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La denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c.: controllo giudiziale e insindacabilità delle scelte gestorie
In tema di denuncia al tribunale, ai sensi dell’art. 2409 cod. civ. assume rilievo soltanto la violazione di quei doveri...

In tema di denuncia al tribunale, ai sensi dell'art. 2409 cod. civ. assume rilievo soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell'attività di gestione dell'impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate. Inoltre, il procedimento ex art. 2409 cod. civ. non può essere utilizzato per sindacare le scelte organizzative-gestorie e di politica economica, fermo il noto limite della valutazione di ragionevolezza, da compiersi tenuto conto dell’adozione di cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste, oltre che della cura mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio.

Il generico dovere di vigilanza da parte degli amministratori sul generale andamento dell'attività viene sostituito con doveri specifici declinati in termini di adeguatezza, consapevolezza, tempestività d’intervento in funzione della prevenzione della crisi d’impresa. La scelta organizzativa rimane pur sempre discrezionale ed insindacabile e il limite è costituito dal fatto che il criterio di condotta, a cui gli amministratori devono attenersi, è quello generale dell'adeguatezza e ragionevolezza.

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Denuncia del sindaco unico di gravi irregolarità nella gestione a fronte di un amministratore “inconsapevole” e inerte
A fronte di una conclamata situazione di confusione e irregolarità gestoria e in considerazione dell’ingiustificato protrarsi dell’inerzia della gestione (anche...

A fronte di una conclamata situazione di confusione e irregolarità gestoria e in considerazione dell'ingiustificato protrarsi dell'inerzia della gestione (anche di fatto) rispetto ai propri obblighi, nonché della situazione economico-patrimoniale rilevante ai sensi dell'art. 2482-bis c.c., così come denunciate dal sindaco unico, è necessario procedere alla revoca dell'amministratore unico e alla nomina di un amministratore giudiziario esterno dotato di specifiche competenze ed esperienze. Date le gravi e preoccupanti anomalie nell'assetto gestorio della società a fronte di un amministratore unico che, una volta scoperta ex post la propria nomina, omette comunque di adottare misure volte a evitare il protrarsi delle gravi irregolarità, è necessario altresì disporre l'immediata efficacia del provvedimento del Tribunale ex art. 741 c.p.c.

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Adeguati assetti organizzativi e denuncia ex art. 2409 cc
In tema di adeguatezza degli assetti organizzativi, il generico dovere di vigilanza da parte degli amministratori sul generale andamento dell’attività...

In tema di adeguatezza degli assetti organizzativi, il generico dovere di vigilanza da parte degli amministratori sul generale andamento dell'attività viene sostituito con doveri specifici declinati in termini di adeguatezza, consapevolezza, tempestività d’intervento in funzione della prevenzione della crisi d’impresa.

La scelta organizzativa rimane pur sempre discrezionale ed insindacabile e il limite è costituito dal fatto che il criterio di condotta, a cui gli amministratori devono attenersi, è quello generale dell'adeguatezza e ragionevolezza.

Inoltre, si ricorda che ai sensi dell'art. 2409 cod. civ. assume rilievo soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell'attività di gestione dell'impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate e che non possono essere sindacate le scelte organizzative e gestionali, fermo il noto limite della valutazione di ragionevolezza.

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Denunzia al Tribunale: presupposti
Ai sensi dell’art. 2409 c.c. non assume rilievo qualsiasi violazione dei doveri gravanti sull’organo amministrativo ma soltanto la violazione di...

Ai sensi dell'art. 2409 c.c. non assume rilievo qualsiasi violazione dei doveri gravanti sull'organo amministrativo ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell'attività di gestione dell'impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza, invece, dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei. Le gravi irregolarità, inoltre, devono essere attuali e devono assumere un carattere dannoso nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell'attività sociale.

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Società in liquidazione e denunzia al Tribunale
Il procedimento di cui all’art. 2409 c.c. è compatibile con lo stato di liquidazione societaria. Lo stallo decisionale può fondare...

Il procedimento di cui all'art. 2409 c.c. è compatibile con lo stato di liquidazione societaria.

Lo stallo decisionale può fondare l'attribuzione agli amministratori giudiziari con funzione di liquidatori di poteri di spettanza all’assemblea dei soci (nel caso di specie, il potere di approvazione dei bilanci di liquidazione).

