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Obbligo di cessione di partecipazioni sociali al verificarsi di una condizione statutaria
La clausola statutaria nella quale sia previsto che il socio che cessi la propria attività lavorativa in favore di società...

La clausola statutaria nella quale sia previsto che il socio che cessi la propria attività lavorativa in favore di società controllate dalla partecipata o ad essa collegate sia obbligato ad offrire in acquisto agli altri soci la propria quota al valore di patrimonio netto corrispondente, non è da ricondurre ad un’opzione condizionata alla cessazione dell’impiego. Ciò in quanto la stessa clausola non prevede (al contrario di un patto di opzione) una posizione di soggezione ad un diritto potestativo a favore dell’opzionario, ma un obbligo di cedere le quote e, cioè, la stessa non rappresenta una proposta irrevocabile cui corrisponde una facoltà di accettazione tipica dell’opzione. Si tratta, invece, di un’obbligazione di vendere la quota qualificabile quale obbligo di recesso (recesso vincolato-obbligatorio) che si distingue dall’esclusione del socio in senso tecnico perché qui non si dà corso alla delibera di esclusione assembleare ai sensi dell’art. 2287 c.c. (analogicamente applicabile alla s.r.l.), avente efficacia decorsi trenta giorni dalla comunicazione in assenza di opposizione, ma alla quale obbligazione a vendere si applicano, comunque, analogicamente, gli stessi artt. 2473 bis e 2473 c.c., giacché ci si trova di fronte, in ogni caso, ad un recesso imposto.

L’art. 2473 c.c. non è inderogabile nella parte in cui prevede il rimborso della partecipazione della s.r.l. in base al valore di mercato, perché non lo è nella normativa riguardante la s.p.a., regolata più rigidamente.
A seguito della riforma del diritto societario dettata dal d.lgs. 6/03, sia aderendo alla tesi dell’applicazione analogica (per quanto non regolato) delle norme delle s.p.a. alle s.r.l. (e, quindi, della normativa derogatoria di cui all’art. 2437 ter c.c.), sia ritenendo che, invece, si debba considerare la maggior elasticità ed autonomia tipica della regolamentazione della s.r.l. che conduce a reputare del tutto compatibile una deroga statutaria all’art. 2473, co. 3, c.c., la norma in questione non può qualificarsi come inderogabile.

Non è consentito il recesso ad nutum del socio di una società a responsabilità limitata contratta a tempo determinato e la cui durata è prevista fino all’anno 2050, anche se tale durata eccede l’aspettativa di vita del socio, poiché prevale l’esigenza di tutela dei creditori, che, facendo affidamento sul patrimonio sociale, hanno interesse al mantenimento della sua integrità, irrilevante essendo la circostanza che la durata ecceda l’aspettativa di vita del socio medesimo.

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Delibera dell’organo gestorio che riconosce al socio un diritto di recesso inesistente
Nelle società di capitali il recesso del socio, salve specifiche previsioni statutarie, è atto unilaterale recettizio dall’efficacia immediata. Stante l’eccezionalità...

Nelle società di capitali il recesso del socio, salve specifiche previsioni statutarie, è atto unilaterale recettizio dall’efficacia immediata. Stante l’eccezionalità dell’istituto, i casi in cui è ammesso sono di stretta interpretazione: se non rientra nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, la dichiarazione di recesso resta inoperante. Quando lo statuto attribuisce all’organo gestorio il potere di riconoscere discrezionalmente al socio il recesso, la natura discrezionale di tale potere è tale da non essere neppure surrogabile dal giudice. Di contro, quando un tale potere non sia specificamente attribuito all’organo gestorio, e in più neppure gli venga attribuito un potere di verifica, la rigidità del regime del recesso comporta che l’organo gestorio, rispetto al recesso operato dal socio, non ha ruolo alcuno. Le sue deliberazioni, quando riconoscano al socio un diritto di recesso inesistente, non soggiacciono neppure al regime delle impugnazioni (art. 2388 c.c.) posto a tutela della società e dei soci, che ove non attivato permette la conservazione di decisioni anche contrarie a legge o statuto, poiché restano tout court prive di efficacia e inoperanti.

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Poteri del conservatore e del giudice del Registro delle Imprese
Il conservatore e il giudice del registro esercitano un controllo formale che si appunta sui requisiti formali della domanda (competenza...

Il conservatore e il giudice del registro esercitano un controllo formale che si appunta sui requisiti formali della domanda (competenza dell’ufficio, provenienza e certezza giuridica della sottoscrizione, riconducibilità dell’atto da iscrivere al tipo legale, legittimazione alla presentazione dell’istanza di iscrizione).

Il conservatore non deve limitarsi a ricevere l'atto e a verificare la regolarità e la completezza della domanda sotto il profilo formale, ma deve altresì procedere  alla qualificazione dell'atto presentato per l'iscrizione, onde accertare se sia conforme al modello di atto di cui la legge prevede l'iscrizione.

