La vendita a sé stesso di un bene sociale da parte dell’amministratore [di s.r.l., anche in veste di liquidatore], in conflitto di interessi e senza alcuna autorizzazione, a un prezzo significativamente inferiore al valore di mercato e senza il pagamento del prezzo, costituisce atto dannoso per la società compiuto in violazione dei più elementari doveri di conservazione del valore e dell’integrità del patrimonio sociale, e obbliga l’amministratore a risarcire un danno pari al valore effettivo del bene al momento della vendita.
Nell’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore che ha acquistato un bene sociale, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, è sufficiente che l’attore alleghi l’omesso pagamento del prezzo, mentre spetta al convenuto provare il fatto estintivo dell’obbligazione. La fattura di vendita emessa dalla società su ordine dello stesso amministratore acquirente prova la data della vendita, sicché grava su quest’ultimo la prova contraria di un acquisto e di un pagamento anteriori.
La clausola statutaria che devolve ad arbitri le controversie tra soci o tra soci e società, senza menzionare quelle tra società e amministratori, non si estende all’azione di responsabilità promossa dal socio ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c., anche nei confronti dell’amministratore o liquidatore che sia a sua volta socio, perché il socio agisce quale legittimato straordinario a far valere il diritto risarcitorio della società, sicché la controversia si pone tra società e amministratore.
Accolta l’azione sociale di responsabilità promossa dal socio, la società [litisconsorte necessaria] va condannata in solido con l’amministratore soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore del socio attore anche in mancanza di un’esplicita domanda in tal senso, perché trova applicazione la regola legale dell’art. 2476, comma 4, c.c., secondo cui in caso di accoglimento della domanda la società, salvo il regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio.
È materialmente falso il documento sottoscritto in bianco e riempito absque pactis da chi ne aveva la disponibilità; la falsità può essere desunta dalla valutazione unitaria di elementi relativi alla redazione materiale del documento, al comportamento processuale della parte che lo ha prodotto [tardività della produzione, incompatibilità con le difese svolte in precedenza] e a dichiarazioni di tenore confessorio.
La deduzione, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., di una nuova versione del fatto estintivo corredata da nuova prova documentale, pur recando evidenti aspetti di novità, è ammissibile quando la scarsa precisione delle allegazioni svolte fino alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. abbia lasciato aperto lo spazio a produzioni successive sulla prova dell’acquisto e del pagamento.
Ai fini della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, la condotta dell’amministratore che, dopo avere utilizzato un bene sociale a titolo di comodato con il consenso della società, ne acquista la proprietà è estranea al delitto di appropriazione indebita, perché tale delitto presuppone l’interversione, per vie di fatto, del titolo del possesso, con esercizio sulla cosa dei poteri del proprietario senza averne titolo.