I principi di chiarezza, verità e correttezza costituiscono la c.d. clausola generale del bilancio di esercizio in quanto criteri cardine legislativamente disposti per la redazione del bilancio medesimo. La chiarezza del bilancio indica la sua comprensibilità al fine di assolvere la funzione informativa nei confronti dei soci e dei terzi, anche al di là della mera osservanza formale delle specifiche norme dettate per la minuta disciplina delle singole poste contabili; quanto al principio della rappresentazione veritiera e corretta, la sua applicazione implica la redazione del documento contabile conformemente alla struttura ed ai criteri di valutazione dettati dalla normativa civilistica. I principi enunciati sono sovraordinati rispetto alle altre regole che sovraintendono alla redazione del bilancio poste dall’art. 2423-bis c.c., cioè i criteri di prudenza, competenza, funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato, continuità di gestione e non modificabilità dei criteri di valutazione.
Nell’azione di nullità della delibera assembleare – a differenza che nell’azione di annullamento, ove la preselezione operata dal legislatore in punto di legittimazione attiva qualifica il relativo interesse – il terzo che impugni la delibera deve allegare e dimostrare un interesse concreto e attuale alla declaratoria di nullità stessa, in quanto esso è la fonte della sua legittimazione. In particolare, ai fini della proponibilità dell’impugnazione ex art. 2379 c.c. non è sufficiente un generico interesse al rispetto della legalità, laddove ne venga denunciata la nullità, ma è necessaria l’allegazione di un’incidenza negativa nella sfera giuridica del soggetto agente delle irregolarità denunciate riguardo al risultato economico della gestione sociale. Ciò sta a significare che la qualità di socio non è requisito necessario, essendo legittimato qualsiasi soggetto purchè titolare di un interesse concreto ed attuale all’impugnativa, interesse che deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda ma anche al momento della decisione.
L’interesse ad agire, in quanto condizione dell’azione ex art. 100 c.p.c., la cui carenza è rilevabile ex officio, implica a carico dell’attore l’onere di dimostrare l’attualità della lesione del proprio diritto ed il conseguente pregiudizio derivante dalla decisione impugnata alla cui eliminazione è diretto il provvedimento giurisdizionale richiesto. Tale requisito deve essere valutato alla stregua della prospettazione operata dalla parte e la sua sussistenza non può essere negata sulla base del presupposto che quanto sostenuto dall’attore non corrisponda al vero, attenendo tale valutazione di fondatezza al merito della domanda. Pertanto, nel caso dell’azione volta a far dichiarare la nullità di una deliberazione assembleare approvativa del bilancio di esercizio di una società, l’attore che assuma di aver subito un pregiudizio dal difetto di chiarezza, veridicità e correttezza di una o più poste contenute in bilancio ha l’onere di enunciare quali siano esattamente le poste iscritte in violazione dei principi legali vigenti lesive del suo diritto alla corretta informazione relativamente ai dati riportati in bilancio. L’esame delle singole poste e la verifica della loro conformità ai precetti legali è, tuttavia, compito logicamente successivo, che attiene al giudizio di fondatezza della domanda ma non al requisito dell’interesse ad agire.
Il diritto ad ottenere informazioni corrette e veritiere rispetto alla situazione finanziaria della società non è configurabile in capo a chiunque, bensì solo a beneficio di quei soggetti che siano titolari di una posizione giuridica rilevante rispetto alla società, da cui discende tale diritto (ad esempio, un creditore che ha interesse a ricostruire con esattezza il patrimonio sociale in quanto garanzia generica del credito ex art. 2740 c.c.)
Il bilancio di esercizio di una società di capitali che violi i principi di chiarezza, veridicità e correttezza di cui all’art. 2423, comma 2, c.c. è illecito, con conseguente nullità della deliberazione assembleare approvativa ai sensi dell’art. 2379 c.c., non solo quando tale violazione determini una divergenza tra il risultato effettivo dell’esercizio e quello rappresentato, ma anche quando dal bilancio e dai relativi allegati non sia desumibile l’intera gamma delle informazioni che la legge richiede siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.
In tale prospettiva, non è consentita la traslazione all’interno delle riserve societarie di poste già iscritte come finanziamenti effettuati dai soci in favore della società, trattandosi di operazioni di finanziamento riconducibili allo schema del mutuo che devono essere iscritte al passivo dello stato patrimoniale tra i debiti verso soci. Non si possono infatti mutare ad libitum i criteri di redazione da un esercizio sociale all'altro, posto che, giusta il disposto di cui all'art. 2423-bis c.c., comma 2, deroghe al principio enunciato sono consentite "in casi eccezionali"; mentre la nota integrativa deve, in ogni caso, esaurientemente motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.
