Con riguardo alla prova della stipula di accordi involgenti società di capitali e pattuizioni assai complesse, volte al trasferimento di quote di una società straniera a mezzo di una società veicolo appositamente costituita in Italia, non rileva il difetto, di per sé, di un regolamento scritto, essendo il contratto di cessione di partecipazioni un negozio a forma libera, quanto piuttosto della formazione del consenso sulle rispettive obbligazioni.
Il patto di prelazione inserito nello statuto di una società di capitali ed avente ad oggetto l’acquisto delle azioni sociali ha efficacia reale e, in caso di violazione, è opponibile anche al terzo acquirente. A differenza della clausola di prelazione di acquisto di quote sociali contenuta in un patto parasociale che ha effetti obbligatori tra le parti – con conseguente rilievo della sua violazione solo sul piano risarcitorio – quella contenuta nello statuto ha efficacia reale e, in caso di violazione è opponibile anche al terzo acquirente.
Il socio di una società di capitali che lamenti la violazione del suo diritto di prelazione nel caso di vendita di azioni sociali, statutariamente previsto, non può limitarsi a dimostrare in giudizio l’esistenza del suddetto patto, ma deve anche allegare e provare che dalla violazione è derivata una lesione del suo interesse a rendersi acquirente delle azioni trasferite a terzi, perché l’interesse del socio pretermesso non consiste nel mero rispetto del procedimento di cessione. L’interesse ad agire, in termini generali, costituisce, infatti, una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l’azione, e s’identifica nell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice. In particolare, nell’azione di mero accertamento, esso presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all’interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un’illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza.
In linea generale, non può dirsi che la clausola di prelazione abbia di per sé la funzione di evitare ai soci non cedenti di vedere entrare soggetti non graditi nella compagine, potendo questo essere solo un effetto secondario della loro scelta di acquistare. Tuttavia, può accadere che lo statuto sociale valorizzi l’aspetto relativo al soggetto acquirente, precisando che la comunicazione al prelazionario debba contenere il nome dell’acquirente. In tali casi, la menzione del soggetto acquirente “o di società a lui riferibile” è indicazione sufficiente e sulla quale può formarsi un valido assenso del prelazionario, in quanto la limitata incertezza sul soggetto acquirente è subita allo stesso modo dai promittenti venditori.
Qualora l'atto di cessione di quote di s.r.l. contenga la costituzione in favore del cedente di un pegno sulle partecipazioni cedute a garanzia della somma dovuta dal cessionario, con l'impegno del cedente a cancellare il pegno all'atto del pagamento, il cessionario non può adempiere all'obbligazione con una modalità diversa da quella prevista espressamente dalle parti.
Una garanzia fideiussoria prestata nell'ambito di un contratto preliminare a favore della società cessionaria conserva un'efficacia inter partes anche qualora non compaia nel successivo atto di cessione, a condizione che non consti alcun atto, contrario o incompatibile, che possa ritenersi aver avuto l'effetto di liberare il garante dalla garanzia prestata. Allo stesso modo, non può ritenersi che una garanzia personale sia implicitamente sostituita da un pegno concesso sulle partecipazioni acquistate, se la costituzione di tale garanzia reale era stata già pattuita sin dall'atto preliminare.
Al diritto del cedente di riacquistare dal cessionario la quota ceduta della S.r.l., pattuito dalle parti nella scrittura privata di cessione di quota, corrisponde l’obbligazione del cessionario di ritrasferire la quota societaria ove richiesto nel termine. Se il cedente comunica entro il termine la volontà di esercitare il diritto di riacquisto, invita il cessionario a comparire in giorno e ora fissati avanti a notaio per l’atto di trasferimento e provvede altresì a corrispondere l’importo pattuito nel contratto originario, il cessionario che non accetta di porre in essere l’atto di retrocessione della quota acquistata è inadempiente e sussiste perciò il diritto del cedente di chiedere ed ottenere dal Tribunale la pronuncia di una sentenza ex art. 2932 c.c. che tenga luogo dell’atto di retrocessione.
Le ipotesi legali di recesso dei soci di s.r.l., previste dall’art. 2473 c.c., sono da considerarsi inderogabili e non sopprimibili dall’autonomia privata.
