Nella s.r.l. il rimborso della partecipazione del socio receduto mediante acquisto da parte degli altri soci, o del terzo da questi concordemente individuato, realizza un trasferimento della partecipazione ai sensi dell’art. 2470 c.c. Non si applica analogicamente la disciplina degli artt. 2437-bis e 2437-quater c.c., che nella s.p.a. attribuisce agli amministratori il potere di alienare le azioni del recedente, perché si tratta di norma eccezionale, incidente sulle prerogative proprietarie del socio; perché tale potere è funzionalmente legato al deposito e all’incedibilità dei titoli, non realizzabili nella s.r.l.; e perché presupporrebbe l’iscrizione nel registro delle imprese dell’offerta in opzione della quota, preclusa dal principio di tipicità degli atti iscrivibili. Il socio recedente deve quindi partecipare in proprio all’atto di trasferimento a favore degli altri soci o del terzo, che gli corrispondono il prezzo determinato ai sensi dell’art. 2473, comma 3, c.c.
Con la dichiarazione di recesso il socio di s.r.l. accetta, implicitamente ma inequivocabilmente, che la liquidazione della quota si realizzi secondo lo schema legale e assume l’obbligo di cedere la partecipazione ai soci o ai terzi che intendano esercitare il diritto di acquisto loro attribuito dall’art. 2473 c.c. Gli amministratori comunicano ai soci l’avvenuto recesso, dopo la scadenza del termine per recedere, la verifica dei presupposti del recesso e la determinazione del valore della partecipazione accettata, anche implicitamente, dal recedente, assegnando un termine congruo per l’acquisto; i soci comunicano la propria adesione agli amministratori, che invitano il recedente a perfezionare l’atto di trasferimento nella forma idonea all’iscrizione nel registro delle imprese. L’inadempimento del recedente all’obbligo di cooperare al perfezionamento della vicenda traslativa legittima gli altri soci all’esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre ai sensi dell’art. 2932 c.c.
Nella s.r.l. il valore di rimborso della partecipazione del socio receduto è determinato dagli amministratori, che possono utilizzare tutti i metodi aziendalistici idonei a una valutazione aderente al valore reale, anche tenendo conto delle prospettive reddituali; sul risultato deve tuttavia intervenire l’accordo del recedente, in mancanza del quale la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, con applicazione dell’art. 1349, comma 1, c.c.
La cessione della partecipazione del socio receduto disposta direttamente dagli amministratori, senza il coinvolgimento del recedente nella determinazione del valore e nell’atto di trasferimento, espone al rischio di comportamenti abusivi in danno del recedente e dei soci non acquirenti, viola i principi di parità di trattamento dei soci e di neutralità degli amministratori rispetto alla composizione della compagine sociale e contrasta con il divieto per la società di compiere operazioni sulle proprie quote (art. 2474 c.c.). Il trasferimento così operato dalla società [a favore della socia amministratrice unica, con quietanza del prezzo rilasciata dalla società] non supera il controllo qualificatorio, e la relativa iscrizione va cancellata d’ufficio ai sensi dell’art. 2191 c.c.
Il conservatore e il giudice del registro delle imprese esercitano un controllo formale sui requisiti della domanda (competenza dell’ufficio, provenienza e certezza giuridica della sottoscrizione, riconducibilità dell’atto al tipo legale, legittimazione alla presentazione dell’istanza) e, ai sensi dell’art. 2189, comma 2, c.c. e dell’art. 11 d.p.r. 581/1995, un controllo qualificatorio, che impone di accertare se l’atto presentato corrisponda al modello legale per il quale è prescritta l’iscrizione (controllo di tipicità).
Il conservatore verifica inoltre la compatibilità logico-giuridica, sotto il profilo della continuità, tra le diverse iscrizioni, perché diversamente sarebbe vanificata la funzione del registro e il legittimo affidamento dei terzi; tale verifica può implicare anche un’attività di interpretazione giuridica del contenuto dell’atto da iscrivere. In presenza di più iscrizioni relative alla medesima partecipazione, la qualificazione dell’atto è prioritaria rispetto alla valutazione di consecutività delle iscrizioni ai sensi dell’art. 2470, comma 3, c.c., che presuppone atti in astratto idonei a produrre i loro effetti.
All’ufficio e al giudice del registro compete soltanto la verifica della corrispondenza tipologica dell’atto da iscrivere a quello previsto dalla legge, senza alcun accertamento sulla sua validità negoziale, riservato alla sede giurisdizionale; atti e deliberazioni si considerano validi finché non siano annullati o revocati. È ammesso un controllo di legittimità sostanziale limitato ai vizi di validità individuabili prima facie e tali da rendere l’atto immeritevole di iscrizione perché non corrispondente a quello previsto dalla legge: la radicale illiceità dell’atto rileva solo se ne compromette la riconducibilità al tipo giuridico di atto iscrivibile. Il controllo di tipicità non si estende al merito dell’atto né alla validità sostanziale della dichiarazione di recesso contestata dal socio.