Il contratto di cessione delle quote o azioni di una società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale, la quale deve essere intesa come 'bene di secondo grado' rappresentativo dell'intera posizione contrattuale obiettivata e dei diritti e poteri tutti che da essa dipendono, e solo (altro…)
E' legittimo il recesso esercitato dagli eredi del de cuius, sia ex art. 2469, co. 2 c.c. per il mancato gradimento da parte del socio ricorrente, sia ex art. 2473, co. 2 c.c. per la presenza di una clausola statutaria che, fissando il termine della durata della società (costituita nell'anno 2001) nell'anno 2100, equipara in sostanza la fattispecie a quella della società contratta a tempo indeterminato.
Il contratto di compravendita di azioni o quote di società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale -intesa come insieme di diritti, poteri ed obblighi sia di natura patrimoniale sia di natura c.d. amministrativa in cui si compendia lo status di socio- e soltanto quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che la partecipazione rappresenta. Il cessionario, quindi, (altro…)
Quando una società, titolare di una quota di S.r.l., cede la stessa trasferendola in parte a un soggetto e in parte ad un altro, potrà ravvisarsi intestazione fiduciaria in capo a uno dei cessionari qualora risulti provato: che l'altro cessionario fosse già reale proprietario dell'intera quota ceduta; che la società cedente avesse ricevuto dal suddetto proprietario l'incarico di cedere la quota suddetta; che, infine, (altro…)
La partecipazione di uno dei due coniugi in una società a responsabilità limitata, se acquisita in costanza di matrimonio, rientra fra gli acquisti che costituiscono oggetto della comunione legale ai sensi dell'art. 177, co. 1, lett. a), c.c.
La partecipazione sociale va intesa quale posizione contrattuale obiettivata giuridicamente equiparabile ad un bene mobile,
La risoluzione di un contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata, per la quale la legge non prescrive alcuna forma particolare, può avvenire anche con una manifestazione tacita di volontà.
La risoluzione consensuale del contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata, indipendentemente dall'eventuale esistenza di immobili nel patrimonio di questa, non richiede né "ad substantiam" né "ad probationem" la forma scritta, la quale non è necessaria per la validità ed efficacia della cessione tra le parti, bensì soltanto per la sua opponibilità alla società stessa.
La deliberazione di modifica statutaria non è viziata da eccesso di potere o violazione del canone di buona fede contrattuale quando risulta sorretta da argomentazioni ragionevoli, essendo fisiologico alla dinamica sociale, e pertanto irrilevante, il contrasto di opinioni e valutazioni (altro…)