Il conservatore ha la funzione di verificare la compatibilità logica-giuridica, sotto il profilo della continuità, tra le diverse iscrizioni. La verifica della continuità delle iscrizioni e, in particolare, la verifica della compatibilità delle diverse iscrizioni implica (recte: può implicare) anche una attività d'interpretazione sotto il profilo giuridico del contenuto dell’atto o del provvedimento da iscrivere.

All’ufficio ed al giudice del registro compete soltanto la formale verifica della corrispondenza tipologica dell'atto da iscrivere a quello previsto dalla legge, senza alcuna possibilità di accertamento in ordine alla validità negoziale dell'atto, poiché tale controllo potrà essere svolto unicamente in sede giurisdizionale.

Nelle s.r.l., si deve ritenere che il socio recedente, nel momento in cui manifesta l’intenzione di recedere, accetti, implicitamente ma inequivocabilmente, che le modalità di liquidazione della quota si realizzino secondo lo schema delineato dalla legge, e quindi, in particolare, acconsente a che la partecipazione sia acquistata dagli altri soci o da un terzo; in ultima analisi, la dichiarazione di recesso assume il significato, ulteriore ed implicito, ma oggettivo, certo ed univoco, di assunzione, da parte del recedente, dell’eventuale obbligo di cedere la partecipazione nei confronti di quei soci o di quei soggetti terzi che intendano esercitare il diritto di opzione loro attribuito ex art. 2473 c.c.

È ammesso un controllo di legittimità sostanziale limitato alla rilevazione di vizi di validità individuabili prima facie e tali da rendere l'atto presentato immeritevole di iscrizione perché non corrispondente a quello previsto dalla legge. In altre parole, la radicale illiceità dell’atto può venire in rilievo solo se compromette la riconducibilità al tipo giuridico di atto iscrivibile.

L’inadempimento, da parte del socio di s.r.l. recedente, dell’obbligo di cooperare al perfezionamento della vicenda traslativa trasferendo la quota ai soci o ai terzi individuati ex art. 2473 c.c. legittima gli altri soci all’esperimento dell’esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre ai sensi dell’art. 2932 c.c..

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L’esercizio del diritto di recesso del socio ex art. 2473 c.c.
Qualora sorga tra il socio e la società contestazione sulla validità ed efficacia della dichiarazione di recesso, è corretta l’introduzione...

Qualora sorga tra il socio e la società contestazione sulla validità ed efficacia della dichiarazione di recesso, è corretta l'introduzione di un giudizio di accertamento con il mezzo dell'atto di citazione, dovendosi invero ritenere che il ricorso all’arbitratore, di cui al secondo capoverso del terzo comma dell’art. 2473 c.c., sia ipotizzabile solo nel caso di mero disaccordo sul quantum.

Deve essere considerata assimilabile ai fini dell’art. 2473 c.c. all'ipotesi di una società costituita a tempo indeterminato quella di una durata della società che ecceda la vita media di una persona, tenuto conto dell’età anagrafica di tutti i soci o anche di uno solo e, in particolare, di quello interessato al recesso (nella specie si trattava di una società con durata fissata al 2050). Nei suddetti casi, è consentita la libertà di recesso ad nutum con il solo onere del preavviso da parte del socio.

Il diritto di recesso può essere disciplinato dall’atto costitutivo o dallo statuto ma questi ultimi non possono escluderlo né possono prevedere limitazioni allo stesso.

La regolamentazione delle modalità e dei termini per l’esercizio del diritto di recesso è lasciata all’autonomia statutaria. Nel caso in cui lo statuto non preveda nulla sul punto, si può fare riferimento all’art. 2437 bis c.c., in base al quale il diritto di recesso può essere esercitato tramite raccomandata o altro mezzo di comunicazione che esprima la volontà del socio.

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La cautela nella fase pre-assembleare
Anche la semplice convocazione dell’assemblea per deliberare l’esclusione di un socio legittima la richiesta di un provvedimento cautelare pre-assembleare qualora...

Anche la semplice convocazione dell’assemblea per deliberare l’esclusione di un socio legittima la richiesta di un provvedimento cautelare pre-assembleare qualora sia già palese la volontà dei soci in merito alla decisione da assumere (nel caso di specie, parte ricorrente lamentava la nullità della clausola statutaria ex art. 2437-bis c.c. in ragione della sua «genericità»). (altro…)

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Varie questioni in materia di diritto di riscatto delle azioni da parte della S.p.A.
Nel caso di esercizio del diritto di riscatto di alcune azioni da parte di una s.p.a. e di successivo inserimento...

Nel caso di esercizio del diritto di riscatto di alcune azioni da parte di una s.p.a. e di successivo inserimento di una clausola compromissoria nello statuto della stessa, la clausola introdotta, in quanto negozio giuridico pattizio di deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria, non si applica in relazione alle controversie tra la società e i soci riscattati. (altro…)

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legittimazione passiva di società incorporante; mutamento dell’oggetto sociale di società operativa in holding pura e diritto di recesso nella s.r.l.
In base al disposto dell’art. 2505-bis c.c., la fusione per incorporazione non determina l’estinzione della società incorporata, né la fusione...