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Sui presupposti della denuncia ex art. 2409 c.c.
La ratio che giustifica la presenza nel nostro ordinamento dell’istituto della denuncia ex art. 2409 c.c. è solo quella di...

La ratio che giustifica la presenza nel nostro ordinamento dell’istituto della denuncia ex art. 2409 c.c. è solo quella di provocare un’eliminazione delle irregolarità gestionali denunciate quando non sia possibile arrivare a tale risultato in altro modo: un’ingerenza giudiziale ex art. 2409 c.c. che prescindesse dai risultati ottenuti dall’esercizio di altra forma rimediale tipica snaturerebbe la funzione di questo procedimento (ri)introducendo una sorta di controllo pubblico sulla gestione sociale che il legislatore ha voluto confinare alle sole società aperte. D’altro canto, deve trattasi di irregolarità che siano anche solo potenzialmente dannose ma la potenzialità di danno può riguardare sia la società, sia «una o più società controllate» (art. 2409, co. 1, c.c.), con il risultato che, tuttavia, non rilevano ai fini dell’art. 2409 c.c. le condotte dannose nei confronti dei soci o dei terzi, contro le quali saranno esperibili i comuni rimedi a tutela di queste categorie di soggetti. La nuova formulazione dell’art. 2409 c.c. consente di affermare come non assuma rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull’organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei. Esse devono assumere un carattere dannoso nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell’attività sociale.

In definitiva, con riferimento alle condotte, alla luce dell’opzione legislativa per l’atipicità delle irregolarità, il requisito della gravità postula fatti e deficienze non altrimenti eliminabili, concretanti violazioni di legge e, segnatamente, delle norme civili, penali, amministrative e tributarie e dello statuto e – in virtù del richiamo di cui all’art. 2392, comma 1, c.c. – delle regole generali di gestione diligente nell’interesse sociale e in assenza di conflitti di interesse, che si sostanzino in fatti specificamente determinati e ascrivibili agli amministratori: non rilevano né il tipo di norma violata né lo stato soggettivo (dolo o colpa) di amministratori e sindaci, non essendo il procedimento instaurato in seguito a un ricorso presentato ai sensi dell’art. 2409 c.c. direttamente collegato all’esercizio dell’azione di responsabilità, in quanto trattasi di procedimento volto a ripristinare la regolarità dell’attività gestoria e privo di ogni finalità sanzionatoria.

Le irregolarità devono involgere l'intera attività della società, non assumendo rilievo l'illegittimità di singoli atti, autonomamente impugnabili, posto che, in caso contrario difetterebbe il requisito della residualità del procedimento ex art. 2409 c.c. Le irregolarità devono essere idonee alla causazione di un danno alla società, reputandosi, sufficiente anche il mero pericolo di danno futuro, purché patrimonialmente rilevante, alla società; non rivestono, invece, alcuna rilevanza ai fini dell’art. 2409 c.c. eventuali profili di danno ai singoli soci, ai creditori sociali e ai terzi. Sono, invece, irrilevanti le censure attinenti al merito delle scelte gestorie, con due sole eccezioni: in primo luogo, le scelte palesemente irragionevoli o negligenti, atteso che il controllo dell’autorità giudiziaria è di legalità e di regolarità della gestione, intesa quale attività materiale e giuridica diretta alla realizzazione dell’oggetto sociale in modo conveniente, cioè tale che la quantità delle risorse complessivamente consumate nella produzione dei beni e dei servizi sia inferiore o corrispondente ai ricavi; in secondo luogo, il tribunale può sindacare anche il merito delle scelte economiche compiute dagli amministratori in conflitto di interessi, e segnatamente quelle in pregiudizio della società da loro amministrata, ma conformi all’interesse del socio di maggioranza, a condizione che ricorra l’ulteriore presupposto della potenzialità del danno per la società stessa. In altre parole, il limite derivante dalla cd. business judgment rule non opera laddove si tratti di sindacare non tanto l’osservanza del dovere di diligenza, quanto dell’obbligo di fedeltà, comunque compreso tra quelli richiamati dall’art. 2409, comma 1, c.c. e sotteso ai precetti normativi in tema di conflitto di interessi. In conclusione, quando una irregolarità gestoria potenzialmente dannosa discende da un atto, una delibera, una decisione (ovvero anche da un’omissione) i cui effetti possono essere eliminati impugnando quell’atto o ricorrendo agli strumenti specifici apprestati dall’ordinamento, la denuncia ex art. 2409 c.c. non è ammissibile. Quanto al requisito dell’attualità, non rilevano vicende societarie esaurite e non ulteriormente produttive di possibili effetti nocivi, non potendosi dar luogo all’intervento dell’autorità giudiziaria quando sia già stato ripristinato l’ordine amministrativo e gli effetti della condotta siano ormai intangibili, come si evince anche dalla previsione di cui all’art. 2409, comma 3, c.c..

