Costituiscono presupposti per l’accoglimento della denuncia ex art. 2409 c.c. l’esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione, derivanti dalla violazione, da parte degli amministratori, dei doveri su di loro gravanti e il possibile danno alla società derivante dalle irregolarità nella gestione, con conseguente irrilevanza dell’eventuale danno arrecato a soci o terzi. Assume rilievo ai fini della applicazione della norma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell'attività di gestione dell'impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza, invece, dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei.
Per la tutela di cui all'art.2409 c.c. le gravi irregolarità devono essere attuali e, quindi, nessun provvedimento potrà essere adottato qualora le stesse abbiano esaurito ogni effetto. Il controllo giudiziario disegnato dall’art. 2409 c.c. si colloca, infatti, temporalmente in una fase in cui le irregolarità gestorie sono ancora in atto, in quanto potenzialmente dannose, in un’ottica, quindi, di anticipazione della soglia di tutela, per cui non rilevano ai fini del procedimento vicende societarie ormai esaurite e non ulteriormente produttive di possibili effetti nocivi, non potendosi dar luogo all'intervento dell'Autorità Giudiziaria quando sia già stato ripristinato l'ordine amministrativo e gli effetti della condotta siano ormai intangibili
Non è motivo di applicazione dell'art.2409 c.c. la mancata approvazione dei bilanci per più anni laddove è possibile la convocazione dell'assemblea per l'approvazione da parte del socio titolare di almeno un terzo del capitale sociale.
Costituisce grave irregolarità gestoria, rilevante ai fini dell'art. 2409 c.c., il prelievo di somme dal conto corrente della società, già scoperto, verso una cassa capiente, ove ciò determini l’aggravio degli interessi passivi applicati dalla banca; in tal caso, pur in assenza di distrazione di risorse o di inesattezza del saldo di cassa, non ricorre un mero pericolo di danno, ma un danno effettivo e concreto per la società.
Parimenti rilevante è la mancata integrale svalutazione di un credito da lungo tempo inesigibile, in assenza di iniziative concrete per il recupero e in presenza di elementi agevolmente conoscibili circa l’insolvibilità del debitore, siccome altera la consistenza dell’attivo esposto in bilancio e integra un fondato pericolo per la società, inducendo a confidare in poste attive sulle quali non può farsi alcun affidamento.
In tema di normativa antiriciclaggio, il divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori al limite volta per volta stabilito senza ricorrere ad intermediari abilitati, riguarda il valore dell’intera operazione economica cui il trasferimento è funzionale e si applica anche laddove quest'ultimo sia frazionato in varie operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito, quand'anche annotate nelle scritture contabili ovvero basate su consuetudini commerciali; ne consegue che l’accettazione di plurimi pagamenti in contanti, riferibili al medesimo debito commerciale, espone la società al rischio di sanzione amministrativa ed è rivelatrice di una condotta imprudente dell’organo amministrativo.
Rappresenta una grave irregolarità nella gestione rilevante ai fini della denunzia-ricorso ex art. 2409 c.c. l’inerzia dell’amministratore nel convocare l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio costituendo significativa negligenza, foriera di gravi ripercussioni sul patrimonio sociale, soprattutto quando essa riguardi i bilanci di più esercizi, dato che, in mancanza di un’aggiornata rendicontazione della situazione economico patrimoniale, l’organo amministrativo prosegue nell’attività gestoria senza ordine e i terzi, privi di informazioni anche in ordine all’assolvimento degli obblighi fiscali, sono indotti a non intraprendere rapporti negoziali con la società. Quando le irregolarità emergono dalla documentazione in atti, è inutile procedere con l’ispezione della società (benché questa fosse la richiesta dei ricorrenti), ed è opportuno revocare direttamente l’amministratore in carica e nominare un amministratore giudiziario a cui affidare il compito di redigere i bilanci successivi per porre fine allo stato di illegittimità.
