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Azione di responsabilità e revoca dell’amministratore ex art. 2476 cod. civ.: la legittimazione spetta ai soci che possano provare tale qualità mediante deposito nel registro delle imprese dell’atto di cessione delle quote sociali in proprio favore.
Dopo la soppressione del libro soci (vedi art. 16, commi da 12 quater a 12-undecies, d.l. 29.11.2008 n. 185 conv....

Dopo la soppressione del libro soci (vedi art. 16, commi da 12 quater a 12-undecies, d.l. 29.11.2008 n. 185 conv. in legge 29.1.2009 n. 2), deve ritenersi condizione per la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali l’iscrizione dell’acquisto della quota nel registro delle imprese nella cui circoscrizione ha sede la società. Altro indirizzo, più aderente al dato normativo dell’art. 2470 c.c., assume invece come condizione necessaria per l’esercizio dei diritti sociali (non l’iscrizione ma) il deposito a registro delle imprese, per l’iscrizione, dell’atto recante il trasferimento o l’acquisto a causa di morte della quota, con decorrenza degli effetti dal momento del deposito. Vedi il primo comma dell’art. 2470: “il trasferimento ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma”. La disposizione riguarda il trasferimento della quota per atto inter vivos, ma deve estendersi per condiviso indirizzo e in linea con il canone di completezza delle risultanze pubblicitarie a ogni altro atto di acquisto di diritti su quote, diverso da un trasferimento.

È tuttavia decisiva, per l’interpretazione restrittiva dell’art. 2470 primo comma, la considerazione che la pubblicità dei trasferimenti di quote di S.r.l. riveste carattere imperativo, di ordine pubblico economico, avendo la funzione di rendere conoscibili e in qualche misura più trasparenti gli assetti societari del più diffuso tipo di società di capitali, evitando l’opacità che connotava l’iscrizione a libro soci come strumento di legittimazione del socio nei confronti della società. Su questa premessa, il deposito per l’iscrizione (o l’iscrizione) non può essere surrogato dalla conoscenza de facto che la società abbia avuto dell’intervenuto acquisto della quota.

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Profili di responsabilità degli amministratori alla luce della Business Judgement Rule. Solidarietà passiva nelle transazioni
La natura contrattuale della responsabilità degli amministratori e dei sindaci verso la società comporta che questa ha soltanto l’onere di...

La natura contrattuale della responsabilità degli amministratori e dei sindaci verso la società comporta che questa ha soltanto l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti (il Giudicante richiama Cass. 11.11.2010 n. 22911).

All'amministratore di una società non può essere imputato, a titolo di responsabilità, di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di sua revoca, ma non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società. Ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica, ma solo la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, e quindi, l'eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità” (il Giudicante richiama Cass. 12.2.2013 n. 3409 e Cass. 2.2.2015 n. 1783).

In tema di responsabilità dell'amministratore di una società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata, l'insindacabilità del merito delle sue scelte di gestione (cd. "business judgement rule") trova un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, da compiersi sia "ex ante", secondo i parametri della diligenza del mandatario, alla luce dell'art. 2392 c.c., - nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla novella introdotta dal d.lgs. n. 6 del 2003 - sia tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere” (il Giudicante richiama Cass. 22.6.2017 n. 15470).

Il debitore che non sia stato parte della transazione stipulata dal creditore con altro condebitore in solido non può profittarne se, trattandosi di un'obbligazione divisibile ed essendo stata la solidarietà prevista nell'interesse del creditore, l'applicazione dei criteri legali d'interpretazione dei contratti porti alla conclusione che la transazione ha avuto ad oggetto non l'intero debito ma solo la quota di esso riferibile al debitore che ha transatto; in caso contrario, il condebitore ha diritto a profittare della transazione senza che eventuali clausole in essa inserite possano impedirlo. Qualora risulti che la transazione ha avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che la ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito; se invece il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto (il Giudicante richiama Cass. SU 30.12.2011 n. 30174).

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Esercizio del diritto di controllo ex art. 2476 c.c.
La s.r.l. è tenuta a soddisfare l’esercizio del diritto di controllo ex art 2476 c.c., nei limiti in cui tale...

