Il patto di prelazione non pregiudica la sfera giuridica del soggetto promettente, che non è tenuto a concludere un contratto con il prelazionario, nè tantomeno (altro…)
Nell’ipotesi di cessione di quote di società, oggetto della vendita sono le partecipazioni sociali e non i beni costituenti il patrimonio sociale. Conseguentemente, deve ritenersi che la c.d. clausola di indemnity (che disciplina gli obblighi di indennità e manleva dei cessionari (altro…)
Il diritto di accesso alla documentazione sociale è manifestazione di un potere di controllo individuale, disegnato in capo ai singoli soci indipendentemente dalla consistenza della loro partecipazione (altro…)
Il diritto di consultazione dei libri sociali, in quanto espressione del diritto potestativo di controllo del socio non amministratore - che è diritto rivolto alla tutela di diritti individuali e sociali ad una corretta amministrazione -, inerisce direttamente allo status socii, a prescindere dalla quantità (altro…)
Il diritto del socio di s.r.l. a consultare la documentazione sociale è un diritto prettamente individuale, a tutela del diritto del singolo socio e della società ad una corretta amministrazione; ne deriva che, in caso di comproprietà della partecipazione societaria, il diritto in esame può essere esercitato dal singolo comproprietario anche in assenza di un rappresentante comune, in virtù del fatto che il diritto di vigilare sull'amministrazione mediante l’esame della documentazione contabile, in quanto consustanziale alla qualità di socio e finalizzata alla tutela sia individuale che collettiva, deve ritenersi sussistente a prescindere dall’entità e dalla “qualità” della partecipazione societaria e, quindi, anche in caso di proprietà comunitaria della quota.
La violazione di clausola di prelazione inserita nello statuto sociale comporta l’inopponibilità della cessione nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione, del tutto a prescindere dalla piena validità dell’atto di cessione nei rapporti tra cedente e cessionario. (altro…)
In caso di comproprietà della partecipazione, che si risolve in una ipotesi di comunione ordinaria avente per oggetto la quota sociale, si deve procedere alla nomina di un rappresentante comune dei comproprietari (ex artt. 2347, primo comma c.c. e 2468, u.c., c.c.) al fine di assicurare, sul piano organizzativo, un corretto e trasparente svolgimento dei rapporti fra società e comunisti e di individuare un unico interlocutore con la società. (altro…)
In tema di sospensione dell’esecuzione di delibere assembleari impugnate, la sussistenza del requisito del periculum in mora di cui all’art. 2378, 4° comma, c.c. - a differenza del previgente art. 2378 c.c. in cui si faceva riferimento ai ‘gravi motivi’ – implica una valutazione comparativa tra l’irreparabilità del pregiudizio che potrebbe subire il ricorrente dall’esecuzione (e/o permanente efficacia) del la deliberazione impugnata e il pregiudizio che viceversa potrebbe subire la società, (altro…)
Il contratto di compravendita di azioni o quote di società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e soltanto come oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che la partecipazione rappresenta; sicché (altro…)
La comproprietà della partecipazione sociale si risolve in una ipotesi di comunione ordinaria e la speciale regola dettata dall’ultimo comma dell’art. 2468 c.c. costituisce una deroga espressa a tale disciplina; pertanto, la nomina del rappresentante comune è obbligatoria ex lege e la sua ratio viene individuata nella necessità di assicurare, sul piano organizzativo, un corretto e trasparente svolgimento dei rapporti fra società e comunisti, al fine di individuare un unico interlocutore con la società, sia essa una spa (art. 2347, 1° comma, c.c.) ovvero una srl (art. 2468, u.c., c.c.). (altro…)
Il contratto di compravendita di azioni o quote di società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale -intesa come insieme di diritti, poteri ed obblighi sia di natura patrimoniale sia di natura c.d. amministrativa in cui si compendia lo status di socio- e soltanto quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che la partecipazione rappresenta. Il cessionario, quindi, (altro…)