L’introduzione all’interno dello statuto sociale di una previsione che imponga la gratuità di tutti i finanziamenti concessi dai soci in occasione di un eccessivo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto societario costituisce un’ipotesi di mutamento significativo dell’oggetto e delle norme di funzionamento societario e, pertanto, legittima il recesso ex art. 2473 c.c.
Legittima altresì il recesso ex art. 2473, comma 2, c.c. una modifica statutaria che renda la durata della società superiore alla vita media di un essere umano. Il parametro della vita media deve valutarsi, caso per caso, in considerazione dell’età anagrafica del socio interessato a recedere.
Quanto ai termini e alle modalità per l’esercizio del recesso, l’art. 2473 c.c. non detta regole precise in merito e la relativa regolamentazione deve, pertanto, intendersi rimessa all’autonomia statutaria.
In assenza di una specifica disciplina statutaria, non possono applicarsi in via analogica le disposizioni dettate in materia di società per azioni, poiché la disciplina del recesso nell’ambito delle s.r.l., quanto a presupposti e finalità, non risponde alla medesima ratio del recesso nelle s.p.a.
Di conseguenza, nel caso in cui lo statuto non determini i tempi per l’esercizio del recesso, non si dovrà fare riferimento al termine di 15 giorni indicato dall’art. 2437-bis c.c. in materia di s.p.a., ma ai principi di diritto comune, riguardanti l’interpretazione e l’esecuzione del contratto secondo buona fede ex art. 1375 c.c.
Ne deriva che il termine per l’esercizio del recesso dovrà essere determinato in base al caso concreto. Il giudice di merito dovrà valutare di volta in volta le concrete modalità del suo esercizio e, in particolare, la congruità del termine entro il quale il recesso è stato esercitato, tenuto conto della pluralità degli interessi coinvolti [nel caso di specie, è stato ritenuto tempestivo il recesso esercitato entro 30 giorni dalla data in cui il socio è venuto a conoscenza della delibera che legittima il recesso].
Nei rapporti tra le parti, in forza del principio di libertà delle forme, la cessione di quota di s.r.l. è valida ed efficace in virtù del semplice consenso manifestato dalle stesse, non richiedendo la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem. La forma di cui all’art. 2470 c.c. rileva solo ai fini dell’opponibilità nei confronti della società. Ne deriva che, in presenza di un contratto di opzione di acquisto di quote di una s.r.l., che conferisca ad una parte la facoltà di accettare la proposta di vendita formulata dalla controparte, il momento del definitivo effetto traslativo è segnato dall’accettazione dello stipulante, non essendo richiesta né l’adozione di una forma particolare né la stipulazione con un unico atto di cessione ed in un unico contesto temporale [nel caso di specie, due soci titolari dell’intero pacchetto societario avevano espresso chiaramente una volontà di dismissione della propria quota in contrasto con l’esercizio del diritto di prelazione sulla quota dell’altro].
Il contratto con cui le quote societarie cedute sono trattenute in garanzia con facoltà di ripristino della situazione pregressa nell’ipotesi di pagamento del debito, pur non integrando direttamente un patto commissorio, vietato dall’art. 2744 c.c., presenta una causa concreta in violazione di tale norma.
Le quote societarie sono equiparate a beni mobili sicché per ritenerle validamente acquisite in forza della disciplina degli acquisti a non domino occorre fornire la prova della buona fede del percettore.
L’atto di vendita di partecipazioni societarie in violazione del diritto di prelazione statutariamente previsto, realizzando un inadempimento ad una norma contrattuale, e non una violazione di legge, non comporta l’annullabilità né, tanto meno, la nullità dell’atto, ma solo la sua inefficacia nei confronti della società e dei soci pretermessi, con conseguente inopponibilità dell’acquisto nei confronti (solo) dei medesimi e, dunque, con incapacità dell’acquisto a fungere da titolo per l’esercizio di alcun diritto sociale. In applicazione di tale principio, deve affermarsi che, pur in presenza di una violazione statutaria, la cessione delle partecipazioni sociali nei rapporti interni fra socio cedente e terzo cessionario mantiene piena efficacia, in quanto atto valido e vincolante inter partes.
Grava sul convenuto cedente l’onere di provare di aver correttamente adempiuto agli obblighi informativi imposti dallo statuto, fornendo riscontro circa l’avvenuta corretta denuntiatio in favore di soci e amministratori.