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Art. 2409 cod. civ.: nozione, attualità e offensività delle gravi irregolarità gestorie
In tema di denuncia ex art. 2409 cod. civ., la nozione di “gravi irregolarità nella gestione” (nella formulazione novellata) non...

In tema di denuncia ex art. 2409 cod. civ., la nozione di “gravi irregolarità nella gestione” (nella formulazione novellata) non ricomprende qualsiasi violazione di doveri gravanti sugli amministratori, bensì soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza, invece, dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei.

I comportamenti integranti gravi irregolarità rilevano solo se attuali, non essendo consentita l’adozione di provvedimenti quando le irregolarità denunciate abbiano già esaurito i loro effetti.

Le gravi irregolarità devono presentare un carattere dannoso, nel senso che devono consistere in violazioni di norme civili, penali, tributarie o amministrative capaci di provocare un danno al patrimonio sociale (e, di riflesso, agli interessi di soci e creditori) ovvero un grave turbamento dell’attività sociale.

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Denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c.
Il procedimento ex art. 2409 c.c. ha la finalità di consentire, tramite l’intervento dell’autorità giudiziaria, il ripristino della legalità e...

Il procedimento ex art. 2409 c.c. ha la finalità di consentire, tramite l'intervento dell'autorità giudiziaria, il ripristino della legalità e della regolarità nella gestione, violate da condotte degli amministratori gravemente contrastanti con i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale.

Oggetto di denuncia è il “fondato sospetto” di “gravi irregolarità nella gestione”, purché attuali e idonee a porre in pericolo il patrimonio sociale o a procurare grave turbamento all'attività della società nel cui interesse il ricorso è presentato.

L'istituto è privo di carattere sanzionatorio e allo stesso non si addicono valutazioni tipiche delle azioni di responsabilità.

Il presupposto della potenzialità del danno comporta che l'intervento giudiziario non possa ritenersi ammissibile allorquando l'azione lesiva abbia esaurito i propri effetti, in assenza di elementi tali da far ipotizzare una verosimile reiterazione delle violazioni.

Il procedimento ex art. 2409 c.c.  è strumento volto a interrompere comportamenti di mala gestio in atto, idonei a costituire, se non disattivati, fonte di danno per la società, nell’ottica di tutela, dell'ente e dei suoi soci, a non vedere compiuti dall'organo gestorio comportamenti idonei ad esporre ad un pregiudizio il patrimonio e l'attività sociale. Tale natura dello strumento ex art. 2409 c.c. (apprestato per una pronta reazione a gravi irregolarità idonee ad arrecare al patrimonio sociale un concreto pregiudizio) impedisce che il rimedio sia fondatamente diretto a censurare fatti remoti e/o comunque radicalmente privi di potenzialità lesiva.

La denuncia ex art 2409 c.c. non è strumento mediante il quale dirimere le controversie tra soci o tra soci e amministratori e, in ogni caso, l'adozione dei provvedimenti ex art. 2409 c.c. non può essere giustificata unicamente sulla base di valutazioni concernenti l'andamento economico dell'impresa sociale, poiché le gravi irregolarità non attengono a valutazioni di merito o di opportunità. Gravi irregolarità gestionali, in violazione dei doveri, sono quindi integrate da tutti quei comportamenti degli amministratori che concretizzino un adempimento degli obblighi di legge e di statuto effettuato in modo inesatto ed inadeguato, ovvero che comportino una grave inosservanza, con un comportamento attivo o anche omissivo, di uno o più doveri che gli amministratori avrebbero dovuto ottemperare, tali da arrecare (o poter, in concreto, arrecare) grave pregiudizio alla società. Le gravi irregolarità possono quindi consistere nella violazione di obblighi e doveri a contenuto specifico, previsti da norme civili, penali, tributarie e amministrative, ovvero riguardare anche violazioni di generici obblighi di gestione diligente; in ogni caso, le gravi irregolarità rilevanti ai fini del controllo giudiziario previsto dall'art. 2409 c.c. devono essere attuali ed ancora in grado di produrre i loro effetti pregiudizievoli per la società.

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Denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c. e fase liquidatoria della società
Lo strumento di cui all’art. 2409 c.c., volto a consentire al Tribunale di intervenire qualora siano denunziate gravi irregolarità di...

Lo strumento di cui all'art. 2409 c.c., volto a consentire al Tribunale di intervenire qualora siano denunziate gravi irregolarità di gestione della società, pur facendo testuale ed esclusivo riferimento alle sole irregolarità commesse dagli amministratori, trova senz’altro applicazione al caso in cui queste siano commesse direttamente dai liquidatori della società.

