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Iscrizione nel Registro delle Imprese e azione di rivendica di quote
L’iscrizione nel Registro delle Imprese relativamente ai diritti sulle quote non ha, in generale, capacità costitutiva, ma solo funzione pubblicitaria:...

L'iscrizione nel Registro delle Imprese relativamente ai diritti sulle quote non ha, in generale, capacità costitutiva, ma solo funzione pubblicitaria: il suo contenuto non forma, né, tantomeno, condizione, né, ancora, esclude gli effetti degli atti di costituzione o trasferimento dei diritti sulle quote, o delle sentenze che le riguardino. Invero, solo ex art. 2470, comma 3, c.c., in caso di più acquisti dal medesimo dante causa, l'iscrizione prioritaria segna la prevalenza, sempre ove fatta in buona fede.

Nella prospettiva della rivendica, il soggetto rivendicante è onerato dal comprovare, in modo completo, la provenienza del proprio diritto, non essendo bastevole affermare di aver acquistato dopo la data alla quale era stata accertatala proprietà di un soggetto diverso dal proprio dante causa; in particolare, è necessario provare una provenienza non viziata, ex art. 1154 c.c.

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Sulle clausole di garanzia nei contratti di cessione quote
Nel caso due distinti atti di cessione delle medesime quote, in progressione temporale, è valida la previsione contrattuale con la...

Nel caso due distinti atti di cessione delle medesime quote, in progressione temporale, è valida la previsione contrattuale con la quale il cedente (della seconda cessione, nonché acquirente della prima cessione) prevede che i cessionari non subentrano nella garanzia per le sopravvenienze passive già prestata dal proprio dante causa e che la garanzia prestata nello stesso atto è del tutto autonoma e indipendente da quella ricevuta in sede di primo acquisto, benché relativa alle eventuali sopravvenienze passive della gestione precedente al primo atto di cessione quota (cui parte cedente non ha ovviamente preso parte).

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Difetto di legittimazione del socio non iscritto nel registro imprese
Nella società a responsabilità limitata, la qualità di socio e l’esercizio dei relativi diritti nei confronti della società presuppongono l’iscrizione...

Nella società a responsabilità limitata, la qualità di socio e l'esercizio dei relativi diritti nei confronti della società presuppongono l'iscrizione del Registro delle imprese, sicché, in mancanza di tale iscrizione, il soggetto che si assume socio non è legittimato a impugnare le delibere assembleari né a far valere l'invalidità degli atti societari per mancata partecipazione al procedimento decisionale.

L'eventuale accertamento postumo della qualità di socio di chi non abbia partecipato all'approvazione di determinate delibere assembleari non può operare con effetto retroattivo in ordine alla legittimazione a partecipare alla adozione delle delibere impugnate, né può comportare in alcun caso l'invalidità.

Le delibere assembleari eventualmente assunte con il voto determinante di soci in conflitto di interesse sono valide, salva la possibilità di impugnare dette delibere, entro un termine perentorio, nel caso siano idonee a recare un danno alla società.

L'iscrizione nel Registro delle imprese dell’atto di trasformazione societaria preclude in modo assoluto la declaratoria di invalidità della trasformazione stessa, anche in presenza di vizi procedimentali o sostanziali, restando salva esclusivamente l’azione risarcitoria o l’esercizio del diritto di recesso.

Il procedimento di rendiconto disciplinato dagli artt. 263 c.p.c. ss. è fondato sul presupposto dell'esistenza dell'obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, nella altrui e nella propria; come tale, esso si ricollega all'esistenza di un rapporto di natura sostanziale, si instaura a seguito di domanda di rendiconto proposta in via principale o incidentale e si sviluppa come un giudizio di cognizione di merito, sia pure speciale, il cui atto terminale può essere un'ordinanza non impugnabile del giudice istruttore, in caso di accettazione del conto, ovvero, in caso contrario, una sentenza (se del caso parziale quando trattasi di procedimento promosso in via incidentale) avente attitudine ad acquisire efficacia di giudicato sul modo di essere della situazione sostanziale inerente l'obbligo di rendiconto, e ciò o in via esclusiva, o in via strumentale, rispetto ad altra situazione costituente il diritto principale cui si ricollega l'obbligo di rendiconto. Pertanto, in presenza di una controversia in ordine alla situazione o al negozio a cui si fa discendere l'obbligo di rendiconto, l'ordine del giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dall'accertamento dell'esistenza di detta situazione o negozio, che ne costituiscono la base imprescindibile.

