I versamenti dei soci costituiscono finanziamenti, e non conferimenti, quando siano contabilizzati come debiti sociali, non accompagnati da delibere di aumento di capitale e non destinati a copertura di perdite e sono postergati alla soddisfazione dei creditori terzi ex art. 2467 c.c. anche in presenza di un mero squilibrio patrimoniale, ancorché non ancora sfociato in uno stato di crisi o di insolvenza. Anche la compensazione di un debito con un credito può costituire un dirottamento delle risorse della società in violazione delle regole sulla postergazione, trattandosi di estinzione satisfattiva; sicché, se il debito è postergato, una sua compensazione operata prima di aver pagato i creditori terzi con tutto l’attivo disponibile si risolve in una illecita preferenza accordata al titolare del relativo credito rispetto agli altri tramite azzeramento di una pari componente attiva, ed espone gli amministratori a responsabilità risarcitoria.
Ai fini della sussistenza del danno in caso di compensazione tra un debito verso soci oggetto di postergazione e un credito sociale occorre che il controcredito sia a sua volta esigibile: in caso contrario, esso rappresenterebbe una voce dell’attivo non reale, ma fittizia, al punto da imporre a un amministratore di società in bonis di svalutarla e non consente di riconoscere una responsabilità in capo agli amministratori non avendo causato un pregiudizio per i creditori (nel caso di specie, il credito sociale era vantato verso una società in liquidazione giudiziale avente anch'esso a sua volta natura di finanziamento postergato del quale non era previsto nemmeno un rimborso parziale).
La responsabilità per il rimborso di finanziamenti postergati deve essere riconosciuta nei soli confronti degli amministratori che hanno proceduto a pagamenti non dovuti, anziché destinare il relativo importo ai creditori terzi. Al capitale vanno aggiunti gli interessi con decorrenza dalla domanda: benché si tratti di condanna risarcitoria da illecito, essa ha a oggetto una somma già liquida, ragione per cui non vi è luogo per una sua rivalutazione ma devesi applicare l’art. 1224 CC.
Dal momento che l’esercizio in buona fede del diritto del socio all’ispezione presuppone la previa richiesta rivolta in via stragiudiziale all’amministratore - richiesta in assenza della quale non può affermarsi che il diritto sia stato negato o limitato illegittimamente dalla società - la domanda proposta ex art. 2476 comma 2 c.c. per disporre l’ispezione delle scritture contabili, della documentazione amministrativa e dei libri sociali di una Srl non può trovare accoglimento ove non sia stata inviata o ove, comunque, manchi la prova di tale invio prima del deposito del ricorso.
Quanto alla domanda di revoca dell’amministratore ex art. 2476 comma 3 c.c., difetta il fumus boni iuris quando gli addebiti riguardino fatti non imputabili all’amministratore in carica ovvero atti rientranti nei poteri gestori e sorretti da ragioni economiche non manifestamente irragionevoli (i.e. vendita di beni sociali conforme all’oggetto sociale, deliberata dal precedente amministratore, effettuata a prezzo superiore alla stima e finalizzata a reperire liquidità per esigenze della società).
In tema di s.r.l., il diritto del socio non amministratore di consultare i libri sociali e i documenti amministrativi ex art. 2476, comma 2, c.c. si estende ai libri sociali previsti dall’art. 2421 c.c., laddove ne ricorrano i presupposti, nonché ai libri e alle scritture contabili obbligatorie che deve tenere l’imprenditore che esercita attività commerciale, ivi compresi il libro giornale, il libro degli inventari, i registri IVA, i mastrini o schede di conto, le scritture ausiliarie di magazzino, il registro dei beni ammortizzabili e le scritture contabili dei sostituti d’imposta, oltre agli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute e alle copie di quelle spedite; vi rientrano altresì, in forza dell’interpretazione estensiva del riferimento ai documenti relativi all’amministrazione, anche gli estratti conto bancari. Restano invece esclusi i documenti appositi e di nuova formazione, non rientranti nelle scritture contabili della società, nonché le richieste meramente esplorative relative a documenti della cui esistenza non si abbia alcuna prova.
Un accordo transattivo non può spiegare effetti a danno dei terzi che non vi abbiano partecipato.
La cessazione della materia del contendere tra le parti di una transazione è subordinata all’allegazione e alla prova del verificarsi delle condizioni stabilite nell’accordo medesimo per la sua piena efficacia.
L’unico presupposto perché il fideiussore possa agire nei confronti degli altri fideiussori è che egli abbia onorato in tutto o in parte il credito da lui garantito.
La domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 2043 c.c. fondata sul presupposto dell’altrui inadempimento all’obbligo fideiussorio è infondata qualora la parte non abbia provato il proprio adempimento.
La segnalazione alla centrale rischi deve ritenersi legittima qualora derivi dall’inadempimento delle garanzie fideiussorie liberamente e validamente concesse in favore dei creditori.