In base al disposto dell'art. 2505-bis c.c., la fusione per incorporazione non determina l'estinzione della società incorporata, né la fusione paritaria crea un nuovo soggetto di diritto; ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione. Ciò implica necessariamente che, in seguito alla fusione, l’unico soggetto titolare dei rapporti pendenti sia la società risultante dalla fusione, ovvero la società incorporante nel caso di fusione per incorporazione. Ne deriva che nel caso di un processo intentato nei confronti della società incorporata, l’intervenuta fusione non determina la perdita della capacità di stare in giudizio della parte, bensì la trasmissione “automatica” della capacità processuale in capo al soggetto risultante dalla fusione, sicché non si dà interruzione del processo ai sensi dell’art. 300 c.p.c. proprio perché la società incorporante acquisisce la capacità processuale dell’incorporata e prosegue nei suoi rapporti “anche processuali” senza necessità di riassunzione o nuova costituzione in giudizio.

Nel caso di cambiamento di oggetto per deliberazione d’assemblea di s.r.l., il diritto di recesso ex art 2473 c.c. spetta ai soci solo nel caso in cui il mutamento rivesta carattere non formale o lessicale ma “sostanziale”, come prevede l’art. 2437 c.c. in tema di società per azioni, essendo pertanto necessario che con tale delibera si determini una sostanziale variazione delle condizioni di rischio dell’investimento.

Al fine di riconoscere il diritto di recesso ex art. 2473 c.c. ciò che conta è che la delibera assembleare abbia cambiato in modo significativo l’oggetto indicato nell'atto costitutivo, senza che occorra verificare se l’operatività degli amministratori successiva alla delibera abbia reso effettivo e attuale il mutamento del settore di attività.

Il diritto di recesso per mutamento dell'oggetto sociale sorge là dove la società sia passata dall'essere operativa in un settore circoscritto, ad essere una holding c.d. pura il cui oggetto sociale consiste nell'assunzione e gestione di partecipazioni in società di qualsiasi tipo e specie, senza alcuna limitazione in ordine al settore di attività delle partecipate. Risulta, invece, del tutto irrilevante il fatto che, a seguito della menzionata modifica statuaria, la società si sia limitata a conferire l'intera azienda ad una società interamente controllata e si sia limitata a gestire detta partecipazione, senza in concreto assumere altre partecipazioni in settori diversi da quello originario.

Non è possibile trarre dal sistema l'esistenza di un divieto generale e inderogabile al recesso parziale, che imponga al socio di esercitare il diritto in parola per l'intera partecipazione detenuta. Pertanto, il socio di una s.r.l. potrà esercitare il diritto di recesso per una parte soltanto della sua quota, salvo che ciò non risulti incompatibile con altre previsioni statutarie.

L’inerzia del socio recedente nel sollecitare la liquidazione delle quote non implica una rinuncia tacita al diritto di recesso.

 

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Recesso dalle cooperative edilizie a r.l.
Il principio di parità di trattamento di cui all’art. 2516 c.c., pur dettato con riferimento alle fasi della costituzione e dell’esecuzione del...

Il principio di parità di trattamento di cui all’art. 2516 c.c., pur dettato con riferimento alle fasi della costituzione e dell'esecuzione del rapporto mutualistico, deve essere rispettato, per opinione comune, anche nella fase di cessazione del rapporto.

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Inefficacia della delibera di esclusione del socio di cooperativa per nullità della comunicazione
La deliberazione di esclusione del socio di cooperativa costituisce atto unilaterale recettizio, in quanto tale inefficace fino a quando non sia...

La deliberazione di esclusione del socio di cooperativa costituisce atto unilaterale recettizio, in quanto tale inefficace fino a quando non sia stato validamente comunicato. (altro…)

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Modifica del voto di lista e annullabilità della delibera per l’assenza di informazioni sul valore di liquidazione della partecipazione
Ai sensi dell’art. 2437, co. 2, lett. g) le modificazioni statutarie concernenti i diritti di partecipazione dei soci vanno individuate non...

Ai sensi dell'art. 2437, co. 2, lett. g) le modificazioni statutarie concernenti i diritti di partecipazione dei soci vanno individuate non solo nelle modificazione statutarie incidenti sui diritti di partecipazione patrimoniale dei soci, ma anche (altro…)

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Rinuncia preventiva al diritto di recesso ex art. 2437 c.c. Manifesta iniquità o erroneità della determinazione del valore della quota da parte dell’esperto. Pronuncia sulle spese.
Ai sensi dell’art. 2437 c.c. il diritto di recesso in capo al socio di società per azioni non può essere esercitato...

Ai sensi dell’art. 2437 c.c. il diritto di recesso in capo al socio di società per azioni non può essere esercitato se il socio abbia concorso, esprimendo voto favorevole in assemblea, all’adozione della decisione legittimante il recesso ovvero (altro…)

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