Nella società a responsabilità limitata, i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di ottenere informazioni sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare la documentazione sociale, ma non hanno diritto al rendiconto della gestione, la cui funzione è assolta dall’approvazione del bilancio.

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Divergenza tra il prezzo dichiarato nel preliminare e nel definitivo di contratto di cessione di quote
Ove alla stipula di un contratto preliminare segua, ad opera delle stesse parti, la conclusione del contratto definitivo, quest’ultimo costituisce...

Ove alla stipula di un contratto preliminare segua, ad opera delle stesse parti, la conclusione del contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina, con riguardo alle modalità e condizioni, anche se diversa da quella pattuita con il preliminare, configura un nuovo accordo intervenuto tra le parti e si presume sia l'unica regolamentazione del rapporto da esse voluta. Tale presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova - che deve risultare da atto scritto ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili - di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenuti nel preliminare, sopravvivono al contratto definitivo.
La prova della simulazione è assoggettata, nei rapporti tra le parti, ai limiti di cui all’art. 1417 cc e pertanto deve essere offerta per iscritto, tramite una scrittura dalla quale emerga la reale volontà delle parti, non essendo dunque ammessa la prova della simulazione per testi o per presunzioni. In particolare, la controdichiarazione o accordo simulatorio è il necessario elemento di collegamento tra situazione apparente e situazione reale e consente di stabilire quale sia l'intento pratico perseguito dai soggetti: se esso cioè si limiti alla creazione di una finzione di atto (simulare, infatti, significa fingere) o se esso lasci residuare un diverso ed effettivo impegno negoziale; si descrive, pertanto, la simulazione come procedimento complesso. La controdichiarazione costituisce dunque un atto di riconoscimento o di accertamento scritto che, non avendo di per sé carattere dispositivo ovvero negoziale e non facendo parte del procedimento simulatorio come elemento essenziale, può non essere coeva all'atto simulato, e può altresì provenire dalla sola parte contro il cui interesse è redatta e che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione. La controdichiarazione svolge dunque la funzione di provare la divergenza tra la volontà realmente perseguita dalle parti e quella manifestata esteriormente e, conseguentemente, di ricostruire la volontà reale e quella apparente. La simulazione (assoluta o relativa) di un contratto può anche risultare da un atto scritto anteriormente formato, purché sia in concreto accertato che l'intento simulatorio si è successivamente mantenuto e sussisteva nel momento della stipulazione del contratto cui la simulazione si riferisce [nella specie il Tribunale ha ritenuto che il preliminare, che indicava un prezzo di cessione più alto di quello indicato nel contratto definitivo, non valesse quale controdichiarazione, non contenendo alcun riferimento al fatto che le parti, nel successivo contratto definitivo, avrebbero dichiarato un prezzo diverso, da considerarsi solo apparente, né le parti avevano precisato che la volontà effettiva dovesse ritenersi quella indicata nel contratto preliminare antecedente].

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L’interpretazione delle clausole di opzione put e call inserite nei contratti di cessione di partecipazioni sociali
Nell’ambito dei contratti di cessione delle partecipazioni sociali, è consueto prevedere un diritto di opzione call a favore del cedente...

Nell’ambito dei contratti di cessione delle partecipazioni sociali, è consueto prevedere un diritto di opzione call a favore del cedente ed un diritto di opzione put a favore del cessionario, al verificarsi di determinate condizioni. Tali diritti di opzione previsti dai contraenti devono essere interpretati - al pari del contratto - avvalendosi dei consueti criteri ermeneutici di cui all'art. 1362 c.c. s.s., con particolare riguardo all’intenzione dei contraenti - comprensiva del comportamento complessivo dagli stessi tenuto dalla fase di formazione ed seguito della conclusione del contratto - ed al raccordo sistematico tra le clausole del contratto in chiave teleologica, nonché alla buona fede, quale insieme di regole comportamentali di lealtà e correttezza, il tutto tenendo altresì in considerazione la causa concreta del contratto.

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Pubblicità del trasferimento delle quote di s.r.l. e legittimazione all’esercizio dei diritti sociali
È dall’espletamento delle formalità pubblicitarie legate all’iscrizione nel registro Imprese (adempimento che sostituisce l’iscrizione a libro soci, soppresso dall’art 16,...

