Nell’ambito delle società di capitali, l’assemblea dei soci ha la facoltà di revocare ad nutum l’amministratore e la mancata esplicitazione nella delibera assembleare di motivi riconducibili ad una giusta causa non comporta l’invalidità della delibera ma determina solo il diritto del revocato amministratore a tempo indeterminato al pagamento del congruo preavviso: non è inoltre risarcibile l’affidamento che l’amministratore poteva aver riposto sulla stabilità dell’incarico a tempo indeterminato, così come non sono risarcibili sul piano soggettivo le conseguenze alla persona dell’amministratore derivanti dalla revoca in mancanza di atti di vessazione o discriminatori o di altri fatti illeciti (diversi e non coincidenti con la mera anticipata ed improvvisa risoluzione del rapporto fiduciario).
Le ragioni che integrano la giusta causa di revoca dell'amministratore di società di capitali, ai sensi dell'art. 2383, comma 3, c.c., devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare senza che sia possibile una successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori.: l'indicazione delle ragioni nella delibera è imposta dalla circostanza che la revoca è atto dell'assemblea ed in seno ad essa le ragioni della revoca trovano la loro ponderazione e valutazione.
La liquidazione del preavviso, derivante dalla mancanza di una giusta causa di revoca dall’incarico, deve essere congruo cioè deve essere individuato in un lasso di tempo che ragionevolmente consentirebbe all’amministratore revocato di trovare un nuovo incarico o un’analoga prestazione e compenso ed impone la commisurazione del risarcimento in base alle aspettative di prosecuzione dell’incarico e della sua retribuzione.
L’assemblea può revocare gli amministratori in qualunque tempo, ossia durante tutta la vita del rapporto, indipendentemente dagli esercizi stabiliti in origine per la carica. La giusta causa di revoca è nozione distinta sia dal mero inadempimento sia dalle gravi irregolarità di cui all’art. 2409 c.c.: essa riguarda circostanze sopravvenute, anche non integranti inadempimento, provocate o no dall’amministratore stesso, che però pregiudicano l’affidamento dei soci nelle sue attitudini e capacità: in una parola il rapporto fiduciario tra le parti. Si tratta non già di un potere illimitato dell’assemblea, ma di una facoltà discrezionale e controllata che trova un limite nel presupposto della giusta causa: non però nel senso che questa sia condizione di efficacia della deliberazione di revoca, la quale resta in ogni caso ferma e non caducabile (salvi eventuali vizi suoi propri), assumendo invece la giusta causa il più limitato ruolo di escludere in radice l’obbligo risarcitorio per il recesso anticipato del rapporto prima della sua scadenza.
Al potere di nomina degli amministratori attribuito all’assemblea dei soci si collega inscindibilmente il correlato potere di revoca. La natura fiduciaria del rapporto (qualificabile come species del più ampio genus del mandato), che lega la società ai suoi amministratori, giustifica infatti l’attribuzione ai soci e alla società stessa la prerogativa di revocare questi ultimi dal loro mandato, essendo questo un effetto naturale ed insito nello stesso potere di nomina, che il silenzio normativo ed eventualmente anche quello dello statuto, non possono escludere, soccorrendo in ogni caso la normativa generale in materia di mandato.
Il risarcimento del danno cui è tenuto l'amministratore ai sensi dell'art 2393 cod. civ. - sia che derivi da responsabilità per illecito contrattuale, sia che si ricolleghi a responsabilità extracontrattuale, sia, infine, che si configuri più genericamente come effetto di responsabilità ex lege, e tanto se si tratti di danno emergente come di lucro cessante - riveste natura di debito di valore e non di debito di valuta, il quale è, pertanto, sensibile al fenomeno della svalutazione monetaria fino al momento della sua liquidazione, ancorché il danno consista nella perdita di una somma di denaro, costituendo questo, in siffatta particolare ipotesi, solo un elemento per la commisurazione dell'ammontare dello stesso, privo di incidenza rispetto alla natura del vincolo.
