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Controllo notarile sulle delibere di modifica dello statuto: limiti del sindacato preventivo e principio di annualità dell’esercizio sociale
Il controllo notarile di legalità delle deliberazioni di modifica dello statuto ex art. 2436 cod. civ. si sostanzia in un’analisi...

Il controllo notarile di legalità delle deliberazioni di modifica dello statuto ex art. 2436 cod. civ. si sostanzia in un’analisi di carattere rigorosamente documentale, volta a verificare la conformità della deliberazione assembleare alle caratteristiche tipologiche previste dalla disciplina di legge. Rientrano nel perimetro di controllo preventivo demandato al notaio non soltanto i profili contenutistici della delibera, ma altresì la regolarità del procedimento formativo della stessa (con la precisazione che la verifica notarile non può fermarsi a rilevare i vizi che determinano la nullità della deliberazione, ma deve accertare anche l’eventuale violazione di norme poste a tutela del solo interesse dei soci).

Il notaio è tenuto a rifiutare l’iscrizione nel registro delle imprese di una deliberazione che non risulti aderente al modello tipologico previsto dall’ordinamento, ogniqualvolta tale difformità emerga in modo chiaro sul piano documentale. Egli deve, invece, procedere all’iscrizione in tutte le ipotesi in cui il vizio – sia esso sostanziale o procedimentale – non risulti nei termini sopra indicati e richieda, per essere accertato, un’indagine destinata a tradursi in un giudizio di merito. In tali evenienze, infatti, il legislatore demanda la decisione al giudice attraverso l’impugnazione dell’atto che si assume viziato, proposta successivamente alla sua iscrizione nel registro delle imprese.

Fermo restando che sono invalide le clausole statutarie che, in via generale, prevedono esercizi sociali di durata diversa dall’anno, è pacifico che il principio dell’annualità dell’esercizio sociale - e il correlato obbligo di redigere il bilancio su base annuale - debba essere contemperato, da un lato, con il diritto della società di determinare liberamente la data di inizio dell’esercizio (che non deve necessariamente coincidere con il momento in cui la società è venuta a giuridica esistenza) e, dall’altro, con la facoltà della società stessa di variare successivamente tale data mediante apposita modifica statutaria.

L’esercizio straordinario di passaggio può assumere durata sia infra-annuale sia ultrannuale, a seconda delle specifiche circostanze del caso concreto. In particolare, il ricorso a un esercizio ultrannuale risulta giustificato qualora il periodo infra-annuale di transizione non sia idoneo a fornire una rappresentazione significativa e attendibile della gestione sociale (nel caso di specie, è stata ritenuta corretta la previsione, in sede di prima applicazione della modifica statutaria, di un esercizio della durata di quindici mesi, mentre un esercizio limitato a soli tre mesi è stato considerato scarsamente significativo ai fini della rappresentazione dei risultati conseguiti, anche in ragione della marcata stagionalità dell’attività svolta dalla società, operante nel settore del confezionamento di capi di abbigliamento).

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Nomina giudiziale del liquidatore: presupposti e limiti
In tema di scioglimento di società di capitali (nel caso specifico, una società a responsabilità limitata), l’intervento suppletivo del Tribunale...

In tema di scioglimento di società di capitali (nel caso specifico, una società a responsabilità limitata), l’intervento suppletivo del Tribunale volto alla nomina del liquidatore ai sensi dell’art. 2487, co. 2, c.c. presuppone l’accertamento della già avvenuta messa in liquidazione della società, la quale, ove non derivi dall’accertamento giudiziale di una causa di scioglimento ex art. 2484, nn. 1-5, c.c., deve risultare da valida deliberazione assembleare adottata con le forme di legge. È, pertanto, inammissibile il ricorso ex art. 2487, co. 2, c.c. volto alla nomina del liquidatore in mancanza di una valida deliberazione assembleare di scioglimento, allorquando l’assemblea abbia sì deliberato lo scioglimento ma senza il rispetto della forma notarile, rimanendo improduttiva di effetti e non potendosi sostituire il Tribunale all’assemblea per una scelta discrezionale, rimessa ai soci, di scioglimento volontario. In mancanza di una causa legale di scioglimento ai sensi dell’art. 2484, nn. 1-5, c.c., l’inerzia dell’assemblea o l’esistenza di una situazione di stallo nella definizione del piano di liquidazione non legittima l’intervento del Tribunale ai fini della nomina del liquidatore.