La questione della compatibilità tra denunzia al tribunale e fase liquidatoria - che potrebbe porsi avendo riguardo al dettato dell’art. 2487 c.c. che, in ipotesi il liquidatore compie gravi irregolarità, prevede la possibilità della sua revoca da parte del tribunale per giusta causa - va risolta in senso positivo, stante la latitudine dell’art. 2409 più ampia di quella dell'istituto di cui all'art. 2487 c.c., giacché volta a regolarizzare la gestione sociale, mentre il rimedio di cui all'art. 2487 c.c. suppone la sola esistenza delle irregolarità e non mira a detto fine.

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Scioglimento per impossibilità di funzionamento e inattività assembleare e numero minimo dei soci nelle cooperative
Nel procedimento camerale instaurato ex art. 2485, co. 2, c.c., il tribunale esercita un potere sostitutivo in presenza dell’inerzia dell’organo...

Nel procedimento camerale instaurato ex art. 2485, co. 2, c.c., il tribunale esercita un potere sostitutivo in presenza dell’inerzia dell’organo amministrativo ed è chiamato al mero accertamento della sussistenza della causa di scioglimento, senza valutare profili di responsabilità dei soci. Sono legittimati all’istanza i singoli soci, gli amministratori e i sindaci, e l’unico contraddittore necessario è la società.

La causa di scioglimento ex art. 2484, n. 3, c.c. ricorre in caso di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività dell’organo assembleare. Nel primo caso, l’insanabile dissidio tra i soci o il reiterato atteggiamento ostruzionistico di alcuni di essi ostacola la formazione di maggioranze idonee ad assumere le delibere assembleari sulle quali si fonda la vita e l’organizzazione societaria. Nell’altro caso, l’inattività dell’organo assembleare è la spia di un contrasto che paralizza la prosecuzione della vita societaria, a causa di un sostanziale disinteresse dei soci alla continuazione dell’attività economica sociale.

Nelle società cooperative, inoltre, lo scioglimento consegue anche al mancato reintegro, entro un anno, del numero minimo dei soci ex art. 2522, co. 3, c.c.

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Presupposti, legittimazione, onere della prova e intervento nel procedimento ex art. 2409 c.c.
I presupposti per l’accoglimento della denuncia ai sensi dell’art. 2409 c.c. sono: i) l’esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità...

I presupposti per l’accoglimento della denuncia ai sensi dell'art. 2409 c.c. sono: i) l'esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione derivanti dalla violazione, da parte degli amministratori, dei doveri su di loro gravanti; ii) il possibile danno alla società derivante dalle irregolarità nella gestione. Le finalità di tutela dell'interesse generale connesso alla corretta gestione della società sono tese a evitare che le violazioni degli obblighi posti a presidio dell'ente collettivo dotato di personalità autonoma non solo provochino danno al patrimonio sociale, ma pregiudichino anche i terzi che fanno affidamento su di esso.

Le irregolarità censurabili devono essere attuali - non potendo il Tribunale adottare alcun provvedimento rispetto a vicende societarie che abbiano esaurito i propri effetti - e devono riguardare la sfera societaria e non quella personale degli amministratori ed essere potenzialmente dannose per il patrimonio sociale. Non integrano gravi irregolarità il compimento di un’operazione in potenziale conflitto di interessi quando gli amministratori abbiano correttamente adempiuto agli obblighi informativi di cui all’art. 2391 c.c. né tantomeno la determinazione dei compensi degli amministratori da parte del Consiglio d'Amministrazione quando gli stessi sono determinati in conformità allo statuto e non risultino oggetto di tempestiva impugnazione.

Il ricorso ex art. 2409 c.c. introduce un procedimento volto a tutelare l’interesse generale della società e, più in particolare, a interrompere dei comportamenti di mala gestio dannosi - o potenzialmente tali - se non interrotti. Pertanto, ove gli addebiti siano mossi nei confronti di colui che rivesta, al contempo, il ruolo di legale rappresentante della società, ricorre necessariamente un’ipotesi di conflitto di interessi tale da giustificare la nomina di un curatore speciale nell’interesse della società. La ratio sottesa all’istituto della nomina del curatore speciale è, invero, quella di garantire alla società il diritto di costituirsi nell’ambito del procedimento (ex art. 2409 c.c.) in persona di un rappresentante legale che non si trovi in una situazione di conflitto di interessi con la società stessa.

Nel procedimento ex art. 2409 c.c. è ammissibile l’intervento ad adiuvandum di soci che non rappresentino un decimo del capitale sociale, purché limitato a sostenere le ragioni dei ricorrenti legittimati; è invece inammissibile la proposizione, da parte di tali soci, di autonome denunce di ulteriori irregolarità, pena l’elusione della legittimazione prevista dall’art. 2409 c.c..