La s.r.l. è tenuta a soddisfare l’esercizio del diritto di controllo ex art 2476 c.c., nei limiti in cui tale esercizio non risulti vessatorio o fatto con deliberato proposito di ledere gli interessi societari. L’esercizio di tale diritto può ingenerare bisogno di approfondimenti e dare luogo a nuove richieste, che l’organo amministrativo è tenuto a soddisfare ai sensi dell’art. 2476, comma secondo, c.c. (altro…)

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Il curatore fallimentare di s.r.l. è legittimato all’esercizio sia dell’azione sociale di responsabilità, che dell’azione prevista a favore dei creditori sociali
In materia di responsabilità degli amministratori di s.r.l., deve ribadirsi, in aderenza con la consolidata giurisprudenza di Cassazione formatasi sul...

In materia di responsabilità degli amministratori di s.r.l., deve ribadirsi, in aderenza con la consolidata giurisprudenza di Cassazione formatasi sul punto, la legittimazione in capo al curatore fallimentare di esperire nei confronti dell’organo gestorio di società a responsabilità limitata, non soltanto l’azione sociale di responsabilità, ma anche l’azione dei creditori sociali, nonostante la specifica normativa in materia di s.r.l., diversamente da quella relativa alle s.p.a., a seguito dell’intervenuta riforma, non ne faccia puntuale menzione. Deve, infatti, (altro…)

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Adempimento del contratto preliminare e rideterminazione del prezzo di acquisto di partecipazioni sociali in presenza di sopravvenienze passive
Non è annullabile per errore il contratto preliminare di acquisto di partecipazioni sociali che, al verificarsi di determinate circostanze quali...

Non è annullabile per errore il contratto preliminare di acquisto di partecipazioni sociali che, al verificarsi di determinate circostanze quali la presenza di sopravvenienze passive e/o di passività non contabilizzate, abbia previsto a favore dell'acquirente solo la rimodulazione del prezzo al ribasso e non abbia invece fatto ricorso ad un'espressa clausola di garanzia che consenta alle parti di rafforzare, diminuire o escludere la garanzia, in modo da ricollegare esplicitamente il valore dell'azione al valore del patrimonio sociale dichiarato.

Qualora, poi, si proceda alla rideterminazione del prezzo della quota compravenduta in presenza di sopravvenienze passive, per esse devono intendersi non tutti gli elementi negativi del reddito, ma solo le componenti straordinarie negative, ovvero le passività che derivino da operazioni straordinarie o da eventi eccezionali dovendo quindi sempre tenere presenti nella loro individuazione gli elementi di: (i) straordinarietà; (ii) imprevedibilità; (iii) occasionalità; e (iv) accidentalità.

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La nullità della clausola compromissoria ex art. 34 D.lgs. n.5 del 2003 ed il decorso del termine quinquennale di prescrizione dell’azione sociale di responsabilità
La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario che preveda la nomina dell’arbitro unico ad opera dei soci, e solo nel...

La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario che preveda la nomina dell’arbitro unico ad opera dei soci, e solo nel caso di disaccordo, ad opera del Presidente del Tribunale, su ricorso della parte più diligente, è affetta da nullità sopravvenuta, rilevabile ex officio. Ciò in ragione della prescrizione di cui al dettato normativo previsto ex art. 34 D.lgs. n.5 del 2003, il quale stabilisce che la clausola compromissoria debba prevedere il conferimento del potere di nomina di tutti gli arbitri ad un soggetto estraneo alla società, a pena di nullità.

Quanto al decorso del termine quinquennale di prescrizione dell’azione sociale di responsabilità - esperita a norma dell’art. 2476 c.c. - esercitata direttamente dalla società asseritamente danneggiata, esso, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2949 c.1 e 2941 n.7 c.c., decorre dalla cessazione dalla carica dell’amministratore infedele e/o inadempiente, fatti sempre salvi eventuali atti interruttivi idonei ed intervenuti nel quinquennio posteriore alla cessazione dell’amministratore dalla carica ovvero di allegazioni di ulteriori cause di sospensione/interruzione.

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Esercizio del diritto di consultazione ex art. 2476 c.c. da parte del socio titolare di quote pignorate
La legittimazione del socio privo di incarichi gestori ad esercitare il diritto di controllo della documentazione sociale ex art. 2476...