Ai sensi dell'art. 2409 c.c. se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale oppure il collegio sindacale (settimo comma) possono denunciare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Alla stregua di tale disposizione, i presupposti per l’accoglimento della denuncia sono: a) l'esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione derivanti dalla violazione, da parte degli amministratori, dei doveri su di loro gravanti; b) il possibile danno alla società o ad una o più società controllate derivante dalle irregolarità nella gestione, con conseguente irrilevanza, pertanto, ai fini della denuncia in questione, dell'eventuale danno arrecato a soci o terzi.
La nuova formulazione dell'art. 2409 c.c. consente di affermare che non assume rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull'organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza, invece, dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei. Le gravi irregolarità, inoltre, come da giurisprudenza assolutamente prevalente devono essere attuali, e pertanto nessun provvedimento potrà essere adottato qualora le stesse abbiano esaurito ogni effetto.
Il mutamento dei criteri di valutazione è espressamente vietato dal codice civile, ai sensi dell’articolo 2423 bis del codice civile, numero 6). Il mutamento è ammesso solo in caso di casi eccezionali (ultimo comma). Gli elementi – che debbono essere eccezionali, per norma di legge – non soltanto sono legati appunto a situazioni eccezionali; tali situazioni debbono riguardare la scelta del criterio, non la valutazione. La ragione eccezionale deve essere una ragione che attiene al mutamento del criterio non alla valutazione del cespite, che dunque può essere ridotta ma secondo il medesimo criterio. Sono dunque casi eccezionali, ammessi dalla norma per mutare il criterio alternativo, ad esempio: l’entrata della società in un gruppo, con la conseguente necessità di adeguarsi alla politica contabile del gruppo in cui si entra; l’abbandono del costo di acquisto, in favore di quello del patrimonio, per essere il valore di acquisto espresso in una valuta non più convertibile (o convertibile a tasso radicalmente mutato) in quella nazionale; l’abbandono del costo di acquisto, per una serie di annate ad altissima inflazione; e così via. Le situazioni eccezionali debbono riguardare il mutamento del criterio, non la valutazione. La ragione della stabilità del criterio è nota, si tratta del principio di continuità del bilancio. Tale principio è una rifrazione del principio di chiarezza. Infatti, solo la stabilità del criterio consente una lettura chiara del bilancio, anche nel suo sviluppo temporale. La funzione generale e di tutela dei terzi del bilancio viene lesa dalla mancanza del principio di continuità, che frange anche il principio di chiarezza del bilancio stesso.
L’eventuale sussistenza di una crisi economica dell’impresa (intesa in termini di incapacità di far fronte alle obbligazioni) che rischia di far venir meno la continuità aziendale non è, di per sé, causa di scioglimento dell’impresa non solo perché il legislatore non ha tipizzato una siffatta ipotesi di scioglimento anticipato (quella, cioè, della perdita di continuità quale conseguenza della situazione di crisi), ma anche perché profili di matrice lato sensu economica che portano allo scioglimento della società sono espressamente previsti e cioè la perdita del capitale sociale di cui all’art. 2484 n. 4 c.c. e l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata di cui all’art. 2484 n. 7-bis c.c.. Quindi, al di fuori dei casi estremi di patrimonio netto negativo o di insolvenza della società, una situazione di crisi della società non può portare al suo scioglimento, e non può condurre a tale esito l’impossibilità di conseguire lo scopo della società, cioè la realizzazione del profitto che è cosa diversa dall’oggetto sociale.
Lo scioglimento della società per impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale, ai sensi dell’art. 2484 n. 2 c.c., ha riguardo sì alla dimensione funzionale della società, ma è ancorato ad un giudizio che presuppone che questa al momento dell’accertamento versi, per qualsivoglia ragione, nell’impossibilità, non temporanea ma irreversibile, di svolgere l’attività prefissata dall’oggetto sociale. Quindi, tale causa di scioglimento non è configurabile laddove non sia acquisita la dimostrazione di uno o più eventi che incidono sulla continuità aziendale, impedendola irrimediabilmente, sì da poter far ritenere come impossibile lo svolgimento dell’attività o di alcuna delle attività propria/e dell’oggetto sociale.
