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Sulla prova del pagamento nella cessione di partecipazioni
Il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in banca, si perfeziona solo...

Il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in banca, si perfeziona solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell’avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l’ordine di bonifico e questa abbia dichiarato di avervi dato corso, dovendo soggiungersi che tale disposizione – ove non immediatamente eseguibile – è revocabile o anche suscettibile di storno ove non andata a buon fine. Il pagamento postula il trasferimento, concretantesi in una traditio anche se non necessariamente materiale, della somma dovuta dalla sfera patrimoniale del solvens a quella dello accipiens e quindi il conseguimento effettivo da parte di quest’ultimo della disponibilità della somma, effetto che non può ritenersi conseguito, neppure in via presuntiva, con il mero ordine di bonifico ove non risulti che le somme siano state sicuramente incamerate.

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Trasferimento di quote sociali e natura dei rimedi del cessionario in caso di contratto preliminare o definitivo
Per i negozi di circolazione di quote di società il cessionario della quota, che voglia ottenere il trasferimento e/o il...

Per i negozi di circolazione di quote di società il cessionario della quota, che voglia ottenere il trasferimento e/o il perfezionamento degli effetti della cessione, può richiedere due distinte azioni (aventi presupposti, natura e conseguenze diverse) a tutela della propria aspettativa a seconda se il negozio in questione rivesta natura di contratto preliminare di compravendita oppure di contratto definitivo. Nel primo caso, il rimedio esperibile è quello previsto dall’art. 2932 c.c., che consente di rispondere alla mancata stipula di un contratto a cui la controparte si era obbligata, ottenendo una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso. La sentenza di attuazione giurisdizionale del diritto alla conclusione del contratto è inserita nella categoria delle pronunce costitutive. Nel secondo caso, ossia in caso di contratto definitivo di cessione quota sociale di cui non si siano perfezionati o realizzati gli effetti (per la mancanza di una scrittura privata con forma idonea a ottenere l’iscrizione nel registro delle imprese e/o l’opponibilità nei confronti della società o, comunque, in ragione del mancato perfezionamento dell’effetto traslativo), l’azione di esecuzione in forma specifica, avente natura costitutiva, non è esperibile, dovendo invece il cessionario intraprendere la diversa azione di accertamento.

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Cessione di partecipazioni e garanzia sull’effettiva consistenza patrimoniale da verificarsi entro un determinato termine contrattuale
La cessione delle partecipazioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale...

La cessione delle partecipazioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale - e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione - possono giustificare l'annullamento del contratto per errore o, ai sensi dell'art. 1497 c.c., la risoluzione per difetto di qualità della cosa venduta, solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l'inganno e idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza.

Ove sia previsto un diritto in capo al cessionario di avviare apposito procedimento di aggiustamento del corrispettivo pattuito ex contractu a fronte dei dati e delle risultanze che sarebbero emersi dalla quotidiana gestione della target fino a un determinato evento o a una data e questa non venga compiuta entro i termini, la parte cessionaria risulta decaduta dalla possibilità di avvalersi delle garanzie contrattuali riconosciute [nel caso di specie le parti avevano in proposito espressamente previsto che la cessionaria avrebbe dovuto consegnare entro una certa data alla cedente un report finale contenente le risultanze dell’attività di riconciliazione svolta; tuttavia, le contestazioni sono state avanzate solo successivamente, quando ormai era decaduta da qualsiasi forma di tutela].

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Clausola di prelazione per la cessione di quote: natura e contenuto minimo della denuntiatio
L’art. 2469, co. 1, c.c., in tema di s.r.l., stabilisce la libera trasferibilità delle quote per atto tra vivi e...

L’art. 2469, co. 1, c.c., in tema di s.r.l., stabilisce la libera trasferibilità delle quote per atto tra vivi e a causa di morte, facendo salva una diversa disposizione dell’atto costitutivo. Quest’ultimo inciso normativo trova la sua estrinsecazione nelle clausole limitative della circolazione delle partecipazioni, nell’ambito delle quali deve certamente ricomprendersi la clausola di prelazione, la cui presenza nell’atto costitutivo obbliga il socio che voglia alienare la propria quota a offrirla agli altri soci, i quali avranno diritto di acquistarle alle medesime condizioni concordate con i terzi.