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Sostituzione della delibera impugnata e annullabilità della delibera assunta con il voto determinante del falsus procurator
L’art. 2384 c.c. – ove prevede che le limitazioni del generale potere di rappresentanza degli amministratori sono irrilevanti verso l’esterno,...

L’art. 2384 c.c. – ove prevede che le limitazioni del generale potere di rappresentanza degli amministratori sono irrilevanti verso l’esterno, anche se pubblicate, salvo che i terzi abbiano intenzionalmente agito a danno della società – si applica anche alla c.d. rappresentanza processuale.

In tema di annullabilità delle deliberazioni assembleari, la fattispecie di cui all’art. 2377, co. 8, c.c. presuppone, affinché l’annullamento della delibera impugnata non abbia luogo, la sostituzione della delibera impugnata con altra presa in conformità della legge e dello statuto; la sostituzione preclude, cioè, la pronuncia di invalidità della delibera sostituita solo nel caso in cui la delibera sostitutiva sia valida. Pertanto, la sostituzione della delibera impugnata con una successiva delibera, a sua volta oggetto di impugnazione, impedisce l’applicazione dell’art. 2377, co. 8, c.c., essendo impedita, in pendenza di impugnazione, la valutazione di legittimità della delibera sostitutiva da parte del tribunale.

La deliberazione assembleare, assunta con il voto di una società partecipante rappresentata da un falsus procurator, è viziata da annullabilità. Il voto così espresso, invalido per vizio di rappresentanza, è peraltro suscettibile di ratifica, proveniente dalla medesima società legittimamente rappresentata, ai sensi dell’art. 1399 c.c.

Le delibere modificative non iscritte nel registro delle imprese ex art. 2436 c.c. – espressamente richiamato, in tema di s.r.l., dall’art. 2480 – costituiscono un’ipotesi tipica di delibera inefficace; l’inefficacia può, come tale, essere fatta valere anche oltre il termine di decadenza posto dall’art. 2377 c.c. da chiunque vi abbia interesse.

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Cause di esclusione del socio di s.r.l. ed impugnazione delle relative delibere assembleari
L’instaurazione del contenzioso per la pronuncia di declaratoria di invalidità della delibera di esclusione, che tuttavia sia successivamente revocata, determina...

L’instaurazione del contenzioso per la pronuncia di declaratoria di invalidità della delibera di esclusione, che tuttavia sia successivamente revocata, determina la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda in oggetto: la delibera successiva, infatti, costituisce (altro…)

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Il difetto di interesse ad agire per la rettifica dei bilanci successivi a quello oggetto di impugnazione
L’instaurazione del contenzioso per la pronuncia di declaratoria di invalidità della delibera di esclusione, che tuttavia sia successivamente revocata, determina...

L’instaurazione del contenzioso per la pronuncia di declaratoria di invalidità della delibera di esclusione, che tuttavia sia successivamente revocata, determina la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda in oggetto: la delibera successiva, infatti, costituisce (altro…)

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In caso di scissione al socio dissenziente spetta il diritto di recesso che non può essere surrogato da forme di attribuzioni patrimoniali diverse
Ai sensi dell’art. 2473 c.c., il socio, ove non consenta alla deliberazione di scissione, ha «in ogni caso» diritto di...

Ai sensi dell’art. 2473 c.c., il socio, ove non consenta alla deliberazione di scissione, ha «in ogni caso» diritto di recedere dalla società. Trattasi di una ipotesi di recesso che non può essere eliminata né dallo statuto né dalla deliberazione di scissione e ciò anche nel caso in cui la delibera di scissione preveda, in luogo del recesso, l’attribuzione al socio dissenziente di quote proporzionali nelle società di nuova costituzione.