È dall’espletamento delle formalità pubblicitarie legate all’iscrizione nel registro Imprese (adempimento che sostituisce l’iscrizione a libro soci, soppresso dall’art 16, comma 12 quater, del DL 29.10.2008 n. 185, aggiunto in sede di conversione dalla L. n. 2/2009) che l’acquirente delle partecipazioni sociali può ritenersi legittimato ad esercitare i propri diritti di socio. La pubblicità dei trasferimenti delle quote di s.r.l. riveste carattere imperativo e, dunque, non ammette equipollenti. Il socio che non abbia iscritto nel registro il trasferimento delle quote non può esercitare i diritti sociali, ad esempio di voto o agli utili, e il deposito per l'iscrizione o l'iscrizione stessa non possono essere surrogati dalla conoscenza che la società abbia avuto dell'intervenuto acquisto della quota, come invece possibile in via generale per l’opponibilità ai terzi dei fatti non iscritti al RI, ai sensi dell’art. 2193 c.c. L’iscrizione al Registro delle Imprese non ha tuttavia efficacia sanante di eventuali vizi dell’atto di trasferimento tra vivi o a causa di morte.

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Sequestro giudiziario di quote sociali: presupposti
Il sequestro giudiziario delle quote sociali non può essere disposto quando l’obbligo di trasferimento delle stesse non sia attualmente efficace,...

Il sequestro giudiziario delle quote sociali non può essere disposto quando l’obbligo di trasferimento delle stesse non sia attualmente efficace, in quanto subordinato all’avveramento di condizioni sospensive non ancora verificatesi.

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Cessione di quota in spregio alla prelazione statutaria: effetti e rimedi
La violazione da parte del socio di una società a responsabilità limitata della clausola statutaria che prevede il diritto di...

La violazione da parte del socio di una società a responsabilità limitata della clausola statutaria che prevede il diritto di prelazione degli altri soci in caso di cessione, totale o parziale, della quota, non comporta la nullità del trasferimento, né il diritto del socio pretermesso di riscattare la partecipazione presso il cessionario.

Tale violazione determina, invece, l’inefficacia della cessione e legittima rimedi risarcitori in favore del socio pretermesso secondo le regole generali sull’inadempimento, nonché la facoltà della società di negare all’acquirente l’iscrizione nel libro dei soci, posto che l’osservanza della prelazione costituisce condizione per l’efficace acquisto della qualità di socio.

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Effetti dell’iscrizione nel Registro delle Imprese delle vicende circolatorie di quote di srl
L’art. 2470 c.c. dispone che il trasferimento delle partecipazioni abbia effetto di fronte alla società solo dal momento del deposito...

L’art. 2470 c.c. dispone che il trasferimento delle partecipazioni abbia effetto di fronte alla società solo dal momento del deposito dell'atto di trasferimento al Registro Imprese, che, nel caso di trasferimento tra vivi, avviene con deposito dell’atto con sottoscrizione autenticata e, in caso di trasferimento mortis causa, avviene, ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell’art. 2470 c.c., a richiesta dell’erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l’annotazione nel libro soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni. L’art. 2470 c.c. è una norma imperativa tesa a garantire le esigenze di certezza e trasparenza delle vicende circolatorie traslative della titolarità della quota sociale e la conoscenza della compagine sociale, sotto il profilo della titolarità della quota, ai fini della corretta individuazione del soggetto legittimato all’esercizio dei diritti sociali nell’ambito endo-societario, ed in particolare, all’esercizio del potere di voto in assemblea. Pertanto, a prescindere dal momento in cui si sia prodotto l’effetto traslativo fra le parti o dalla conoscenza che ne avesse l’organo sociale, nei rapporti endo-societari e ai fini dell’opponibilità alla società medesima rileva solo l’iscrizione del trasferimento nel Registro delle Imprese. La disciplina dell’art. 2470 c.c. comma 1 c.c., in quanto ispirata da esigenze di trasparenza e certezza delle situazione dominicali o organizzative connesse alla partecipazione sociale e genericamente riferita all’effetto del “trasferimento della partecipazione sociale” nei confronti della società, va interpretata estensivamente, dovendosi così ricomprendere tra i “trasferimenti” tutte le vicende della quota sociale traslative o costitutive, volontarie o forzose, che incidano con carattere di realità sulla disponibilità della partecipazione e sull’esercizio dei diritti ad essa connessi, oltre che tutte le vicende della partecipazione che, comunque, ammettano all’esercizio dei diritti sociali un soggetto diverso dal titolare. Una interpretazione siffatta della norma appare, infatti, funzionale alle esigenze di pubblicità e certezza delle vicende delle partecipazioni sociali che incidono sensibilmente sull’organizzazione dell’ente.

[nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che l’omessa iscrizione nel Registro Imprese della nomina, da parte del Tribunale francese, con decisione automaticamente riconosciuta nel nostro ordinamento senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare, del mandataire successoral - figura per la quale non è previsto analogo istituto nel diritto interno - implica la non opponibilità alla società della vicenda circolatoria e conseguentemente l'impossibilità dell’esercizio da parte del mandatarie successoral dei relativi diritti sociali].

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Responsabilità illimitata del socio unico di srl: presupposti
I presupposti della responsabilità illimitata del socio unico di srl sono costituiti ex art. 2462 cc dallo stato di insolvenza,...

I presupposti della responsabilità illimitata del socio unico di srl sono costituiti ex art. 2462 cc dallo stato di insolvenza, dall’unipersonalità, dalla mancata esecuzione dei conferimenti ovvero della pubblicità prevista dall’art. 2470 cc. Il requisito dell’insolvenza non è tanto da intendersi come insolvenza fallimentare, ma piuttosto è riconducibile a tutti i casi in cui il patrimonio sociale risulti insufficiente per il soddisfacimento dei debiti. La pubblicità dell’unipersonalità, da eseguirsi secondo la disciplina dell’art. 2470, IV comma cc da parte dell’amministratore o in via alternativa dal socio unico entrante, ha natura costitutiva, in quanto è l’adempimento pubblicitario che determina la limitazione di responsabilità.

Il presupposto per accedere al beneficio della responsabilità limitata consiste nel deposito per l’iscrizione nel registro imprese di una dichiarazione contenente la segnalazione dell’unipersonalità con i dati del soggetto che subentra nella titolarità dell’intera partecipazione. L’inosservanza delle formalità pubblicitarie di cui all’art. 2470 cc comporta la responsabilità illimitata dell’unico socio per le obbligazioni sorte durante il periodo di unipersonalità.

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Condizioni sospensive e termine: proroga, rinuncia e finzione ex art. 1359 c.c.
È pacifico il principio secondo cui, nel caso in cui una condizione sia costituita da un evento incerto sia nell’an...

È pacifico il principio secondo cui, nel caso in cui una condizione sia costituita da un evento incerto sia nell'an che nel quando, le parti possono concordare un limite temporale riguardo al suo verificarsi, per non lasciare indefinitamente nell'incertezza l'efficacia del contratto, e sono abilitate a porre tale limite nell'interesse esclusivo di una di esse, nonchè a rinunciare a farlo valere, anche con comportamenti concludenti. Pertanto nell’accordo per la proroga del termine, o anche nel tollerato superamento del termine, non può ravvisarsi alcuna rinuncia delle condizioni laddove parte attrice valorizza il comportamento adottato dalla promittente venditrice di adoperarsi per favorire l’avveramento delle condizioni anche dopo la scadenza del termine.

Affinché possa operare la finzione di cui all'art. 1359 c.c., spetta alla parte interessata la prova che l'altra parte abbia impedito il verificarsi della condizione, in quanto, qualora l'acquisto di un diritto dipenda da un evento futuro e incerto rimesso al comportamento volontario di una delle parti, il suo adempimento è elemento costitutivo della fattispecie negoziale attributiva del diritto.

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Responsabilità dell’amministratore e tutela cautelare
Il sequestro conservativo può essere disposto nei confronti dell’amministratore quando, sulla base di elementi indiziari gravi e concordanti, emerga una...

Il sequestro conservativo può essere disposto nei confronti dell’amministratore quando, sulla base di elementi indiziari gravi e concordanti, emerga una responsabilità per mala gestio desumibile dall'omesso versamento di imposte e contributi, dalla dissipazione del patrimonio sociale e dalla prosecuzione dell’attività nonostante la perdita del capitale, nonché il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale del creditore.

In presenza di irregolare tenuta delle scritture contabili o di impossibilità di ricostruire attendibilmente la situazione patrimoniale della società, il danno imputabile all’amministratore può essere determinato in via presuntiva, ai sensi dell’art. 2486, comma 3, c.c., in misura pari alla differenza tra attivo e passivo risultante dalla procedura.

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