In caso di esercizio dell'azione sociale di responsabilità (extracontrattuale) ex art. 2476, co. 6, c.c., formulata sull'assunto della deliberata proposizione da parte degli amministratori di false informazioni sulle condizioni economiche della società, tali da trarre in inganno i soci attori inducendoli alla sottoscrizione dell'aumento di capitale, grava indiscutibilmente sui soci attori la prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito e cioè: (i) falsità delle informazioni; (ii) dolo degli amministratori; (iii) incidenza causale del lamentato falso sulle proprie decisioni di investimento.
L'illecito di false informazioni fornite ai soci presuppone anzitutto la corretta formazione del bilancio assunto a termine di confronto della asserita falsità e poi, superato tale primo passaggio, uno specifico accertamento circa il fatto che eventuali "difformità" lamentate siano riconducibili a dati "falsi" e non piuttosto a valutazioni di stima discordanti, ma comunque legittime.
Il dolo degli amministratori per false informazioni sulle condizioni della società, astrattamente passibile di prova presuntiva, non può ritenersi provato ove i soci attori non forniscano alcuna indicazione utile a individuare l'interesse proprio degli amministratori ad offrire una falsa rappresentazione delle condizioni patrimoniali della società.
L'incidenza causale delle false informazioni sulle condizioni della società in ordine alle scelte di investimento dei soci attori non può essere provata sulla base della relazione del consulente dei soci attori, priva di alcuna documentazione allegata e recante "giudizi" apodittici, in quanto formulati senza alcun riferimento a documenti contabili esaminati.
L'impugnativa di delibera di approvazione del bilancio, in cui vengono in rilievo situazioni sostanziali sottratte alla regolamentazione dell’autonomia privata (ossia disciplinate da un regime legale che esclude qualsiasi potere di disposizione delle parti, nel senso che esse non possono derogarvi, rinunciarvi o comunque modificarlo), non è riconducibile nell’ambito di quelle compromettibili in arbitri ai sensi dell’art. 34, comma 1, d.lgs. n. 5/2003, (altro…)
A differenza della procedura fallimentare, che presuppone l'irrimediabile stato d'insolvenza, il concordato preventivo non comporta la dissoluzione dell’ente e, quindi, lascia intatto l'interesse del socio a sottoporre le iscrizioni delle poste di bilancio a controllo giudiziario, in modo da non determinare soluzioni di continuità nella rappresentazione della situazione economico-patrimoniale della società; (altro…)
L'inammissibilità dell'impugnazione del bilancio per intervenuta decadenza ex art. 2434 bis può essere rilevata d'ufficio dal giudice, traducendosi in una carenza dell'interesse ad agire e dunque di una condizione dell'azione. Al giudice non è tuttavia precluso (altro…)
L’azione ex art. 2476, comma 6°, c.c. è fondata sul medesimo titolo di responsabilità (extracontrattuale) disciplinato, per la s.p.a., dall’art. 2395 c.c. e presuppone, pertanto, il verificarsi di un pregiudizio immediato e diretto nel patrimonio del terzo.
Va riconosciuta al creditore che agisce nei confronti dell'amministratore unico di società fallita ex art. 2395 c.c. (e dunque facendo valere un danno "diretto" al proprio patrimonio) una legittimazione autonoma ed eventualmente concorrente (altro…)
Ai fini della rappresentazione veritiera e corretta nella contabilità sociale, il mutamento di una stima (posta alla base del valore di ammortamento delle immobilizzazioni materiali) da un bilancio all’altro deve essere sorretta da una giustificazione basata su (nuove) circostanze di fatto, non potendo (altro…)
Gli amministratori e i sindaci sono responsabili, a titolo rispettivamente commissivo e omissivo e in misura assolutamente paritaria, del danno patito dal creditore per aver confidato nella solvibilità della società debitrice (altro…)
Non va accolta l’impugnativa del bilancio d’esercizio di una s.r.l. per violazione del principio di chiarezza e, in particolare, (i) per la svalutazione di alcune immobilizzazioni materiali (altro…)
Il fatto costitutivo del diritto del socio alla percezione dei dividendi è (per le s.p.a.: art. 2433 c.c.) la deliberazione assembleare di distribuzione dei medesimi, principio da cui deriva che tale diritto sorge in capo a chi è socio al momento di quella deliberazione, dovendosi invece escludere (altro…)
Non costituisce vizio di bilancio la presenza di oneri per costi non inerenti alla gestione della società, se le operazioni sono riportate con chiarezza, atteso che il bilancio (altro…)
Qualora l'assemblea disponga l'apertura della fase di liquidazione nel corso dell'esercizio, la delibera, che approvi il bilancio riferito a quell'annualità, deve ritenersi nulla nel caso in cui il bilancio venga redatto secondo i criteri ordinari (altro…)