In materia di continuità dei principi di valutazione delle voci di bilancio da un esercizio all’altro, la variazione di un criterio di valutazione è possibile solo in casi eccezionali, che devono essere adeguatamente motivati nella nota integrativa. Pertanto, il difetto del profilo informativo del bilancio in merito alle modifiche dei criteri di valutazione adottate determina l’illegittimità del ricorso al nuovo criterio di valutazione e, dunque, l’invalidità del bilancio, perché non consente di indagare adeguatamente sull’esistenza dei presupposti per l’adozione del diverso criterio di valutazione e sull’eccezionalità o meno della modifica, in assenza di adeguata rappresentazione delle motivazioni per ricorrere alla deroga al principio di immodificabilità dei criteri di valutazione e delle conseguenze che la variazione comporta sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato di esercizio.
Lo scopo consortile può essere assunto ad oggetto sociale delle società costituite secondo le previsioni dei capi III e seguenti del titolo V, come recita l’art. 2615 bis c.c., ma ciò non muta, in assenza di specifiche deroghe di legge, il regime normativo proprio del tipo sociale prescelto, per cui si applicheranno tutte le norme relative a detto tipo sociale, con la possibilità di prevedere, per statuto, in aggiunta, l’obbligo dei soci di versare contributi in danaro. Del resto, i consorzi sono organizzazioni di più imprenditori per la disciplina o lo svolgimento in comune di determinate fasi delle rispettive imprese (art. 2602 c.c.) e la causa consortile non è ostativa allo svolgimento, da parte della società consortile, di una distinta attività commerciale con scopo di lucro.
In tema di quantificazione del danno per la violazione dell’obbligo di tempestivo accertamento della causa di scioglimento, va affermato che in ipotesi di azione ex art. 146 L.Fall. nei confronti dell'amministratore ed ai fini della liquidazione del danno cagionato da quest'ultimo per aver proseguito l'attività pur in presenza di una causa di scioglimento della società, così violando l'obbligo di cui all'art. 2486 c.c., il giudice può avvalersi in via equitativa, nel caso di impossibilità di una ricostruzione analitica, dovuta all’incompletezza dei dati contabili ovvero alla notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento, del criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali, a condizione che tale utilizzo sia congruente con le circostanze del caso concreto e che, quindi, l’attore abbia allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato ed abbia specificato le ragioni impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla sua condotta.
Il bilancio è redatto secondo il criterio della competenza, per il quale l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
Il costo di acquisto o di costituzione di una partecipazione è costituito dal prezzo pagato, al quale sono aggiunti i costi accessori direttamente imputabili all’operazione di acquisto o di costituzione. Tale costo, tuttavia, non può essere mantenuto, in conformità a quanto dispone l’articolo 2426, co. 1, n. 3, c.c., se la partecipazione alla data di chiusura dell’esercizio risulta durevolmente di valore inferiore rispetto al valore di costo. Onde verificare se si tratti di perdita durevole è necessario operare un confronto tra il valore di iscrizione in bilancio della partecipazione con il suo valore recuperabile, determinato in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno all’economia della partecipante. Il bilancio nel quale le partecipazioni sono valutate non tenendo conto di tale regola non è redatto con chiarezza e non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale della società.
Poiché le norme codicistiche in tema di corretta redazione del bilancio di esercizio sono poste a tutela di interessi generali che trascendono i limiti della compagine sociale e riguardano anche i terzi, destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, la loro eventuale violazione comporta la nullità del bilancio e della delibera di sua approvazione. Il bilancio di esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423, co. 2, c.c. è illecito, sicché la deliberazione assembleare con cui esso è stato approvato è nulla non soltanto se la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati, ivi compresa la relazione, non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.
In tema di redazione del bilancio di esercizio, l’art. 2426, co. 1, n. 1, c.c. impone che le immobilizzazioni siano iscritte al costo di acquisto e l’art. 2423 bis, co. 1, n. 6, c.c. prescrive che i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro (c.d. principio di continuità dei bilanci). Pertanto, l’appostazione di una partecipazione detenuta in altra società al costo di acquisto e per un valore coerente con quanto rappresentato nel bilancio precedente risulta ossequiosa di detti principi, rispetto ai quali la mera diversa valorizzazione in un atto di donazione tra privati non riveste alcuna efficacia euristica.
L’art. 2423, co. 2, c.c. deve leggersi in combinato disposto con i principi elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), i quali, pur non essendo fonte del diritto, hanno comunque funzione interpretativa e integrativa.
Nella disciplina legale del bilancio d’esercizio delle società, il principio di chiarezza non è subordinato a quello di correttezza e veridicità del bilancio medesimo, ma è dotato di autonoma valenza, essendo obiettivo fondamentale del legislatore quello di garantire non solo la veridicità e correttezza dei risultati contabili, ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono.
