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Tribunale di Roma, 3 Maggio 2017, n. 8701/2017

Responsabilità del socio di s.r.l. che decide o autorizza intenzionalmente atti dannosi per la società

Tribunale di Roma, 3 Maggio 2017, n. 8701/2017
Responsabilità del socio di s.r.l. che decide o autorizza intenzionalmente atti dannosi per la società

L’art. 2476, settimo comma, c.c. estende la responsabilità solidale con gli amministratori ai soci che, avendo un qualche potere decisionale in ordine al compimento di un atto di gestione, lo abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato, a prescindere dal fatto che ciò sia avvenuto in forza di un potere attribuito dalla legge o dallo statuto oppure soltanto di fatto e anche solo in via occasionale; presupposto della norma è l’alterità soggettiva del socio rispetto agli amministratori. Tale responsabilità, distinta da quella dell’amministratore di fatto, lascia fermo il principio della non responsabilità del socio per le obbligazioni sociali, perché garantisce la correlazione tra l’attribuzione di un potere e la responsabilità di chi ne è investito.

Ai fini dell’art. 2476, settimo comma, c.c. rilevano tutte le manifestazioni di volontà dei soci, anche espresse in forme non istituzionali e meramente ufficiose, idonee a evidenziare la loro ingerenza o influenza effettiva sugli amministratori, nonché il voto espresso in assemblea e il consenso manifestato nelle decisioni assunte mediante consultazione scritta.

L’intenzionalità richiesta dall’art. 2476, settimo comma, c.c. si riferisce all’atto compiuto e consiste nella piena coscienza di compiere l’atto decisionale o autorizzatorio potenzialmente dannoso, cioè nella riferibilità psicologica dell’atto al socio, senza che occorra la specifica coscienza e volontà di arrecare danno alla società, agli altri soci o ai terzi. È sufficiente la consapevolezza, frutto di conoscenza o di esigibile conoscibilità, dell’antigiuridicità dell’atto, che ricorre anche quando l’atto, di per sé lecito, è esercitato in modo abusivo, in violazione dell’obbligo di fedeltà allo scopo sociale o del dovere di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto sociale.

L’erogazione di denaro della società [ai soci] senza alcuna giustificazione e senza garanzie di restituzione integra un atto distrattivo, dannoso per il patrimonio sociale, del quale rispondono, oltre agli amministratori, i soci beneficiari, che nella loro qualità hanno deciso e autorizzato intenzionalmente il compimento dell’atto in proprio favore.

In tema di omesso versamento di tributi e contributi, il danno subito dalla società per l’inadempimento dell’amministratore va commisurato soltanto all’entità delle sanzioni comminate e degli interessi maturati dopo la scadenza del termine legale, perché la società era comunque tenuta a sopportare il costo dell’imposta o del contributo, mentre quegli esborsi sarebbero stati evitati con un adempimento regolare e diligente.

La scelta ingiustificata degli amministratori di non resistere in un giudizio [di usucapione] avente a oggetto un bene immobile della società è irrazionale e li obbliga a risarcire un danno pari al valore del bene perduto.

L’omesso accertamento di una causa di scioglimento rileva, sotto il profilo risarcitorio, esclusivamente per i danni causati dalla prosecuzione dell’attività sociale e dal compimento di nuove operazioni nonostante la causa di scioglimento; l’attore deve specificare tali danni, che non possono individuarsi automaticamente in tutti gli oneri e costi maturati successivamente.

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore, il mancato rinvenimento o l’irregolare tenuta della contabilità non comporta automaticamente che l’amministratore risponda della differenza tra passivo accertato e attivo liquidato; il criterio del deficit fallimentare è utilizzabile solo in funzione equitativa, quando l’attore abbia allegato inadempimenti astrattamente idonei a cagionare un danno pari all’intero deficit e abbia indicato le ragioni che hanno impedito di accertare gli specifici effetti dannosi delle condotte, ed è escluso quando tali effetti possono essere quantificati direttamente. [Fattispecie anteriore all’introduzione del terzo comma dell’art. 2486 c.c., disposta dall’art. 378, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14]

Gli artt. 2394 e 2394 bis c.c., dettati per la s.p.a., si applicano per analogia alla s.r.l., sicché il curatore del fallimento di s.r.l. può esercitare anche l’azione di responsabilità verso i creditori sociali, perché la disciplina della responsabilità degli amministratori verso questi ultimi ha nella s.r.l. la stessa ratio che ha nella s.p.a.

Il risarcimento dovuto dall’amministratore costituisce debito di valore, sicché nella liquidazione si tiene conto della svalutazione monetaria intervenuta tra la produzione del danno e la liquidazione definitiva, anche quando il danno consista nella perdita di una somma di denaro, che vale soltanto a individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito.

Nei debiti di valore il riconoscimento di interessi costituisce una mera modalità di liquidazione del possibile danno da lucro cessante, alla quale il giudice può ricorrere con il limite dell’impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell’illecito; egli può riconoscere interessi al tasso legale su somme progressivamente rivalutate, oppure sulla somma integralmente rivalutata da un’epoca intermedia, determinare un tasso diverso da quello legale o anche negare gli interessi quando un danno da lucro cessante debba essere positivamente escluso.

Data Sentenza: 03/05/2017
Carica: Presidente
Giudice: Francesco Mannino
Relatore: Cecilia Bernardo
Registro: RG 61498 / 2014
Allegato:
Stampa Massima
Data: 28/04/2022
Massima a cura di: Federico Maffeis
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