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Corte d'appello di Bologna, 22 Ottobre 2024, n. 1948/2024

L’attribuzione reiterata di parte processuale a un soggetto estraneo al giudizio integra la lite temeraria

Corte d'appello di Bologna, 22 Ottobre 2024, n. 1948/2024
L’attribuzione reiterata di parte processuale a un soggetto estraneo al giudizio integra la lite temeraria

In sede di appello, la legittimazione a proporre l’impugnazione, o a resistere ad essa, spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, tenendo conto sia della motivazione che del dispositivo, a prescindere dalla sua correttezza e corrispondenza alle risultanze processuali nonché alla titolarità del rapporto sostanziale, purché sia quella ritenuta dal giudice nella sentenza della cui impugnazione si tratta.

Il tentativo di attribuire a un soggetto la veste di parte processuale, agendo senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione la decisione di primo grado con criteri di logicità, sinteticità e chiarezza nonché metodo giuridico, al contrario e addirittura, fondando il proprio motivo di appello su censure avanzate da un soggetto rimasto sempre estraneo alla controversia, integra la fattispecie di lite temeraria ex art. 96, co. 3 c.p.c. Questa particolare fattispecie di responsabilità aggravata, pur non richiedendo né la domanda di parte né la prova del danno, richiede pur sempre, nella più recente elaborazione giurisprudenziale la mala fede o colpa grave della parte soccombente sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 22/10/2024
Carica: Presidente
Giudice: Manuela Velotti
Relatore: Silvia Romagnoli
Registro: RG 2670 / 2019
Allegato:
Stampa Massima
Data: 04/05/2026
Massima a cura di: Leonardo Gastaldo
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