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Responsabilità dell’amministratore, che abbia stipulato un contratto in conflitto d’interessi, per il danno patito dalla società nell’ambito di transazione riguardante tale contratto
Qualora in forza di una transazione la società riceva meno di quanto avrebbe potuto pretendere a titolo di restituzione, l’amministratore...

Qualora in forza di una transazione la società riceva meno di quanto avrebbe potuto pretendere a titolo di restituzione, l’amministratore che sia responsabile del cattivo esito dell’operazione oggetto della transazione (avendo, nella specie, stipulato un contratto in conflitto d'interessi) risponde a titolo di danno della differenza tra la somma che avrebbe dovuto essere restituita e la somma determinata in sede di transazione.

In particolare, se la responsabilità dell’amministratore deriva dall’aver agito in conflitto di interessi, per essere stato amministratore unico di una società e membro dell’organo amministrativo dell’altra nel momento in cui le due società compivano l’operazione oggetto della transazione, allora non potrà dichiarare di voler profittare ex art. 1304 c.c. della transazione nei confronti della società che ha ricevuto meno di quanto avrebbe potuto ricevere a titolo di restituzione. Infatti, mentre la società che ha effettuato il pagamento transattivo ha adempiuto un’obbligazione di carattere restitutorio, quella gravante sull’amministratore è un’obbligazione risarcitoria. Non c’è, dunque, alcuna solidarietà rilevante ai fini di cui all’art. 1304 c.c. tra la società che paga a titolo transattivo e l’amministratore che ha effettuato l’operazione alla base della transazione. Invece l’obbligazione gravante sull’amministratore sorge proprio a seguito della transazione e il danno si estrinseca nella differenza tra l’ammontare che avrebbe dovuto essere restituito e la somma concordata tra le parti che hanno sottoscritto la transazione.

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Preventiva informazione sul valore di liquidazione delle azioni in caso di delibera legittimante il recesso e abuso di maggioranza
Ai sensi dell’art. 2437-ter il socio, avente diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso, ha diritto...

Ai sensi dell’art. 2437-ter il socio, avente diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso, ha diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l’assemblea avente all’ordine del giorno le delibere all’esito delle quali è consentito il recesso del socio. (altro…)

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Sindacabilità delle decisioni del consiglio di amministrazione di SRL
Deve ritenersi condivisibile l’orientamento, che è prevalente in dottrina e giurisprudenza, della sindacabilità delle decisioni del consiglio di amministrazione anche...

Deve ritenersi condivisibile l’orientamento, che è prevalente in dottrina e giurisprudenza, della sindacabilità delle decisioni del consiglio di amministrazione anche nelle società a responsabilità limitata. I componenti del consiglio di amministrazione assenti o dissenzienti possono impugnare le delibere nei modi e nei termini di cui all’art. 2388 c.c., in quanto il mancato rinvio all’art. 2388 cod. civ. rappresenta una lacuna del legislatore, atteso che l’art. 2388 c.c. è espressione di un principio generale di sindacabilità - ad iniziativa degli amministratori assenti o dissenzienti ovvero dei soci - delle decisioni dell’organo amministrativo di società di capitali contrarie alla legge e allo statuto.

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Rilevanza dell’abuso della maggioranza ai fini dell’invalidità di una delibera assembleare e procedura competitiva per la vendita dell’azienda
L’abuso del diritto di voto si configura allorquando il socio eserciti consapevolmente il suo diritto di voto in modo tale...

L'abuso del diritto di voto si configura allorquando il socio eserciti consapevolmente il suo diritto di voto in modo tale da ledere le prerogative degli altri soci senza perseguire alcun interesse sociale, in violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nell’esecuzione del contratto sociale, mentre il conflitto di interessi presuppone, come anche previsto dall'art. 2373 c.c. e dall'art. 2475 -ter c.c., un conflitto di interessi tra il socio e la società che si risolva nell’adozione di una decisione dannosa per l’ente. L’abuso della maggioranza presuppone, dunque, un conflitto fra soci e l’esercizio del diritto di voto in assemblea da parte del socio di maggioranza con lo scopo di ledere l’interesse degli altri soci senza che vi sia alcun interesse sociale all’adozione della deliberazione [nella specie il Tribunale esclude la sussistenza di un abuso di maggioranza per una delibera assembleare che ha deciso di offrire in vendita l'azienda al miglior offerente su base d'asta, escludendo così la possibilità di configurazione logica dell’abuso dei soci di maggioranza che presuppone la realizzazione, attraverso l’adozione della delibera assembleare, di una situazione ingiustificata di vantaggio per il gruppo di maggioranza a scapito del socio di minoranza].