Ai fini della concessione del sequestro giudiziario di partecipazioni sociali, il requisito del periculum in mora è da intendersi come opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea della res litigiosa.
La vendita di una partecipazione sociale a un prezzo vile (nummo uno), posta in essere dagli amministratori a favore di società a loro stessi riconducibili, pur integrando una palese violazione dei doveri di corretta amministrazione, non comporta necessariamente la nullità del contratto per motivo illecito comune ai sensi dell'art. 1345 c.c. La c.d. nullità virtuale, infatti, opera solo in assenza di un rimedio specifico previsto dall'ordinamento.
L'azione reipersecutoria finalizzata alla restituzione di partecipazioni sociali illegittimamente cedute non è esperibile nei confronti delle partecipazioni di una diversa società (beneficiaria) sorta a seguito di un'operazione di scissione della società le cui quote erano state originariamente compravendute. La società beneficiaria della scissione è un soggetto giuridico distinto e le sue partecipazioni non possono formare oggetto di una domanda di restituzione avente a presupposto il contratto di vendita originario e, pertanto, il pregiudizio patrimoniale derivante dall'operazione dovrà essere fatto valere tramite un'azione risarcitoria.
Può ritenersi che un soggetto svolga le funzioni di amministratore di fatto di una società, allorché lo stesso si sia ingerito nella gestione sociale in assenza di una qualsivoglia investitura, sia pure irregolare o implicita, sempre che le funzioni gestorie svolte in via di fatto abbiano carattere sistematico e non si esauriscano nel compimento di alcuni atti di natura eterogenea ed occasionale, con conseguente estensione, all’amministratore di fatto, della disciplina degli obblighi e della responsabilità degli amministratori legalmente nominati. La prova della qualifica di amministratore di fatto implica l’accertamento della sussistenza di una serie di indici sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, tipizzati dalla prassi giurisprudenziale, quali il conferimento di deleghe in favore dell’amministratore di fatto in fondamentali settori dell’attività di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, il conferimento di una procura generale, quando questa, per l’epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, concernente l’attribuzione di autonomi ed ampi poteri, sia sintomatica dell’esistenza del potere di esercitare l’attività gestoria in modo non episodico od occasionale, ma con caratteri di sistematicità e completezza.
Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori per i danni alla società e ai creditori sociali sono soggette al termine di prescrizione quinquennale. Per l’azione di responsabilità dei creditori sociali, pur quando promossa dal curatore fallimentare, tale termine decorre pur sempre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti. Tale momento è individuato sulla base di una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento.
Quanto alla prova della condotta di mancata conservazione dei beni della società e/o nella distrazione degli stessi, l’accertamento dello scarto tra il valore che la giacenza di magazzino avrebbe dovuto avere alla luce della contabilità e il valore effettivo delle merci giacenti in magazzino, per come riscontrato in sede fallimentare, lascia presumere, in assenza di elementi di prova contraria (che è onere dell’amministratore di fatto fornire), la sussistenza di atti di mala gestio, sub specie di condotte distrattive o, quantomeno, gravemente negligenti, dal punto di vista della conservazione di tali beni.
Il danno derivante dalle singole condotte di mala gestio accertate deve essere quantificato e, conseguentemente, risarcito, tenuto conto delle circostanze del caso concreto. Il criterio risarcitorio di cui all’art. 2486, co. 3, c.c. (secondo cui, nella liquidazione del danno, occorre avere riguardo alla differenza dei netti patrimoniali) costituisce un criterio presuntivo e residuale, cui fare ricorso solo laddove in causa non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti l’uso di diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto. Le somme liquidate devono, inoltre, essere rivalutate all’attualità, atteso che l’obbligazione risarcitoria, in quanto debito di valore, deve formare oggetto di rivalutazione in base agli indici di costo pubblicati dall’ISTAT tenuto conto dell’ultima rilevazione disponibile a partire dalla data in cui il danno si è verificato. Deve, poi, essere riconosciuto, sulle somme così liquidate e rivalutate, il cd. danno da ritardato pagamento, ossia il danno derivante dall’impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, da liquidarsi in via equitativa e presuntiva, mediante il ricorso al metodo degli interessi compensativi. La richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria è da considerarsi implicitamente inclusa nella domanda di risarcimento del danno, poiché si tratta di componenti indispensabili del risarcimento e tra loro concorrenti, attesa la diversità delle rispettive funzioni. Sulle somme liquidate decorrono gli interessi legali dal giorno della liquidazione e sino al saldo effettivo.
