A differenza della procedura fallimentare, che presuppone l'irrimediabile stato d'insolvenza, il concordato preventivo non comporta la dissoluzione dell’ente e, quindi, lascia intatto l'interesse del socio a sottoporre le iscrizioni delle poste di bilancio a controllo giudiziario, in modo da non determinare soluzioni di continuità nella rappresentazione della situazione economico-patrimoniale della società; (altro…)
L'inammissibilità dell'impugnazione del bilancio per intervenuta decadenza ex art. 2434 bis può essere rilevata d'ufficio dal giudice, traducendosi in una carenza dell'interesse ad agire e dunque di una condizione dell'azione. Al giudice non è tuttavia precluso (altro…)
Non va accolta l’impugnativa del bilancio d’esercizio di una s.r.l. per violazione del principio di chiarezza e, in particolare, (i) per la svalutazione di alcune immobilizzazioni materiali (altro…)
Il fatto costitutivo del diritto del socio alla percezione dei dividendi è (per le s.p.a.: art. 2433 c.c.) la deliberazione assembleare di distribuzione dei medesimi, principio da cui deriva che tale diritto sorge in capo a chi è socio al momento di quella deliberazione, dovendosi invece escludere (altro…)
Nel caso in cui l'assemblea dei soci deliberi la contestuale approvazione di due bilanci d'esercizio, ciascuna delibera può essere oggetto di autonoma impugnazione, non ostando in tal senso il disposto dell'art. 2434-bis c.c. secondo cui la delibera (altro…)
Tutte le disposizioni codicistiche sul bilancio hanno natura imperativa, sia quelle che prescrivono la chiarezza nella redazione del bilancio ed impongono una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico (art. 2423, secondo comma, c.c.), sia quelle che impongono, in casi eccezionali, di derogare la normativa codicistica (cfr., art. 2423, quarto comma, c.c.) (altro…)
A differenza delle controversie riguardanti la violazione di criteri di redazione del bilancio, rientra nell’ambito dei diritti disponibili (ed è dunque compromettibile in arbitri) la res litigiosa avente ad oggetto un aumento di capitale pari al valore di un prestito obbligazionario convertibile.
La deliberazione di assemplea di società di capitali con la quale venga approvato un bilancio redatto in modo non conforme ai principi di veridicità, chiarezza e correttezza enunciati dall'art. 2423, co. 2, c.c., ovvero in vilolazione delle norme dettate dalle altre disposizioni in materiadi bilancio, costituenti espressione dei medesimi principi, è da ritenersi invalida per illiceità dell'oggetto /art. 2479 ter, co. 3, c.c. e 2379 c.c.), atteso che le predette disposizioni sono poste a tutela di interessi che trascendono i limiti della compagine sociale e riguardano anche i terzi, del parti destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, che il bilancio deve fornire con chiarezza e precisione. (altro…)
La mancata notizia a un socio della convocazione di una assemblea e del relativo ordine del giorno rientrano nell’ambito della “assenza assoluta di informazione” di cui all’art. 2479 ter c.c., pertanto è da considerarsi invalida ogni deliberazione ivi assunta.
La deliberazione di assemblea di società di capitali con la quale venga approvato un bilancio non conforme ai principi di veridicità, chiarezza e correttezza di cui all’art. 2423, co. II c.c., ovvero in violazione di tutte le altre norme dettate in materia di bilancio, è da ritenersi invalida per illiceità dell'oggetto (altro…)
Costituisce causa di nullità della delibera di approvazione del bilancio per illiceità dell'oggetto, derivante dalla violazione dei principi di competenza, veridicità e chiarezza, l’iscrizione nello stato patrimoniale – rispettivamente nelle sottocategorie “crediti” e “debiti” – di semplici attività e passività presunte, dedotte cioè dall'andamento dell'esercizio precedente e non fondate invece su rapporti contrattuali comportanti prestazioni già rese benché non ancora contabilizzate (altro…)
La società non può apportare rettifiche ai bilanci già approvati né, più in generale, l’organo amministrativo di questa adottare criteri di valutazione di attivi di bilancio (nella specie, il magazzino) del tutto soggettivi, arbitrari ed avulsi da un principio di uniformità di trattamento.
La circostanza che il bilancio d'esercizio di una società di capitali abbia come destinatari non solo i soci, ma tutta una pluralità di terzi, i quali, potendo venire in contatto con la società, abbiano interesse a valutarne la situazione patrimoniale ed economica, rende irrilevante (altro…)