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Assetti adeguati e denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione ex art. 2409 c.c.
La nomina di un sindaco unico da parte del tribunale solo all’esito di una segnalazione della Camera di commercio ex...

La nomina di un sindaco unico da parte del tribunale solo all'esito di una segnalazione della Camera di commercio ex art. 2477, comma 5 c.c. nonostante le dimensioni della società fossero notevolmente superiori alle soglie di cui al comma 2, nonché a quelle previste dall'art. 2, comma 1 lett. d) del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 per le imprese minori e l'assenza di una sede effettiva presso la quale rinvenire la documentazione contabile necessaria a consentire al sindaco di espletare la propria funzione di controllo pur a fronte di un fatturato cospicuo, evidenziano la mancata predisposizione degli adeguati assetti organizzativi e contabili previsti dall'art. 2086, comma 2 c.c. da parte dell'amministratore unico e, pertanto, impongono la revoca dell'amministratore unico e la nomina di un amministratore giudiziario con efficacia immediata ai sensi dell'art. 741 c.p.c.

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Decesso di un socio amministratore nel cda bipersonale: limiti ai poteri del superstite
L’ipotesi della decadenza dell’intero consiglio di amministrazione per dimissioni di uno dei due componenti non è equiparabile, in assenza di...

L’ipotesi della decadenza dell’intero consiglio di amministrazione per dimissioni di uno dei due componenti non è equiparabile, in assenza di diversa disposizione statutaria, all’ipotesi del decesso di uno dei due componenti del consiglio di amministrazione.

Nel caso di consiglio di amministrazione composto da due soggetti - nonché gli stessi soci - qualora uno deceda, l’altro non può chiedere la nomina di sé stesso quale amministratore della società all’Autorità Giudiziaria. Piuttosto, è onere del socio superstite provvedere alla convocazione dell’assemblea, eventualmente previo esperimento - sempre che ne ricorrano i presupposti nel caso concreto - dell’azione interrogatoria o previa nomina di un curatore dell’eredità giacente; in subordine, al socio spetterà l’onere di attivarsi per far accertare all’autorità giudiziaria il verificarsi della causa di scioglimento.

Nel caso di consiglio di amministrazione composto da due soggetti - nonché gli stessi soci - qualora uno deceda, l’altro non può chiedere la nomina di sé stesso quale “curatore speciale” della società all’Autorità Giudiziaria per la gestione temporanea dell’impresa. Ciò in ragione del fatto che la figura del curatore speciale è prevista dall’ordinamento, all’art. 78 c.p.c., con l’esclusiva finalità processuale di dotare di rappresentanza o di assistenza soggetti che ne siano privi, o per i quali si siano verificate situazioni di conflitto di interessi.

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Denunzia al Tribunale: nozione di gravi irregolarità nella gestione
Costituiscono “gravi irregolarità nella gestione” ai sensi dell’art. 2409 c.c. soltanto le violazioni di quei doveri – previsti da norme...

Costituiscono "gravi irregolarità nella gestione" ai sensi dell'art. 2409 c.c. soltanto le violazioni di quei doveri - previsti da norme di legge o dallo statuto - idonee a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, indipendentemente dallo stato soggettivo (dolo o colpa) in cui le predette violazioni sono state commesse. Non assumono invece rilevanza, in sede di denunzia al Tribunale, le violazioni dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei.

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Denunzia al Tribunale: carenza di legittimazione attiva del socio receduto
Il recesso è un atto unilaterale recettizio e, pertanto, produce l’effetto estintivo del rapporto negoziale nel momento in cui la...

Il recesso è un atto unilaterale recettizio e, pertanto, produce l’effetto estintivo del rapporto negoziale nel momento in cui la relativa dichiarazione è ricevuta dal destinatario. La liquidazione della quota non è una condizione sospensiva del medesimo, ma un effetto stabilito dalla legge, con la conseguenza che il socio, una volta comunicato il recesso alla società, perde lo "status socii" nonché il diritto agli utili, anche se non ha ancora ottenuto la liquidazione della quota, e non sono a lui opponibili le successive vicende societarie. Tale efficacia potrà venire meno soltanto nel caso in cui (condizione quindi risolutiva) la società proceda alla revoca della delibera sulla quale si fonda il recesso oppure venga deliberato lo stato di scioglimento.