Le gravi irregolarità a cui fa riferimento l'art. 2409 c.c. consistono non soltanto nella violazione di specifici obblighi e divieti, ma anche nella violazione dei doveri di diligenza, correttezza e fedeltà alla società che incombono sui suoi amministratori, restando fuori dall'applicazione dell'istituto soltanto il controllo di merito sull'opportunità delle operazioni, sempre precluso all'autorità giudiziaria. Deve inoltre trattasi di irregolarità di gestione, sicché l'eventuale illegittimità di uno specifico atto, eliminabile con una specifica impugnativa, appare al di fuori del raggio d'azione della norma in parola.
Elementi peculiari delle gravi irregolarità sono la loro attualità e il carattere dannoso, quest'ultimo individuabile nella violazione di disposizioni di legge idonee a procurare un danno al patrimonio sociale o un grave turbamento dell’attività sociale.
Con particolare riferimento ad operazioni infragruppo, non sussiste grave irregolarità gestoria rilevante ai fini dell’art. 2409 c.c. laddove l’operazione censurata sia palese e documentata, non abbia determinato occultamento o distrazione di somme e non risulti foriera di un danno attuale o potenziale.
L’art. 2470 c.c. dispone che il trasferimento delle partecipazioni nell’ambito della s.r.l. sia efficace nei confronti della società solo per effetto del deposito dell’atto determinativo in sede camerale, che sia opponibile nei confronti di tutti gli altri dal momento dell’iscrizione di tale atto e che nel conflitto tra più acquirenti della stessa partecipazione, sia prevalente colui che abbia iscritto per primo l’atto d’acquisto. Ciò posto, in mancanza della pubblicità prescritta dall’art. 2470, comma 1 c.c. (deposito dell’atto di trasferimento, per la conseguente iscrizione), il trasferimento di quote di s.r.l. non può avere alcun effetto nei confronti della società sicchè l’omissione dell’adempimento comporta che un soggetto non possa qualificarsi socio e dunque non possa esercitare i diritti connessi a tale qualità.
L’art. 2409, co. 2, c.c., laddove prevede l’onere di anticipazione delle spese gravante sul socio richiedente, si riferisce alla fase del procedimento di acquisizione delle prove e degli elementi di giudizio finalizzati alla decisione sul se rimuovere o meno l’amministratore in carica e nominare l’amministratore giudiziario.
Se a seguito dell’ispezione emergono criticità nella gestione della società e, quindi, il ricorso è accolto e l’amministratore è revocato, non trova applicazione l’art. 2409, co. 2, c.c., bensì il regime generale di cui all’art. 91 c.p.c., ossia il principio di soccombenza, con riferimento a tutte le spese del procedimento, sicché le spese dell’ispezione devono porsi a carico dell’amministratore revocato. [nel caso di specie la Corte di Appello ha riformato la decisione del giudice di prime cure che aveva posto definitivamente a carico del denunciante le spese di ispezione, nonostante l'accertamento delle gravi irregolarità denunciate nel ricorso introduttivo].
La cessione delle quote (di maggioranza) detenute dal socio amministratore in una società a responsabilità limitata in favore di un soggetto terzo, effettuata violando la clausola di prelazione convenzionale, arreca un danno alla società, nella misura in cui ne sia conseguita la distribuzione di utili in favore dell’estraneo. La stipula della risoluzione del richiamato negozio traslativo non sana la lesione del diritto di prelazione dell’altro socio e può pertanto costituire grave irregolarità rilevante ai sensi dell'art. 2409 c.c.
Il curatore speciale nominato nel corso di un processo - ai sensi dell’art. 78, comma 2, c.p.c. - alla società il cui rappresentante sostanziale e processuale versi in conflitto di interessi, agisce in veste di mandatario di coloro nel cui interesse è nominato e non quale ausiliario del giudice. Pertanto, spetta alla società, nell’interesse della quale il curatore speciale ha agito, liquidare il compenso di questi e non al Tribunale.