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Deliberazione di modifica statutaria e provvedimento del Tribunale di accertamento delle condizioni legali per l’iscrizione nel registro delle imprese. Rapporto di pregiudizialità e sospensione facoltativa del giudizio pregiudicato
Se fra due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante è stato definito con sentenza non passata in...

Se fra due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante è stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato (salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica) è possibile soltanto ai sensi dell'art. 337 cpv. c.p.c.
 Detta sospensione non è mai però necessaria (a differenza che nel caso dell’art. 295 c.p.c.) bensì condizionata alla valutazione del giudice del giudizio pregiudicato di non voler riconoscere l'autorità dell'altra decisione.

Il decreto del tribunale ex art 2436, co. 6, c.c. non ha efficacia sanante dell’eventuale vizio invalidante della delibera di modifica statutaria, trattandosi di un provvedimento di volontaria giurisdizione inidoneo a far stato fra le parti sui potenziali vizi di invalidità del deliberato.

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Rigetto di impugnativa di delibera per asserita violazione dello statuto
In assenza di vincoli statutari in ordine al nominativo e/o ai meccanismi di voto dell’amministratore/degli amministratori da eleggere e sulla composizione dell’organo amministrativo, ...

In assenza di vincoli statutari in ordine al nominativo e/o ai meccanismi di voto dell'amministratore/degli amministratori da eleggere e sulla composizione dell'organo amministrativo,  eventuali accordi sui meccanismi di nomina non possono essere che intesi come "patti parasociali" (altro…)

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Delibera di s.r.l. e inapplicabilità del disposto di cui all’art. 2374 c.c.
Il disposto di una norma che è stata dettata soltanto per la società azionaria può esser predicato applicabile anche all’altro tipo...

Il disposto di una norma che è stata dettata soltanto per la società azionaria può esser predicato applicabile anche all'altro tipo sociale soltanto ove risulti che esso rappresenti l'emersione di un principio di applicazione necessaria immanente al sistema legale delle società di capitali, come tale trasponibile (altro…)

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Efficacia delle delibere cd. a cascata nell’ipotesi di aumento di capitale e scioglimento della società per mancata sottoscrizione dell’aumento
La delibera di liquidazione condizionata alla mancata sottoscrizione dell’aumento di capitale fino all’ammontare necessario a coprire le ingenti perdite in...

La delibera di liquidazione condizionata alla mancata sottoscrizione dell’aumento di capitale fino all’ammontare necessario a coprire le ingenti perdite in cui versa la società, rappresenta un espediente per rispettare il diritto di opzione spettante ai soci che ancora non hanno dichiarato se aderire o meno all'aumento di capitale. La delibera deve, dunque, prevedere che in caso di mancato esercizio dell’opzione la società andrà in liquidazione, come prescritto dalla legge nell'ipotesi di perdita del capitale (cfr. art. 2484, co. 1, n. 1, c.c.).In tal caso, (altro…)

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Trasferimento della sede sociale all’estero
La cancellazione della società costituita in Italia dal registro delle imprese per effetto del trasferimento della sede sociale in altro...

La cancellazione della società costituita in Italia dal registro delle imprese per effetto del trasferimento della sede sociale in altro Stato è legittima (e quindi efficace) secondo la legge italiana, solo se secondo la legge dello Stato di destinazione si ammetta, come l’ordinamento italiano ammette, la continuità di una società commerciale costituita in Italia che abbia nello stesso Stato di destinazione trasferito la propria sede. (altro…)

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Legittima introduzione a maggioranza di una clausola statutaria di esclusione e di covendita forzata
E’ legittima l’introduzione a maggioranza assembleare di una clausola di esclusione del socio ai sensi dell’art. 2473-bis. E’ legittima l’introduzione...

E’ legittima l’introduzione a maggioranza assembleare di una clausola di esclusione del socio ai sensi dell'art. 2473-bis.

E' legittima l'introduzione a maggioranza assembleare di una clausola di covendita forzata in uno statuto di s.r.l. che obblighi i soci di minoranza, che non intendano esercitare il diritto di prelazione ad essi spettante, a cedere a terzi acquirenti (altro…)

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