La legittimazione del socio privo di incarichi gestori ad esercitare il diritto di controllo della documentazione sociale ex art. 2476 c.c. sussiste anche in presenza di pignoramento delle quote di proprietà dello stesso, data la struttura prettamente individuale del diritto di ispezione, indipendentemente dall’interpretazione della disciplina ex art. 2352 c.c. (richiamata per le S.r.l. dall’art. 2471-bis c.c.) in tema di esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi in caso di pegno e sequestro delle quote.

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La responsabilità degli amministratori di S.r.l. ex art. 2476 c.c. e la prova della mancanza di giustificazione causale nella gestione del patrimonio sociale
Gli atti e le omissioni dell’amministratore di una S.r.l., i quali danneggiano la società ed i creditori sociali contribuendo al...

Gli atti e le omissioni dell’amministratore di una S.r.l., i quali danneggiano la società ed i creditori sociali contribuendo al dissesto che conduce al fallimento, comportano la responsabilità dell’amministratore ed il conseguente obbligo di risarcimento dei danni ex art. 2476 c.c. Ex multis, si annovera tra gli atti che conducono al depauperamento del patrimonio sociale ed al danneggiamento della società, il versamento, senza alcuna giustificazione causale, di ingenti somme di danaro a favore di altre società.

Quanto alla prova della mancanza di alcuna giustificazione causale relativamente ai versamenti - illegittimi - di somme di danaro, essa può essere fornita I) per tabulas mediante, ex plurimis, la produzione di verbali di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate per indebita detrazione di IVA, nel caso di specie in ordine ad anticipazioni per prestazioni mai ricevute; II) alla luce delle risultanze di un’analisi delle situazioni patrimoniali e delle scritture contabili; III) ex art. 232 c.p.c. in sede di interrogatorio formale, su specifico capitolo di prova, nel caso in cui la parte non si presentasse o si rifiutasse di rispondere senza giustificato motivo “[…] il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”. [nella specie, il pagamento di ingenti anticipi per prestazioni mai eseguite costituisce un grave inadempimento dei doveri di prudente amministrazione con conseguente obbligo risarcitorio in capo all’amministratore deficitario]

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Difetto di autorizzazione assembleare per lo svolgimento di azione di responsabilità
In caso di carenza di rappresentanza processuale o di autorizzazione, mentre ai sensi dell’art. 182 c.p.c. il giudice che rilevi...

In caso di carenza di rappresentanza processuale o di autorizzazione, mentre ai sensi dell'art. 182 c.p.c. il giudice che rilevi d'ufficio tale difetto deve promuoverne la sanatoria (assegnando alla parte un termine di carattere perentorio senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale), nella diversa ipotesi in cui detto vizio sia stato tempestivamente eccepito da una parte l'opportuna documentazione va prodotta immediatamente, giacché su tale rilievo il destinatario è chiamato a contraddire senza potersi giovare del termine sanante.

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Sul diritto di informazione e consultazione del socio di SRL
Deve ritenersi quasi fisiologico che il socio chieda “notizie sullo svolgimento degli affari sociali” e di “consultare libri sociali e...

Deve ritenersi quasi fisiologico che il socio chieda "notizie sullo svolgimento degli affari sociali" e di "consultare libri sociali e altra documentazione pertinente all'amministrazione" in termini abbastanza generici, e comunque senza essere in grado di indicare "concreti fatti di amministrazione" e "specifiche scelte", poiché egli per definizione "non partecipa all'amministrazione" e ha diritto di accedere per colmare le proprie lacune e ridurre l'asimmetria informativa rispetto agli amministratori.