In presenza di una clausola statutaria di prelazione non dettagliata: 1) è necessario che la proposta contenga tutti gli elementi essenziali minimi del contratto di cessione di quote sociali; 2) al fine di stabilire se il soggetto passivo del rapporto di prelazione abbia l’obbligo di indicare anche il nome del terzo interessato all’acquisto, si deve ricorrere ai criteri di cui agli artt. 1362 ss. c.c., individuando le finalità che la clausola tutela, sì che l’indicazione del nominativo del terzo è da ritenere necessaria tutte le volte in cui la clausola di prelazione – alla stregua degli elementi del caso concreto forniti dal tipo sociale, dalla compagine societaria preesistente, dall’entità della percentuale da trasferire, ecc. – risulti posta anche a tutela dell’interesse del socio a influire, mediante la sua decisione se acquistare o no, sulla possibilità di ingresso in società di un soggetto a lui non gradito.

La denuntiatio, prevista dalla clausola di prelazione in caso di trasferimento delle quote di una società a responsabilità limitata, non si sostanzia dunque nella mera enunciazione della sola intenzione di vendere la propria quota, ma integra una vera e propria proposta contrattuale, che, come tale, deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto che si intende concludere.

L’atto di trasferimento delle quote eseguito in violazione della clausola di prelazione è inopponibile alla società.

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Effetti della violazione di una clausola di gradimento
L’interesse ad agire richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere...

L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. In particolare, poi, quanto alla legittimazione generale all'azione di nullità, prevista dall'art. 1421 c.c., quest’ultima non esime l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse, a norma dell'art. 100 c.p.c., non potendo tale azione essere esercitata per un fine collettivo di attuazione della legge.

Il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese; altrimenti, sarebbe impossibile, per la controparte, controdedurre e, per lo stesso giudice, valutare le risultanze probatorie e i documenti ai fini della decisione.

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Non ogni controversia avente ad oggetto una cessione di partecipazioni è riservato alla competenza della sezione specializzata
Non ogni controversia avente ad oggetto un negozio traslativo di partecipazioni sociali è riservato alla competenza della sezione specializzata, ma...

Non ogni controversia avente ad oggetto un negozio traslativo di partecipazioni sociali è riservato alla competenza della sezione specializzata, ma soltanto quel tipo di controversie che hanno un rilievo endosocietario, attingendo all’assetto societario o al funzionamento della struttura societaria. Per configurare la competenza della sezione specializzata in materia d’impresa, anche quando la vicenda trae origine da un negozio traslativo di partecipazioni societarie, la controversia deve, infatti, essere direttamente inerente alla questione societaria e all’esercizio dei diritti scaturenti dalla titolarità di partecipazioni sociali, onde, per meglio dire, deve rendere trasparente il suo fondamento endosocietario, nel senso che la pretesa, ma vieppiù la fonte di essa, traggano titolo dal rapporto di società e dalla conseguente acquisizione dello status socii e alle modalità di estrinsecazione di esso concretamente guardino.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento è inderogabile e immodificabile, anche per ragioni di connessione. Ne deriva che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in caso sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale, è tenuto a separare le due cause, rimettendo quella relativa a quest'ultima domanda dinanzi al tribunale competente, ferma restando nel prosieguo l'eventuale applicazione delle disposizioni in tema di sospensione dei processi.

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Oggetto immediato e mediato del negozio di cessione di partecipazioni
Con riferimento alla cessione di quote societarie, deve distinguersi tra un oggetto immediato della cessione, costituito dalle partecipazioni sociali alienate,...

Con riferimento alla cessione di quote societarie, deve distinguersi tra un oggetto immediato della cessione, costituito dalle partecipazioni sociali alienate, e un oggetto mediato, costituito invece dal patrimonio sociale. Le quote delle società di capitali costituiscono, infatti, beni di secondo grado, in quanto non sono del tutto distinte e separate dai beni compresi nel patrimonio sociale, e sono rappresentative delle posizioni giuridiche spettanti ai soci in ordine alla gestione e alla utilizzazione di detti beni, funzionalmente destinati all'esercizio dell'attività sociale. Ne consegue che i beni compresi nel patrimonio della società non possono essere considerati del tutto estranei all'oggetto del contratto di cessione del trasferimento delle azioni o delle quote di una società di capitali, sia se le parti abbiano fatto espresso riferimento agli stessi, mediante la previsione di specifiche garanzie contrattuali, sia se l'affidamento del cessionario debba ritenersi giustificato alla stregua del principio di buona fede.

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Validità ed efficacia della cessione di quote di s.r.l.
La titolarità della quota di s.r.l. si trasferisce per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato ex art. 1376 c.c....

La titolarità della quota di s.r.l. si trasferisce per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato ex art. 1376 c.c. La forma autentica è richiesta ad regularitatem, al fine di consentire l’iscrizione del trasferimento della titolarità della quota nel registro imprese e la pienezza degli effetti del trasferimento nei confronti della società e dei terzi.

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