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Chiarimenti in tema di litisconsorzio necessario, diritti di partecipazione ex art. 2437 c.c., distribuzione degli utili e abuso di maggioranza
Ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario solo allorquando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera...

Ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario solo allorquando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti che ne siano partecipi, sicché la decisione richiesta sarebbe altrimenti inidonea a spiegare i propri effetti e, cioè, inutiliter data, il che dev’essere oggetto di verifica in base alle domande giudiziali proposte, cosicché non sussiste un’ipotesi di litisconsorzio necessario quando il convenuto non propone domanda riconvenzionale avente ad oggetto la pretesa situazione plurisoggettiva.

 

In tema di recesso dalla società di capitali, l’espressione “diritti di partecipazione” di cui all’art.2437, 1°c., l. g), c.c., deve rimanere nell’ambito di un’interpretazione restrittiva della norma tesa a non incrementare a dismisura le cause che legittimano l’uscita dalla società, cosicché essa comprende, tra i diritti patrimoniali che derivano dalla partecipazione, quelli afferenti alla percentuale dell’utile da distribuire in base allo Statuto e attinenti alla modifica di una clausola statutaria direttamente riguardante la distribuzione dell’utile di esercizio che influenzi in negativo i diritti patrimoniali dei soci prevedendo l’abbattimento della percentuale ammissibile di distribuzione, in considerazione dello specifico aumento della percentuale da destinare a riserva.

 

La decisione dell’assemblea sulla distribuzione degli utili può riguardare solo l’an ed il quantum, non le modalità di ripartizione e la relativa tipologia che devono essere stabilite ex ante dallo Statuto sociale (o, nel silenzio di questo, secondo proporzionalità), perché altrimenti si lederebbe un diritto individuale del socio.

 

Sussiste abuso di maggioranza, in pratica, di fronte alla consapevole e fraudolenta attività del socio di maggioranza volta al perseguimento dell’unico fine di trarre un vantaggio personale a danno degli altri azionisti che si concreta, quindi, nell’inosservanza del dovere di correttezza e buona fede di cui agli art.1175 e 1375 c.c., rendendo annullabile la delibera adottata. Si tratta, quindi, di deliberazioni formalmente consentite dalla norma, ma invalide per violazione di clausole generali (appunto, i principi di correttezza e buona fede) che, come tali, risultano residuali rispetto a fattispecie tipiche.

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Annullamento del contratto ai sensi dell’art. 2475-ter c.c. e nozione di “conflitto di interessi” dell’amministratore
Sussiste “conflitto di interessi” quando l’amministratore persegue una finalità contrapposta e inconciliabile con quella della società rappresentata, di guisa che...

Sussiste “conflitto di interessi” quando l’amministratore persegue una finalità contrapposta e inconciliabile con quella della società rappresentata, di guisa che all’utilità conseguita o conseguibile da quest’ultimo, per sé medesimo o per conto del terzo, segua, o possa seguire, il danno della società rappresentata; e l’esistenza di un conflitto di interessi tra la società ed il suo amministratore dev’essere accertata in concreto sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità di interessi di cui sono portatori rispettivamente, la società ed il suo amministratore, non essendo a tal fine sufficiente neanche la mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle contrapposte parti contrattuali.

Ai fini dell’applicazione dell’art. 2475 ter c.c. occorre dunque, innanzitutto, che l’amministratore sia portatore per conto proprio o di terzi di un interesse la cui soddisfazione comporti necessariamente il sacrificio dell’interesse della società. 

 

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Annullabile il contratto stipulato dall’amministratore di s.r.l. per la compravendita, in favore dei suoi parenti, di un immobile della società ove il bene sia venduto ad un prezzo inferiore a quello di mercato
Nell’azione di annullamento del contratto concluso dall’amministratore in conflitto di interessi con la società rappresentata , affinché sussista il predetto...

Nell'azione di annullamento del contratto concluso dall'amministratore in conflitto di interessi con la società rappresentata , affinché sussista il predetto conflitto quale causa di annullamento ai sensi dell'art. 2475-ter, comma 1 c.c., è necessario che il rappresentante persegua interessi personali (o anche di terzi) inconciliabili con quelli del rappresentato, cosicché all'utilità conseguita o conseguibile dal rappresentante segua, o possa seguire, il danno del rappresentato.

Il rapporto d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante deve essere dimostrato - non in modo astratto o ipotetico ma - con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro; deve essere inoltre riscontrabile al momento perfezionativo del contratto, restando irrilevanti evenienze successive eventualmente modificative dell'iniziale convergenza di interessi.

