Il patto di prelazione non pregiudica la sfera giuridica del soggetto promettente, che non è tenuto a concludere un contratto con il prelazionario, nè tantomeno (altro…)
Deve essere respinta la domanda diretta ad ottenere la risoluzione del contratto di cessione di quote di s.r.l. per inadempimento del convenuto al pagamento del residuo prezzo e conseguente condanna al ritrasferimento delle quote cedute (altro…)
Il contratto di cessione di quote di s.r.l. va risolto per inadempimento a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione con la quale l'attrice ha inteso avvalersi della clausola risolutiva espressa, non avendo l'acquirente corrisposto (altro…)
Il negozio fiduciario si distingue dalla simulazione assoluta, ove l’effetto traslativo non si produce, per cui non trovano applicazione le limitazioni sulle prove dettate dall’articolo 1417 c.c. (salvo che per la natura dei diritti trasferiti non sia necessaria la forma scritta). (altro…)
La cessione di quote conclusa in violazione di una clausola statutaria che attribuiva ai soci un diritto di prelazione su di esse è senz'altro inopponibile alla società. Ciò nonostante, l’accertamento di tale inopponibilità deve avvenire giudizialmente (altro…)
La cessione di una partecipazione sociale rappresenta una vicenda che riguarda esclusivamente i rapporti tra cedente e cessionario, ai quali la società le cui quote sono trasferite è estranea; pertanto, la clausola statutaria che assegni alla competenza (altro…)
La quota di s.r.l. è bene mobile immateriale e in quanto tale oggetto unitario di diritti, dotato di valore patrimoniale oggettivo (così anche Cass., n. 22361 del 2009; Cass., n. 6957 del 2000; Cass., n. 5494 del 1999). Tra quest'insieme di diritti e doveri non si rinviene (altro…)
Il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 2467 c.c. - necessarie per la postergazione dei finanziamenti erogati dai soci in favore della società - deve essere verificato con riferimento alla «genesi» del finanziamento e alla sua «causa concreta». (altro…)
Nel caso di due giudizi tra le stesse parti che riguardino il medesimo rapporto giuridico, uno dei quali sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. Cass. S.U., 13916/2006; Cass. 24433/2013; nella specie, era intervenuta una sentenza già passata in giudicato che aveva rigettato, in relazione ad un contratto di cessione di quote sociali, le domande di nullità per inesistenza dell'oggetto, di annullamento per errore e dolo, di risoluzione ex art. 1453 c.c. per vendita aliud pro alio, nonché di accertamento di risoluzione ex art. 1456 c.c. Successivamente la società soccombente aveva proposto un secondo giudizio in cui chiedeva che fosse rideterminato il prezzo di cessione delle quote sociali secondo il procedimento previsto dal contratto e che la società venditrice fosse condannata a restituire il prezzo già corrisposto).
Il mancato svolgimento della due diligence e quindi il mancato accertamento del patrimonio netto definitivo alla data di stipula del contratto ai fini della determinazione del prezzo delle quote è da ascrivere totalmente alla società acquirente la quale "imputet sibi" non solo di aver proceduto all'acquisto senza preventivamente effettuare i controlli necessari, ma anche di non essersi avvalsa dei meccanismi contrattuali espressamente previsti per consentire l'accertamento, sia pure ex post, della reale situazione patrimoniale della società le cui quote erano state acquistate.
La cessione di azioni o quote – siano esse di società di capitali o di persone – ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale da essa rappresentata. Pertanto, non è possibile attribuire alcun rilievo – automatico – alla consistenza patrimoniale della società, benché indirettamente desumibile dalla partecipazione sociale, proprio in quanto quest’ultima non attiene all'oggetto del contratto. (altro…)
Con riferimento alle fattispecie di cessione di partecipazioni sociali, rispetto alla quale vige un principio di libertà di forma del negozio e la forma scritta è richiesta solo a fini dell'opponibilità della cessione, l'omessa riproduzione nel contratto definitivo di una clausola presente nel contratto preliminare non comporta (altro…)
In caso di tardivo adempimento alla promessa di trasferimento di quote sociali, il danno da ritardo consiste negli utili che nel corso degli anni l'avente diritto non ha percepito a causa del mancato trasferimento delle quote. (altro…)