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Tribunale di Ancona, 3 Febbraio 2026, n. 246/2026

Erronea appostazione in bilancio di un finanziamento soci e nullità della delibera di approvazione

Tribunale di Ancona, 3 Febbraio 2026, n. 246/2026
Erronea appostazione in bilancio di un finanziamento soci e nullità della delibera di approvazione

Il bilancio di esercizio di una società di capitali che violi i principi di chiarezza, veridicità e correttezza di cui all’art. 2423, comma 2, c.c. è illecito, con conseguente nullità della deliberazione assembleare approvativa ai sensi dell’art. 2379 c.c., non solo quando tale violazione determini una divergenza tra il risultato effettivo dell’esercizio e quello rappresentato, ma anche quando dal bilancio e dai relativi allegati non sia desumibile l’intera gamma delle informazioni che la legge richiede siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.

In tale prospettiva, non è consentita la traslazione all’interno delle riserve societarie di poste già iscritte come finanziamenti effettuati dai soci in favore della società, trattandosi di operazioni di finanziamento riconducibili allo schema del mutuo che devono essere iscritte al passivo dello stato patrimoniale tra i debiti verso soci.  Non si possono infatti mutare ad libitum i criteri di redazione da un esercizio sociale all’altro, posto che, giusta il disposto di cui all’art. 2423-bis c.c., comma 2, deroghe al principio enunciato sono consentite “in casi eccezionali”; mentre la nota integrativa deve, in ogni caso, esaurientemente motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Data Sentenza: 03/02/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Gabriella Pompetti
Registro: RG 3481 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 07/06/2026
Massima a cura di: Davide Toccoli
Davide Toccoli

Avvocato, Dottorando di ricerca in Diritto dell'Economia presso l'Università Ca' Foscari Venezia.

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