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Tribunale di Napoli, 13 Maggio 2024

Art. 2409 cod. civ.: nozione, attualità e offensività delle gravi irregolarità gestorie

Tribunale di Napoli, 13 Maggio 2024
Art. 2409 cod. civ.: nozione, attualità e offensività delle gravi irregolarità gestorie

In tema di denuncia ex art. 2409 cod. civ., la nozione di “gravi irregolarità nella gestione” (nella formulazione novellata) non ricomprende qualsiasi violazione di doveri gravanti sugli amministratori, bensì soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza, invece, dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei.

I comportamenti integranti gravi irregolarità rilevano solo se attuali, non essendo consentita l’adozione di provvedimenti quando le irregolarità denunciate abbiano già esaurito i loro effetti.

Le gravi irregolarità devono presentare un carattere dannoso, nel senso che devono consistere in violazioni di norme civili, penali, tributarie o amministrative capaci di provocare un danno al patrimonio sociale (e, di riflesso, agli interessi di soci e creditori) ovvero un grave turbamento dell’attività sociale.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 13/05/2024
Carica: Presidente
Giudice: Leonardo Pica
Relatore: Adriano Del Bene
Registro: RVG 6708 / 2023
Allegato:
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Data: 04/05/2026
Massima a cura di: Cristiano Licini
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