La normativa codicistica applicabile impone uno standard di chiarezza tale da consentire una comprensione del bilancio anche, e soprattutto, dall’esterno, in quanto la verità e la chiarezza del bilancio sono canoni posti a tutela non soltanto dei singoli soci, bensì di tutti i terzi e dei creditori.
Pertanto, le integrazioni e le precisazioni del bilancio che si rendono necessarie a tal fine risultano non tanto opportune, quanto piuttosto obbligatorie, poiché funzionali al raggiungimento dello scopo che la legge assegna al bilancio.
La mancata redazione del bilancio in conformità ai principi contabili prescritti dalle disposizioni di legge e dai principi contabili nazionali comporta la nullità, per illiceità dell’oggetto, della relativa deliberazione di approvazione.
Il bilancio d’esercizio di una società di capitali che violi i precetti di chiarezza e precisione è illecito, ed è quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso è stato approvato, non soltanto quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.
L’indennità da perdita dell’avviamento commerciale dovuta al conduttore per effetto della cessazione del rapporto di locazione al verificarsi di determinate condizioni trova titolo nella legge e il relativo credito sorge al momento dello scioglimento del vincolo contrattuale e diviene esigibile con la restituzione dell’immobile. Il credito in questione deve, dunque, essere iscritto in bilancio al momento della cessazione del rapporto contrattuale, quando sorge per effetto della legge che ne costituisce il titolo, sempre però che non sia oggetto di contestazione fra le parti l’effettiva ricorrenza dei presupposti legali dello scioglimento del vincolo. In tal caso, infatti, il “titolo al credito” a cui fa riferimento il principio OIC 15 non può che essere il provvedimento giurisdizionale che accerta in modo irretrattabile l’intervenuta risoluzione ovvero l’eventuale accordo transattivo della lite.
Se la deliberazione di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale non contiene la specifica previsione di scindibilità dell'aumento di capitale offerto in sottoscrizione ai soci, la sottoscrizione solo parziale dell'aumento di capitale alla scadenza del termine stabilito comporta l'inefficacia delle singole sottoscrizioni nel frattempo effettuate dai soci, che rimangono soggette alla condizione sospensiva della sottoscrizione dell'intero importo deliberato.
Il quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea, convocata per evitare lo scioglimento a seguito della perdita dell'intero capitale sociale, dev'essere calcolato sulla base del valore nominale delle quote sociali rimasto intatto sino all'adozione della deliberazione di azzeramento, in forza del c.d. principio di invarianza sancito dall'art. 2482 quater c.c.
La particolare forma di sanatoria per effetto dell’esecuzione anche parziale della deliberazione di aumento di capitale è prevista dall’art. 2379 ter, co. 2, c.c. solo per le società cc.dd. aperte che fanno ricorso al mercato del capitale rischio, mentre per le società chiuse è prevista dall’ordinamento, quale misura di stabilizzazione degli effetti delle delibere di rilievo organizzativo, solo l’abbreviazione del termine di decadenza per l’esercizio dell’azione di nullità. A presidio della stabilità e certezza dell’organizzazione sociale resta, comunque, che la mancata adozione del provvedimento di sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 2378, co. 3, c.c. della delibera impugnata limita gli effetti della retroattività della pronuncia di annullamento della deliberazione di aumento di capitale che non vale a travolgere né l’effetto degli atti esecutivi legittimamente compiuti nel frattempo né le successive deliberazioni eventualmente adottate dalla nuova maggioranza sulla cui validità non ha alcuna incidenza.
Nel giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare, il socio di una società di capitali che abbia partecipato all'adozione di una delibera assembleare poi impugnata, è portatore di un interesse, non di mero fatto ma giuridicamente rilevante, ad intervenire nel giudizio per sostenere le ragioni della società, interesse individuabile nella esigenza di evitare che siano posti nel nulla gli effetti di un atto, il cui contenuto è da presumere in sintonia con gli obiettivi dallo stesso perseguiti, alla cui formazione egli ha contribuito e dalla cui caducazione discenderebbero significativi e pregiudizievoli effetti, sotto il profilo della stabilità, sull'attività sociale successivamente svolta.
La domanda di accertamento della nullità della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio, articolata su plurime censure a diverse poste del documento, avanza contestualmente una pluralità di domande, aventi comune petitum, ma distinte causae petendi e corrispondenti a ciascuna delle poste contestate, dal momento che l’accertamento della nullità non comporta la semplice invalidazione dell’atto, ma anche obbliga i competenti organi sociali ad approvare un nuovo bilancio esente dai vizi riscontrati nella sentenza, come previsto, per il caso di annullamento della delibera, dall’art. 2377, co. 7, c.c.