In tema di onere della prova, l’art. 2409 c.c., da un lato, onera il ricorrente della prova, seppur attenuata al grado del sospetto, delle gravi irregolarità gestorie, non essendo demandato al Tribunale un vaglio ufficioso delle irregolarità denunciate (in tal senso, l’istruzione probatoria può essere integrata mediante l’istituto dell’ispezione giudiziale nella misura in cui il sospetto dell’esistenza di gravi irregolarità nella gestione sia stato adeguatamente suffragato); dall’altro, la norma in parola non prevede una deroga al principio generale di cui all’art. 112 c.p.c., non potendo il Tribunale ricercare d’ufficio o pronunciarsi su irregolarità che non siano state oggetto di denuncia, salvi i riscontri dell’eventuale e successiva fase dell’ispezione giudiziale.

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Presupposti per la nomina di un amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c.
Ai fini dell’attivazione del rimedio di cui all’art. 2409 c.c., per la ricorrenza del requisito del “fondato sospetto” di commissione...

Ai fini dell’attivazione del rimedio di cui all’art. 2409 c.c., per la ricorrenza del requisito del “fondato sospetto” di commissione da parte degli amministratori di gravi irregolarità nella gestione, in violazione dei doveri sui medesimi gravanti, è necessaria l’allegazione non di meri sospetti e/o supposizioni bensì di fatti, dotati di sicuro riscontro obiettivo, dai quali sia lecito desumere il fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione sociale. Inoltre, le “gravi irregolarità nella gestione” devono consistere in azioni o omissioni contrarie a regole di carattere giuridico, che comportino la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa. Non è pertanto sindacabile la mera opportunità o la convenienza economica delle scelte di gestione o delle modalità e circostanze di tali scelte (cd. business judgement rule), a meno che le stesse non appaiano manifestamente illogiche, irragionevoli o imprudenti ovvero compiute in conflitto di interessi.

Le irregolarità denunciate devono essere connotate da gravità, attualità e potenzialità dannosa: con riferimento al requisito della gravità, le stesse devono concretarsi in violazioni di norme civili, penali, amministrative, tributarie o statutarie, nonché in trasgressioni al dovere generale di diligenza nella gestione dell’impresa, di consistenza tale da far emergere l’esistenza di una gestione complessivamente anomala; quanto al requisito dell’attualità, non rilevano vicende societarie ormai esaurite e non ulteriormente produttive di effetti nocivi per la società; quanto, infine, al requisito della potenzialità dannosa, le gravi irregolarità devono essere idonee alla causazione di un danno alla società, essendo sufficiente anche il mero pericolo di un danno futuro alla società, purché patrimonialmente rilevante (eventuali profili di danno ai singoli soci, ai creditori sociali e ai terzi non assumono alcun rilievo ai fini dell’art. 2409 c.c.).

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Disponibilità patrimoniale sociale e ruolo dei soci in relazione all’accertamento ex art. 2409 c.c.
La disponibilità di un ampio compendio patrimoniale destinabile al soddisfacimento dei creditori sociali non esclude né attenua la responsabilità degli...

La disponibilità di un ampio compendio patrimoniale destinabile al soddisfacimento dei creditori sociali non esclude né attenua la responsabilità degli amministratori per l’inerzia gestoria, ove, a fronte della pacifica cessazione dell’attività d’impresa e della perdita della forza lavoro, essi abbiano omesso di accertare e dichiarare la causa di scioglimento della società ai sensi degli artt. 2484, 2485 e 2486 c.c. Tale omissione integra violazione dei doveri gestori e di conservazione dell’integrità patrimoniale, avendo determinato – o concorso a determinare – una situazione di stallo pregiudizievole per la società, per i soci e per i creditori, con conseguente riduzione della garanzia patrimoniale e aggravamento dell’esposizione debitoria.

Il decreto emesso ai sensi dell’art. 2409 c.c., con cui il tribunale accerta gravi irregolarità gestorie e nomina un amministratore giudiziario, non comporta l’estromissione dei soci né preclude il loro necessario coinvolgimento nella successiva fase di liquidazione volontaria. Rientra, infatti, tra i compiti dell’amministratore giudiziario – una volta redatto il bilancio e compiuti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari a rimuovere le irregolarità accertate – quello di convocare e presiedere l’assemblea per proporre la nomina di nuovi amministratori ovvero, se ne ricorrono i presupposti, la messa in liquidazione della società o l’accesso a una procedura concorsuale.

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Denuncia ex art. 2409 c.c. e perdita della qualità di socio in corso di causa
Deve ritenersi inammissibile il ricorso presentato da un socio che al momento della decisione sia privo della quota di partecipazione...

Deve ritenersi inammissibile il ricorso presentato da un socio che al momento della decisione sia privo della quota di partecipazione sociale richiesta per la presentazione della denunzia al Tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c. La qualità di socio costituisce infatti una condizione dell’azione e, come tale, deve sussistere anche al momento della decisione.