Il socio receduto dalla s.r.l. non è più titolare dei diritti sociali né delle prerogative connesse alla sua qualità di socio e pertanto non è legittimato neppure a presentare ricorso ex art. 2409 c.c. e ciò anche nel rispetto dell’esigenza di certezza e rapida definizione degli assetti societari interessati da un simile fenomeno.

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Denunzia al Tribunale: sull’attualità delle irregolarità denunziate
L’istituto disciplinato dall’art. 2409 c.c. ha la finalità di consentire all’autorità giudiziaria il ripristino della legalità e della regolarità della...

L’istituto disciplinato dall’art. 2409 c.c. ha la finalità di consentire all'autorità giudiziaria il ripristino della legalità e della regolarità della gestione della società: oggetto di denuncia è il fondato sospetto di gravi irregolarità degli amministratori commesse in violazione dei doveri su di essi spettanti, purché attuali ed idonee a produrre una lesione patrimoniale per la società, mentre l'istituto è privo di rilievo sanzionatorio, proprio invece dell'azione di responsabilità. L’attualità delle irregolarità denunziate ex art. 2409 c.c., assurge, da sempre, a presupposto indispensabile per l’intervento suppletivo del Tribunale nel senso che la mancanza di attualità esclude la funzione stessa del procedimento in quanto la sostituzione dell’organo amministrativo si spiega e giustifica quando sussiste e persiste, nel momento del procedimento, una situazione di irregolarità cui (l’amministratore giudiziario è chiamato a) porre rimedio. Le irregolarità devono essere attuali in termini non soltanto di permanenza delle conseguenze negative per la corretta gestione della società ma anche di concreta possibilità di rimuoverle mediante, appunto, i provvedimenti che il Tribunale potrebbe adottare in esito al procedimento camerale; non è dunque consentita l’adozione di provvedimenti giudiziali nel contesto di un procedimento ex art. 2409 c.c. non soltanto quando le conseguenze pregiudizievoli abbiano perso il requisito dell’attualità perché rimosse in epoca successiva ma anche quando le irregolarità denunciate abbiano già esaurito tutti i loro effetti e non ne sia più possibile la rimozione, residuando, al più e soltanto, il rimedio risarcitorio.

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Denunzia al Tribunale: attualità del pregiudizio e sindacato delle scelte gestorie
Il requisito dell’attualità del pregiudizio ai fini della denunzia al Tribunale , pur non esplicitamente dichiarato, è chiaramente enucleabile da...

Il requisito dell'attualità del pregiudizio ai fini della denunzia al Tribunale , pur non esplicitamente dichiarato, è chiaramente enucleabile da una lettura sistematica delle varie norme scaturenti dal disposto dell’art. 2409 c.c. e, ancor più, appare essere il naturale portato del suo terzo comma, ove si dispone che il Tribunale «non ordina l’ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l’assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute». Pertanto, lo scopo della denuncia ex art. 2409 c.c. è mettere i soci di maggioranza di fronte all’alternativa tra eliminare spontaneamente le irregolarità o ottenerne l’eliminazione attraverso un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Pertanto, qualora i nuovi amministratori abbiano eliminato le irregolarità delle precedenti gestioni societarie, l’azione in questione non potrà trovare accoglimento.

L’istituto disciplinato dall’art. 2409 c.c. ha la finalità di consentire all'autorità giudiziaria il ripristino della legalità e la regolarità della gestione della società, mentre il controllo giudiziale non può estendersi ai profili di opportunità e convenienza. Oggetto di denuncia è il fondato sospetto di gravi irregolarità degli amministratori commesse in violazione dei doveri su di essi spettanti, purché attuali ed idonee a produrre una lesione patrimoniale per la società, mentre l'istituto è privo di rilievo sanzionatorio, proprio invece dell'azione di responsabilità. Ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e le circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica. Inoltre, le irregolarità devono involgere l'intera attività della società, non assumendo rilievo l'illegittimità di singoli atti, autonomamente impugnabili, posto che, in caso contrario, difetterebbe il requisito della residualità del procedimento ex art. 2409 c.c.

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