In tema di responsabilità ex art. 2476 c.c., la qualifica di amministratore di fatto richiede la prova dell’inserimento organico del soggetto nella gestione sociale mediante l’esercizio in modo significativo di funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali rapporti con dipendenti, fornitori o clienti, ovvero attività in ambito amministrativo, contrattuale o disciplinare; in difetto di allegazione e prova di tali elementi, la domanda va rigettata.
La condanna per lite temeraria ex art. 96, co. 1, c.p.c. richiede la prova, oltre che della mala fede o colpa grave, anche di uno specifico pregiudizio concretamente patito per effetto della condotta processuale abusiva.
La revoca cautelare degli amministratori è ammissibile solo in presenza di condotte gravi e pregiudizievoli, tali da far temere un danno non rimediabile per la società nelle more del giudizio di merito. Non integra danno risarcibile l’omesso pagamento di imposte dovute né la maturazione di interessi passivi, mentre costituiscono danno le sanzioni, ove riferibili a inadempimenti imputabili agli amministratori e di entità apprezzabile rispetto alla consistenza patrimoniale della società.
L’art. 146 l.f. sancisce una generica e onnicomprensiva legittimazione del curatore a promuovere, a beneficio della massa, tutte le azioni di responsabilità verso amministratori, sindaci, liquidatori e soci di s.r.l., ragione per la quale è ammesso a far valere cumulativamente tutti i titoli di responsabilità. Ogni violazione che integra la responsabilità verso la società è idonea, quando cagiona o concorre a cagionare una diminuzione del patrimonio sociale rendendolo insufficiente, a fondare anche la responsabilità ex art. 2394 c.c. Tale ultima azione di responsabilità, fondata sul presupposto della violazione degli obblighi relativi alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale (cfr. art. 2476 c.c. per le s.r.l.), ha pacificamente natura extracontrattuale, ponendo dunque a carico della curatela l’onere della prova dei fatti causativi del danno e del nesso di causalità.
Nel caso di omessa adozione delle misure previste dall’art. 2447 o 2482-ter c.c., a fronte di una perdita rilevante ai sensi di tali disposizioni, il danno può derivare dal compimento, da parte degli amministratori, di atti di gestione incompatibili con i vincoli di cui all’art. 2486, co. 1, c.c., i quali pongono la finalità di conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale: onde colui (società o terzi) che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell’art. 2486 c.c., ha l’onere di allegare e provare l’esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società ed il successivo compimento di atti gestori da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d’impresa e non abbiano una finalità liquidatoria; spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d’impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari per specifiche ragioni.
In tema di azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.f., la mancanza di scritture contabili, ovvero la loro sommarietà o inintelligibilità, non è di per sé sufficiente a giustificare la condanna dell’amministratore in conseguenza dell’impedimento frapposto alla prova occorrente ai fini del nesso eziologico rispetto ai fatti causativi del dissesto, in quanto la stessa presuppone che sia comunque previamente assolto l’onere della prova circa l’esistenza di condotte per lo meno astrattamente causative di un danno patrimoniale, restando perciò applicabile il criterio del deficit fallimentare soltanto come criterio equitativo, per l’ipotesi di impossibilità di quantificare esattamente il danno in conseguenza dell’affermazione di esistenza della prova - almeno presuntiva - di condotte di tal genere. In altri termini, la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all’amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, purché l’attore abbia allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore medesimo.