Come regola di massima, oltre ai libri sociali, sono chiaramente accessibili le scritture contabili che la società è tenuta ad avere per natura e dimensioni, le quali rappresentano l'ossatura portante della contabilità d'impresa che, secondo la letteratura di settore, deve permettere "la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione; - la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale; - la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d'esercizio". Egualmente deve ammettersi - salvo richiedere maggior specificità nella richiesta in funzione delle particolari dimensioni della società - la consultazione della documentazione fiscale (previdenziale, ecc.) nonché degli estratti conto, una volta che sia indiscusso che la società ha conti correnti aperti presso una o più banche. Altri documenti, che la società non sia obbligata a tenere, non possono formare oggetto di un'istanza di provvedimento ex art. 2476 c.c., salvo che il socio istante circostanzi la sua richiesta, offrendo elementi di prova dell'affare sociale a cui la richiesta si riferisce e-o che negli atti della società esiste documentazione di tale affare

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Legittimazione del socio di S.r.l., la cui quota sia oggetto di procedura esecutiva, a presentare ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. al fine di ottenere l’accesso alla documentazione sociale
Il socio di S.r.l., la cui quota sia oggetto di procedura esecutiva mobiliare avviata dall’amministratore della predetta S.r.l. in quanto...

Il socio di S.r.l., la cui quota sia oggetto di procedura esecutiva mobiliare avviata dall’amministratore della predetta S.r.l. in quanto titolare di un diritto di pegno su tale partecipazione, deve ritenersi legittimato a presentare ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. al fine di ottenere l’accesso a tutta la documentazione della società, in quanto il diritto di controllo afferente alla quota costituisce diritto amministrativo come tale estraneo alla sfera delle forme di disposizione della partecipazione stessa e, dunque, non è coinvolto nel vincolo instaurato mediante il pignoramento; non vi è ragione, infatti, per ritenere che, per effetto del pignoramento di una quota, al socio debitore esecutato sia precluso l’esercizio dei peculiari diritti di controllo riconosciuti dall’art. 2476 cod. civ., e del potere di azione di cui al comma 3 della norma citata, essendo tali diritti e azioni strumentali all’esigenza di preservare l’integrità del patrimonio sociale. Del resto, ciò appare coerente con la funzione e gli effetti sostanziali del pignoramento, che – assoggettando i beni pignorati al soddisfacimento del diritto di credito – pone un vincolo di indisponibilità sugli stessi, che tuttavia non priva il debitore – o il terzo assoggettato all’esecuzione del diritto di godere dei beni pignorati, limitandone solo la disponibilità.

Si ritiene inoltre rilevante, per quanto riguarda l’integrazione del presupposto del periculum in mora, l’ingiustificato procrastinarsi, da parte della società resistente, della concreta ed effettiva possibilità per il socio ricorrente di accedere alla documentazione sociale, poiché tale ritardo lede il diritto di controllo del socio sull’amministrazione della società e l’esercizio dei poteri connessi sia all’interno della società stessa che mediante eventuali iniziative giudiziarie.

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Non è risarcibile direttamente in favore del socio il danno sofferto dalla società partecipata per effetto della mala gestio dell’amministratore
L’azione individuale del socio ai sensi degli artt. 2395 e 2476 comma 6 c.c., previste rispettivamente per le società per...

L’azione individuale del socio ai sensi degli artt. 2395 e 2476 comma 6 c.c., previste rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata, è azione concessa per il risarcimento dei danni subiti dal socio nella sua sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall'amministratore, se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l'ente per effetto della cattiva gestione. Pertanto, anche laddove emergano elementi volti a suffragare una mala gestio della società da parte dell'amministratore, che abbia arrecato pregiudizio alla società, il socio non è legittimato, uti singulus, a richiedere in proprio il risarcimento del danno sofferto per svalutazione della partecipazione sociale.

In tema di azioni nei confronti dell'amministratore di società, a norma dell’art. 2395 cod.civ., il terzo (o il socio) è legittimato all'esperimento dell'azione (di natura aquiliana) per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall'amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l'ente per effetto della cattiva gestione.

Il danno risarcibile ex art.2395 c.c. è solo quello incidente direttamente sul patrimonio del terzo, del creditore e del socio per effetto del comportamento doloso o colposo dell'amministratore nell'esercizio delle sue funzioni; non anche il danno che colpisce il patrimonio della società e solo in via mediata e di riflesso, quello del socio o del terzo. In altri termini, mentre nel caso dell’azione individuale il danno deve incidere direttamente sul patrimonio del terzo e del socio, nelle altre ipotesi esso pregiudica immediatamente il patrimonio sociale e solo in via mediata e riflessa incide su quello dei singoli soci o creditori.

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