Poiché il rimedio tipico inibitorio previsto all’art. 2378, terzo comma, c.c. si atteggia come procedimento incidentale ad una controversia di merito, è inammissibile la richiesta di sospensione ante causam di una delibera assembleare di società di capitali senza aver prima instaurato il relativo giudizio di merito. L’art. 2378, terzo comma, c.c., prevedendo la possibile adozione di un provvedimento di natura sostanzialmente cautelare tipica, non lascia residuare la facoltà di ricorrere allo strumento atipico di tutela cautelare quale quello di cui all’art. 700 c.p.c. In tali termini è pertanto inammissibile tanto una richiesta di sospensiva contenuta nello stesso atto di citazione e non in un separato ricorso, quanto una richiesta di sospensiva contenuta in un ricorso, ma senza la precedente instaurazione del giudizio di merito finalizzato all’impugnativa delle delibere di cui si assume l’invalidità.
I provvedimenti resi sulla denunzia di irregolarità nella gestione di una società ex art. 2409 c.c., ancorché comportino la nomina di un ispettore o di un amministratore con la revoca di quello prescelto dall’assemblea, ovvero risolvano questioni inerenti alla regolarità del relativo procedimento, sono privi di decisorietà in quanto, nell’ambito di attribuzioni di volontaria giurisdizione rivolte alla tutela di interessi anche generali ed esercitate senza un vero e proprio contraddittorio, si risolvono in misure cautelari e provvisorie, coinvolgono diritti soggettivi, ma non statuiscono su di essi a definizione di un conflitto tra parti contrapposte, né hanno attitudine ad acquistare autorità di giudicato sostanziale.
Ai fini della valutazione dell’esistenza del presupposto del fumus boni iuris per l’emissione della cautela prevista dall’art. 2476 c.c., occorre che venga prospettato il nesso di strumentalità con un’azione di responsabilità, diretta ad ottenere il ristoro dei danni asseritamente causati alla società resistente dall’amministratore in carica e, sia pure nei limiti della sommarietà del procedimento, emerga che i comportamenti imputati all’amministratore di cui si chiede la revoca, costituenti gravi irregolarità nella gestione della società, abbiano comportato per quest’ultima un danno attuale, o potenzialmente suscettibile di aggravamento con la permanenza in carica dell’amministratore stesso, venendo a mancare, in caso contrario, il presupposto dell’azione di responsabilità alla realizzazione dei cui effetti la misura cautelare è finalizzata.
L’apertura della liquidazione volontaria della società non determina di per sé l’improcedibilità del procedimento ex art. 2409 c.c. promosso dal socio per denunciare le irregolarità gestorie poste in essere dall’amministratore e nell’ambito del quale sia già stata disposta l’ispezione, ma ciò ove però le irregolarità denunciate possano continuare a produrre effetti pregiudizievoli, in quanto con la messa in liquidazione non cessa la gestione dell’impresa in modo automatico e tanto più nel caso in cui liquidatore sia il medesimo soggetto che era amministratore, è astrattamente ipotizzabile che le modalità di gestione continuino ad essere le medesime. Tuttavia qualora l’attività di impresa sia cessata e non vi sia più continuità (nel caso di specie sono stati licenziati i dipendenti e ceduti i beni strumentali) viene meno il requisito dell’attualità delle condotte irregolari, con il che viene meno anche la possibilità di revocare il liquidatore in carica.
In tema di denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c., la legittimazione attiva del socio denunciante deve sussistere non soltanto al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione. Ne consegue che, qualora nel corso del procedimento il ricorrente perda la qualità di socio titolare della partecipazione minima richiesta dalla legge - nella specie, per effetto della vendita in danno della quota ai sensi dell’art. 2466 c.c., disposta a seguito della persistente morosità nel versamento del capitale sociale - viene meno una condizione dell’azione, con conseguente improcedibilità del ricorso.