La transazione parziaria avente ad oggetto la quota di responsabilità risarcitoria “astratta, ideale, ipotetica, interna e personale” esula dall’applicazione dell’art. 1304 c.c., ma comporta che il dovuto del condebitore solidale che non ha transatto vada ridotto della quota ideale del condebitore che ha transatto se quest’ultimo ha pagato una somma inferiore.
La transazione intervenuta tra il danneggiato e uno dei corresponsabili in solido, in relazione a una parte soltanto del credito risarcitorio, determina lo scioglimento del vincolo della solidarietà passiva, senza, peraltro, vincolare in alcun modo la successiva ripartizione giudiziale della responsabilità tra i condebitori e spiegando efficacia limitatamente alla quota attribuita al condebitore stipulante.
L’art. 1304, co. 1, c.c., nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all’atto di transazione che abbia ad oggetto l’intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne.
Ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l’ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all’importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideate di debito; se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l’accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto. In altri termini, in tema di obbligazioni solidali, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido a seguito della transazione conclusa da uno di essi nei limiti della propria quota, occorre verificare se la somma pagata sia pari o superiore alla quota di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore, perché, nel primo caso, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto l’accordo transattivo mentre, nel secondo caso, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto.
Ai fini della concessione del sequestro conservativo, i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora devono coesistere, sicché la carenza di uno di essi è di per sé sufficiente a determinare il rigetto del ricorso cautelare. La sproporzione tra l’ammontare del credito e la consistenza del patrimonio del debitore può costituire elemento oggettivo rilevante ai fini della valutazione del periculum in mora, ma non determina automaticamente la concessione della misura cautelare. Il giudice è tenuto a valutare in concreto la significatività di tale elemento, tenendo conto delle peculiarità della fattispecie, tra cui la distanza temporale tra la commissione dell’illecito e l’attivazione del procedimento cautelare e l’assenza, nel periodo intercorso, di atti dispositivi o dissipativi del patrimonio del debitore.
L’azione del curatore fallimentare promossa ex art. 146 L. Fall. cumula in sé sia l’azione sociale di responsabilità sia l’azione dei creditori sociali ex art. 2476, commi 1 e 6, cod. civ..
L’azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare solo la sussistenza delle violazioni contestate (nel caso di specie, l'illegittima sottrazione di somme della società) e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti.
La coincidenza tra l’unico socio di una società di capitali e l’unico amministratore non permette di superare la personalità della società, che deve deliberare nel rispetto delle forme di legge, proprio in quanto la suddetta unicità, se non adeguatamente regolamentata, potrebbe porsi quale meccanismo elusivo della responsabilità patrimoniale personale.
L'art. 2476, co. 2, c.c. configura in capo al socio non amministratore di una s.r.l. un diritto potestativo di informazione e controllo. Tale diritto attribuisce al socio la facoltà di richiedere informazioni sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare documenti relativi all'amministrazione, anche per il tramite di professionisti di fiducia, nonché di estrarne copia a sue spese. Oggetto di controllo possono essere, in senso ampio, i libri sociali obbligatori, le scritture contabili e tutta la documentazione contenente dati utili concernenti l'amministrazione sociale: compresi pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti, accordi, corrispondenza, atti giudiziari e amministrativi, pareri di professionisti, fatture, estratti conto ed evidenze dei rapporti bancari, registri tenuti a fini IVA.
Il diritto in questione non è peraltro incondizionato, dovendo essere esercitato entro i limiti generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto (artt. 1175- 1375 c.c.). Entro questi limiti, il socio può esercitare il suo diritto in qualunque momento, non essendo inoltre tenuto a fornire motivazione alcuna circa le richieste di informazioni e controllo, potendosi vedere opposte solo motivate esigenze di riservatezza relative all’attività sociale.
Quanto al requisito del periculum in mora, la giurisprudenza è pressoché costantemente orientata nel ritenerlo soddisfatto dall'ingiustificato procrastinarsi, per volontà degli organi sociali, della possibilità di esercitare il diritto da parte del socio. Il periculum è infatti da considerarsi in re ipsa, posto che il differimento all'esito del giudizio di merito della verifica della gestione sociale, da parte del socio, andrebbe irreparabilmente a frustrare l'attualità del controllo medio tempore.
