E' nulla in quanto avente un oggetto illecito la delibera assembleare tramite cui una s.r.l., a seguito della perdita di oltre un terzo del capitale sociale al disotto del minimo legale, anziché procedere ai sensi dell'art. 2482-ter c.c., immetta valori patrimoniali in modo da elidere contabilmente le perdite (nel caso di specie, l'assemblea aveva deliberato di ripianare le perdite tramite la rinuncia di alcuni soci ad un credito per anticipazioni e imponendo ad un socio un versamento nelle casse della società).
L'art. 2482-ter c.c., di carattere incontestabilmente imperativo, è posto oltre che a tutela dell'interesse dei soci alla parità di trattamento, anche a tutela di quello generale alla capitalizzazione minima degli enti dotati di autonomia patrimoniale perfetta, a bilanciamento dell'irresponsabilità personale dei soci.
La rinuncia ad avvalersi della condizione risolutiva espressa, prevista dal contratto preliminare di trasferimento delle partecipazioni sociali, comportando una modifica contrattuale con rilevante alterazione rispetto al precedente negozio, dev'essere adottata a mezzo di forma scritta. In difetto di una valida modifica contrattuale non si può ritenere che il convenuto abbia rinunciato alla condizione; pertanto, all'avverarsi della stessa, il contratto preliminare stipulato tra le parti dovrà essere dichiarato risolto (cfr. Cass. n. 22662/2015).
La clausola con la quale la società cessionaria di una quota di partecipazione in una terza società si impegna a retrocedere la predetta quota alla società cedente nonché socia della terza società, a fronte della restituzione del corrispettivo pagato, deve intendersi nulla nella parte in cui prevede che la società cessionaria sia anche tenuta a rimborsare alla società cedente la quota parte dei finanziamenti soci erogati da quest'ultima per ripianare le perdite della terza società. In particolare, l'obbligazione della società cessionaria è nulla o per mancanza di causa, in quanto nel momento in cui la società cedente rientra nella titolarità della quota ceduta riceve (pro-parte) - proprio in quanto incorporati nella partecipazione sociale già al momento dell'utilizzo a copertura delle perdite - i finanziamenti appunto utilizzati a tale scopo; oppure è nulla per mancanza dell'oggetto, in quanto reca una prestazione giuridicamente impossibile, cioè appunto la restituzione al socio di una porzione del capitale sociale, in quanto il rimborso dedotto come prestazione ha ad oggetto finanziamenti utilizzati per il ripianamento delle perdite in sede di ricostituzione del capitale e suppone che questi finanziamenti vengano restituiti dalla società ai soci.
E' noto, infatti, che il capitale sociale è indisponibile e che tale connotato ne costituisce aspetto saliente ed inderogabile, finendo per caratterizzare a sua volta innumerevoli aspetti della disciplina delle società di capitali, quali, ad esempio, oltre alla disciplina dei conferimenti e delle riserve, oltre ai casi e alla disciplina della riduzione del capitale, oltre alla disciplina della distribuzione degli utili e della postergazione dei finanziamenti soci, oltre alla disciplina della distribuzione del residuo attivo della liquidazione - istituti tutti che presuppongono i caratteri di effettività ed indisponibilità del capitale sociale - il precetto, la cui effettività è tutt'ora garantita da sanzione penale, costituito dal divieto di restituzione di conferimenti previsto dall'art. 2626 c.c.
La decisione dei soci superstiti della s.r.l. , la cui clausola statutaria di continuazione del rapporto sociale con gli eredi del socio deceduto non specifichi con quale metodo formalizzare la decisione, può essere adottata dai soci superstiti anche per facta concludentia in base ad accordi non formalizzati in via assembleare o con consenso per iscritto; in questo caso il Conservatore del Registro Imprese può iscrivere il trasferimento mortis causa della quota sociale in favore degli eredi senza richiedere la delibera assembleare o il consenso per iscritto dei soci superstiti comprovante la volontà dei soci superstiti di voler proseguire l’attività sociale con gli eredi del socio defunto.
Del tutto condivisibili sono le motivazioni rese in altro analogo giudizio (sentenza n. 8336/2017 del 26 luglio 2017) laddove è affermato che: “la disciplina statutaria riguarda diritti e obblighi intercorrenti tra le parti in conseguenza della titolarità delle quote e in particolare viene ad investire vicende di cessione di quote solo per quanto rilevante ai fini di opponibilità dell’operazione nei confronti della società (tanto che è pacificamente esclusa in giurisprudenza anche una efficacia “reale” delle clausole di prelazione statutarie), laddove la presente controversia riguarda semplicemente l’esecuzione di obblighi nascenti da una ordinaria operazione di compravendita (sia pure di quote sociali) e così di profili che, nel caso di specie, attengono esclusivamente agli interessi privati delle parti contrapposte senza invece alcuna incidenza sull’assetto dei rapporti sociali regolati dallo Statuto”.
La clausola statutaria di prelazione regola il trasferimento delle quote per atto tra vivi al fine evidente di regolamentare l’esercizio del diritto di prelazione in caso di alienazione ed individuare gli atti riconducibili alla categoria di “atti fra vivi” in una logica di favore per l’originaria compagine sociale. Con la conseguenza che tutte le controversie che possano sorgere fra soci (ovvero fra coloro che già fan parte della compagine) in ordine all’esercizio del diritto di prelazione rientrano nella competenza degli arbitri, mentre – come già detto – non attengono al rapporto gestorio le vicende relative all’interpretazione ed esecuzione del contratto di cessione di quote in forza del quale un socio cede la quota di cui è titolare a favore di terzi. Tutte le questioni che sorgono in ordine all’interpretazione ed esecuzione di tale negozio di cessione sfuggono alla cognizione degli arbitri.
Il patto di prelazione non pregiudica la sfera giuridica del soggetto promettente, che non è tenuto a concludere un contratto con il prelazionario, nè tantomeno (altro…)
Deve essere respinta la domanda diretta ad ottenere la risoluzione del contratto di cessione di quote di s.r.l. per inadempimento del convenuto al pagamento del residuo prezzo e conseguente condanna al ritrasferimento delle quote cedute (altro…)
Il contratto di cessione di quote di s.r.l. va risolto per inadempimento a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione con la quale l'attrice ha inteso avvalersi della clausola risolutiva espressa, non avendo l'acquirente corrisposto (altro…)
Il negozio fiduciario si distingue dalla simulazione assoluta, ove l’effetto traslativo non si produce, per cui non trovano applicazione le limitazioni sulle prove dettate dall’articolo 1417 c.c. (salvo che per la natura dei diritti trasferiti non sia necessaria la forma scritta). (altro…)
La cessione di quote conclusa in violazione di una clausola statutaria che attribuiva ai soci un diritto di prelazione su di esse è senz'altro inopponibile alla società. Ciò nonostante, l’accertamento di tale inopponibilità deve avvenire giudizialmente (altro…)
La cessione di una partecipazione sociale rappresenta una vicenda che riguarda esclusivamente i rapporti tra cedente e cessionario, ai quali la società le cui quote sono trasferite è estranea; pertanto, la clausola statutaria che assegni alla competenza (altro…)