In caso di contratto di compravendita concluso dall'amministratore per l'alienazione di un bene immobile della società rappresentata, costituiscono elementi indiziari utili a suffragare la sussistenza di un conflitto di interessi rilevante ai sensi dell'art. 2475-ter c.c. il considerevole divario tra il valore di mercato del bene venduto dal rappresentante e il prezzo pagato dall'acquirente, nonché la comunanza di interessi tra l'amministratore e terzo, fondata su rapporti parentali.

Poiché l'effetto tipico della rappresentanza negoziale è la produzione di effetti esclusivamente nella sfera giuridica del rappresentato, l'azione di annullamento di cui all'art. 2475-ter, comma 1 c.c. non riguarda i rappresentati bensì solo le parti sostanziali del rapporto contrattuale. Ne discende che l'amministratore che abbia agito in conflitto di interessi con la società rappresentata è carente di legittimazione passiva ed è privo dell'interesse a contraddire sulla domanda volta ad ottenere la caducazione degli effetti del contratto tra rappresentato e terzo, tranne nel caso in cui il rappresentato agisca per il risarcimento de danni nei confronti del procurator che abbia abusato dei suoi poteri rappresentativi.

(Nel caso di specie, il Tribunale di Cagliari ha preliminarmente dichiarato la carenza di legittimazione passiva dell'amministratore convenuto che aveva concluso il contratto di compravendita per l'alienazione di un bene della società rappresentata e, ritenendo fondate le domande della società attrice, ha annullato il predetto contratto ai sensi dell'art. 2475-ter c.c., dovendosi ritenere dimostrato il conflitto di interessi sulla base del rapporto di parentela intercorrente tra l'amministratore e le controparti contrattuali e del considerevole divario tra il valore di mercato del bene venduto e il corrispettivo stabilito nel contratto).

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Conflitto di interessi ex art. 2475-ter c.c.; responsabilità degli amministratori ed onere della prova; risoluzione ex art. 1453 c.c. e risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c.
Ai fini del conflitto di interessi, ex art. 2475-ter c.c., quale causa di annullamento del contratto concluso dal rappresentante legale...

Ai fini del conflitto di interessi, ex art. 2475-ter c.c., quale causa di annullamento del contratto concluso dal rappresentante legale della società, è necessario che costui persegua interessi propri suoi personali (od anche di terzi) inconciliabili con quelli del rappresentato, così che, all’utilità conseguita o conseguibile dal rappresentante per sé medesimo o per il terzo, segua o possa seguire il danno del rappresentato. L'esistenza di un conflitto d’interessi tra la società ed il suo amministratore, ai fini dell’annullabilità del contratto, deve essere accertata (altro…)

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Azione di responsabilità promossa dal socio di S.r.l.
Il socio di s.r.l. che ai sensi dell’art. 2476 c.c. agisce per far ottenere alla società il risarcimento del danno...

Il socio di s.r.l. che ai sensi dell'art. 2476 c.c. agisce per far ottenere alla società il risarcimento del danno patito deve essere considerato sostituto processuale.

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Cessione di quote di s.r.l.: inapplicabilità della regola del possesso vale titolo
Non appare applicabile la regola cd. del “possesso vale titolo”, sancita dall’art. 1153 c.c. nell’ipotesi di cessione di quote di...

Non appare applicabile la regola cd. del “possesso vale titolo”, sancita dall’art. 1153 c.c. nell'ipotesi di cessione di quote di s.r.l. posta in essere dal falsus procurator. A riguardo, con riferimento alla analoga fattispecie dell’usucapione abbreviata, (altro…)

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Azione di responsabilità degli amministratori di s.r.l. esercitata dal curatore fallimentare e giudicato penale, prova dell’indebita sottrazione di denaro dalle casse sociali, clausole statutarie sui compensi degli amministratori e conflitto d’interessi
Qualora il curatore fallimentare non abbia trasferito in sede penale l’azione di responsabilità ex artt. 2476 e 2475-ter c.c. e...

Qualora il curatore fallimentare non abbia trasferito in sede penale l’azione di responsabilità ex artt. 2476 e 2475-ter c.c. e 146, co. 2, lett. a, l.fall. avverso gli amministratori della società fallita, il giudicato di cui alla sentenza definitiva (altro…)

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Impianto fotovoltaico installato su terreno agricolo di società, sequestro giudiziario di azienda e prova del conflitto d’interessi
La natura del procedimento cautelare (nella specie un ricorso per sequestro giudiziario), semplificato e privo delle preclusioni tipiche del giudizio...

La natura del procedimento cautelare (nella specie un ricorso per sequestro giudiziario), semplificato e privo delle preclusioni tipiche del giudizio di merito, priva di pregio le eccezioni di inammissibilità che fanno leva sulla novità di alcune domande (altro…)

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