Il dovere del socio alla riservatezza, nella quale è compreso anche il profilo di un eventuale inadempimento colposo (ad esempio per aver colposamente consentito l’accesso ai documenti), una volta che ha ricevuto la documentazione, è insito nella lettera dell’art. 2476, comma 2, c.c.
L’azione cautelare di revoca degli amministratori contemplata dall'art. 2476, terzo comma, c.c., è connotata dal nesso di strumentalità rispetto all’azione di responsabilità prevista dalla stessa norma, avendo funzione di impedire l’aggravamento del danno di cui si intende richiedere il risarcimento nel giudizio di merito e non essendo ipotizzabile un nesso di strumentalità rispetto a un’azione di revoca nel merito, di cui l’azione cautelare anticiperebbe gli effetti. Tuttavia il previo esercizio dell’azione sociale di responsabilità ex art. 2476 c.c. non costituisce presupposto processuale per l’esercizio dell’azione cautelare in esame: dal momento che il citato art. 2476, terzo comma, c.c. non contiene una norma di legge processuale speciale, non vi è ragione per escludere, nella sussistenza dei presupposti di natura sostanziale previsti dalla stessa disposizione, l’adozione dello specifico provvedimento cautelare da essa contemplato anche prima dell’esercizio dell’azione sociale di responsabilità da parte del socio, ai sensi dell’art. 669-ter c.p.c.
I presupposti per l’adozione del provvedimento cautelare tipico ex art. 2476, terzo comma, c.c. sono:
a) il permanere del rapporto gestorio fra la società e la persona fisica di cui è chiesta la revoca dall’incarico per “gravi irregolarità nella gestione della società” al momento della decisione sull’istanza;
b) la prognosi giudiziale di probabile fondatezza dell’azione sociale esercitata dal socio: accertamento, in base a cognizione non piena, della violazione da parte dell’amministratore degli obblighi ad esso incombenti per legge e per statuto in dipendenza del rapporto gestorio con la società e del concreto, probabile, pregiudizio al patrimonio della società derivato, in base a rapporto di causalità diretta, dall’inadempimento in questione;
c) la qualificazione dei fatti imputati all’amministratore con tale azione (di cui è ragionevole pronosticare l’accoglimento) anche in termini di “gravi irregolarità nella gestione della società”, da cui può derivare aggravamento del danno già cagionato al patrimonio sociale ovvero siano suscettibili di determinare ulteriori danni.
Ai fini della valutazione dell’esistenza del presupposto del fumus boni iuris per la concessione della cautela in questione, occorre che, sia pure entro i limiti della cognizione necessariamente sommaria, i comportamenti imputati all’amministratore di cui si chiede la revoca, costituenti gravi irregolarità nella gestione della società, abbiano comportato per la società un danno attuale e potenzialmente suscettibile di aggravamento con la permanenza in carica dell’amministratore stesso, venendo a mancare, in caso contrario, il presupposto dell’azione di responsabilità alla realizzazione dei cui effetti la misura cautelare è finalizzata. Siffatta particolare tutela può, dunque, essere accordata solo qualora il socio dimostri, sotto il profilo del fumus boni iuris, la probabile verificazione dei comportamenti di cattiva gestione imputabili agli amministratori, oltre all’esistenza e alla consistenza del possibile pregiudizio patrimoniale sofferto dalla società in conseguenza diretta di tali comportamenti. Pertanto, le gravi irregolarità non rilevano in sé ma in quanto produttive di danno. Ciò distingue l’azione della denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. con la quale il socio può chiedere l’ispezione o la revoca dell’amministratore e la nomina di un amministratore giudiziario. I presupposti di questa azione di volontaria giurisdizione sono “gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società”, invece la domanda cautelare di revoca dell’amministratore, essendo incuneata e, quindi, strumentale ad una azione risarcitoria di responsabilità, richiede che sia allegato il danno cagionato dalla condotta violativa degli obblighi di diligente e professionale gestione del liquidatore/amministratore.