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Requisiti delle gravi irregolarità ex art. 2409 cc
Ai sensi dell’art. 2409 c.c., le gravi irregolarità devono essere attuali, tali da far sì che nessun provvedimento possa essere...

Ai sensi dell'art. 2409 c.c., le gravi irregolarità devono essere attuali, tali da far sì che nessun provvedimento possa essere adottato qualora le stesse abbiano esaurito ogni effetto (non potendo intervenire l'autorità giudiziaria quando sia già stato ripristinato l'ordine amministrativo e gli effetti della condotta siano ormai immodificabili).

Inoltre, esse devono assumere un carattere dannoso, ossia comportare la violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative tale da provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell’attività sociale.

In tale contesto, il giudizio del Tribunale non può basarsi su mere supposizioni e/o su indimostrati rilievi critici, ma è necessario che sussistano elementi di sicuro affidamento che, pur non dando luogo a prova piena, abbiano tuttavia riscontri obiettivi che vanno al di là del mero sospetto. L’intervento del Tribunale ex art. 2409 c.c. è infatti ipotizzabile esclusivamente quando l’operato dell’organo amministrativo (o di controllo) si profila come gravemente azzardato nello svolgimento dell’attività di amministrazione, con conseguente prevedibile verificarsi di conseguenze fortemente negative per la società.

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Art. 2409 c.c.: il “fondato sospetto” di gravi irregolarità non si fonda su illazioni, contrasti personali e generiche contestazioni
In tema di denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c., il “fondato sospetto” di gravi irregolarità nella gestione richiede l’allegazione...

In tema di denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c., il “fondato sospetto” di gravi irregolarità nella gestione richiede l’allegazione di fatti specifici, obiettivamente verificabili e idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività sociale e a determinare un pericolo di danno per la società, non essendo sufficienti mere illazioni, conflitti familiari, generiche contestazioni sui bilanci o dissenso rispetto all’assetto societario derivante da precedenti contratti (quali, nella distribuzione carburanti, comodato petrolifero e contratti di fornitura), che vanno eventualmente fatti valere con rimedi diversi. Il conflitto di interessi dell’amministratore e l’eventuale dipendenza economica derivante da contratti tipici di settore assumono rilievo ai fini dell’art. 2409 c.c. solo se concretamente individuati, specificamente allegati e dimostrati come potenzialmente pregiudizievoli per l’interesse sociale, mentre restano irrilevanti, nel medesimo procedimento, le rivendicazioni individuali del socio lavoratore e le mere carenze organizzative non circostanziate e non correlate a un effettivo pericolo di danno per la società.

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Presupposti della denunzia ex art. 2409 c.c. e rappresentante comune
In tema di denunzia al Tribunale ex art. 2409 c.c., alla luce della nuova formulazione della norma, il ricorso presuppone...

In tema di denunzia al Tribunale ex art. 2409 c.c., alla luce della nuova formulazione della norma, il ricorso presuppone l’allegazione e la dimostrazione: a) dell’esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione derivanti dalla violazione, da parte degli amministratori, dei doveri su di essi gravanti; b) del possibile danno alla società o a una o più società controllate derivante da tali irregolarità, restando invece irrilevante l’eventuale pregiudizio arrecato ai soci o a terzi.

Il riferimento normativo alle “gravi irregolarità nella gestione”, in luogo della precedente formulazione relativa all’adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci, circoscrive la rilevanza alle sole violazioni idonee a compromettere il corretto esercizio dell’attività gestoria e a determinare un pericolo di danno per la società o per le società controllate, con esclusione delle violazioni concernenti meri profili organizzativi o attinenti all’esercizio dei diritti dei soci o dei terzi.

Le irregolarità devono consistere in violazioni di norme civili, penali, tributarie o amministrative suscettibili di arrecare danno al patrimonio sociale o di provocare un grave turbamento dell’attività sociale; il controllo giudiziale è finalizzato al ripristino della legalità e della regolarità della gestione e non può estendersi a valutazioni di opportunità o convenienza delle scelte gestorie.

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Denunzia ex art. 2409 c.c.: requisiti di attualità e potenzialità dannosa delle irregolarità
Nel procedimento ex art. 2409 c.c. la denunzia introduce un rimedio di volontaria giurisdizione volto al riassetto amministrativo e contabile...

Nel procedimento ex art. 2409 c.c. la denunzia introduce un rimedio di volontaria giurisdizione volto al riassetto amministrativo e contabile e presuppone irregolarità imputabili agli organi sociali, attuali e gravi, nonché idonee a determinare un pregiudizio, almeno potenziale, per la società o per le controllate. La sopravvenuta approvazione dei bilanci nelle more del procedimento esclude l’attualità dell’irregolarità fondata sul mancato deposito o approvazione degli stessi e comporta il rigetto del ricorso, ove il pregiudizio denunciato sia allegato in modo generico e non circostanziato.

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