estesa l’applicabilità dell’art. 2409 c.c. anche alle società a responsabilità limitata (a seguito della riforma di cui al d. lgs. 12 gennaio 2019, n.14), la definitiva revoca degli amministratori di s.r.l. può essere ottenuta proprio per il tramite del richiamato strumento di volontaria giurisdizione, sulla base peraltro di presupposti in gran parte sovrapponibili a quelli richiesti dalla cautela qui in esame.
Si ritiene ammissibile la denuncia ex art. 2409 c.c. anche nei confronti del liquidatore, sebbene tale facoltà non sia espressamente prevista dalla norma, da intendersi quale rimedio teso a ripristinare la regolarità della gestione, con esclusione di alcuna finalità sanzionatoria e di tutela risarcitoria.
Oggetto della denuncia ex art. 2409 c.c. possono essere soltanto gravi irregolarità compiute dagli amministratori in violazione dei loro doveri, non censure di merito che riguardino l’opportunità o la convenienza delle operazioni degli amministratori e tantomeno la denuncia può essere strumento per dirimere conflitti interni tra soci. Inoltre, elemento caratterizzante le gravi irregolarità è il loro carattere potenzialmente dannoso, riscontrabile nella violazione di norme di legge capaci di procurare un danno al patrimonio sociale o un grave turbamento all’attività sociale. Il riferimento alla potenzialità del danno per la società circoscrive l’ambito di applicazione del controllo giudiziario e conseguentemente la sfera di tutela della minoranza. Ne discende che restano del tutto irrilevanti sia quei fatti, sebbene gravi, i cui effetti siano venuti meno e vi sia stato il ripristino della regolare gestione, sia la violazione che abbia esaurito i suoi effetti e non ne sia più possibile l’eliminazione, residuando soltanto il rimedio risarcitorio. Emerge, dunque, una ratio preventiva del procedimento in esame rispetto a quella sottesa all’azione di cui all’art. 2476 c.c.: il controllo giudiziario disegnato dall’art. 2409 c.c. si colloca temporalmente in una fase in cui le irregolarità gestorie sono ancora in atto, in quanto potenzialmente dannose, e non a irregolarità “consumate”, che hanno già prodotto un danno, richiedendo, appunto, in un’ottica di anticipazione della soglia di tutela, non già la prova delle irregolarità, ma il fondato sospetto delle stesse. E ciò in quanto, si ripete, la precipua finalità del procedimento in esame non è immediatamente sanzionatoria, bensì riparatoria, mirando al riassetto amministrativo e contabile della società.
In materia di denuncia ex art. 2409 c.c. e di intervento del Tribunale, per provvedimenti provvisori devono intendersi tutte le misure idonee ad impedire la reiterazione delle irregolarità riscontrate o l’aggravarsi delle conseguenze pregiudizievoli da esse derivanti. Solamente, nei casi più gravi il Tribunale può revocare gli amministratori o eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata. Non si può quindi prescindere dall’attualità degli eventuali illeciti denunciati poiché una volta interamente consumata la potenzialità lesiva del fatto censurato, è precluso l’intervento del Tribunale poiché il controllo giudiziario di cui all’art. 2409 c.c. deve intervenire nel momento in cui le lamentate irregolarità gestorie sono ancora in atto, in modo da ripristinare la corretta gestione ed evitare l’aggravarsi del danno potenzialmente arrecato alla società.