L'art. 2476, comma 2, c.c. attribuisce al socio non amministratore il diritto di ottenere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, con facoltà di estrarne copia a proprie spese. Tale diritto di controllo si estende sia alle informazioni sull'andamento generale della società e sui singoli affari sia alla consultazione di tutti i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, anche se presso terzi. Nonostante sia riconosciuta la natura di diritto soggettivo potestativo, funzionale all'esercizio del potere di vigilanza del socio estraneo alla gestione, l'esercizio del diritto incontra limiti interni derivanti dai principi di buona fede e correttezza, dovendo il socio astenersi da condotte abusive, ostruzionistiche o contrarie all'interesse sociale, nonché da richieste ispettive prive di effettiva utilità informativa o finalizzate a ostacolare l'attività sociale.
Per l'azione dei creditori sociali il termine quinquennale di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui risulta manifesta l'insufficienza del patrimonio sociale, normalmente coincidente con la dichiarazione di fallimento, salva la prova contraria, non potendosi ritenere che il mero mancato deposito dei bilanci sia stato indice manifesto, in assenza di ulteriori indici, dell'insufficienza del patrimonio a soddisfare i creditori sociali.
L'omessa tenuta della contabilità sociale, pur se illecita, non è in sé causa di danno risarcibile; tuttavia a tale condotta omissiva è astrattamente ricollegabile il pregiudizio relativo alla dispersione dell'attivo rappresentato nell'ultima scrittura contabile disponibile, dal momento che l'assenza di contabilità impedisce di sapere quale destinazione esso abbia avuto. Spetta in ogni caso alla Curatela dimostrare che quei valori erano a disposizione della società nel periodo di carica dell'amministratore convenuto, prima ancora che a quest'ultimo competa l'onere di dimostrare la destinazione delle attività che aveva a disposizione.
Le scritture redatte dall'amministratore al di fuori della contabilità ufficiale, prodotte in altro giudizio (nella specie, in sede di reclamo contro la sentenza di fallimento), pur non costituendo prova utilmente opponibile al Fallimento per superare la contestazione della non regolare tenuta delle scritture contabili, sono tuttavia idonee a costituire dichiarazione contra se compiuta dall'amministratore, sotto il profilo del contenuto dei documenti prodotti non specificamente contestato dalla Curatela.
Non escludono la responsabilità dell'amministratore per omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili la circostanza che eventuali inadempimenti siano imputabili allo studio commerciale incaricato, restando l'amministratore in ogni caso responsabile verso la società e i suoi creditori, né il fatto che vi siano stati nel periodo di riferimento episodi familiari e personali che avrebbero minato la serena amministrazione della società.
In tema di responsabilità dell'amministratore per omesso pagamento delle imposte, il tributo in sé, costituendo un debito che la società avrebbe comunque dovuto pagare, non integra un pregiudizio risarcibile; gli interessi rappresentano il corrispettivo di cui la società ha goduto per la disponibilità delle somme derivante dall'omesso pagamento dei tributi e non sono inseribili nella quantificazione del danno; sono, invece, risarcibili le somme pari alle sanzioni sulle imposte evase nonché le spese per il recupero delle imposte evase, causalmente ricollegabili all'inadempimento. Le sanzioni possono essere imputate all'amministratore solo se riferite a omissioni avvenute durante il suo periodo di carica.
I versamenti effettuati dai soci sul conto corrente sociale e i prelevamenti privi di giustificazione operati nello stesso periodo non possono costituire due autonome e distinte voci di danno: il pregiudizio è ricollegabile solo ai prelevamenti, dovendosi presumere la compensazione dei versamenti con altrettante poste passive alla luce del modus operandi del meccanismo delle rimesse in conto corrente; computare i movimenti in entrata e in uscita dalla cassa come separate fonti di danno significherebbe contare lo stesso danno due volte.
Ai fini della configurabilità di un danno da distrazione di azienda, non è sufficiente l'accertamento che la medesima attività esercitata per mezzo della società fallita sia stata successivamente svolta da società di nuova costituzione, riconducibile all'amministratore, presso la stessa sede e con coincidenza dei fornitori, occorrendo invece la prova specifica di quali beni componessero l'azienda e quali siano stati distratti e ceduti senza prezzo.
È responsabile l'amministratore di mala gestio distrattiva (anche penalmente illecita) che, in un periodo nel quale lo stato di insolvenza della società era già conclamato, smembra e rende privo di valore il principale cespite di quest'ultima. [Nel caso di specie, l'amministratrice ha alienato i componenti principali di un impianto ad una società integralmente riferibile al medesimo, senza incassare nessun corrispettivo dalla società acquirente, inviando, inoltre i beni all'estero, a un terzo soggetto, da renderli così non reintegrabili materialmente nel patrimonio della società].
In tema di società a responsabilità limitata, il diritto di controllo spettante al socio non amministratore ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c. comprende la facoltà di consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali e tutti i documenti relativi all’amministrazione della società, senza limitazioni temporali collegate alla data di formazione della documentazione, trattandosi di prerogativa funzionale alla vigilanza individuale sull’andamento della gestione sociale.
Il diritto di controllo previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c. incontra il solo limite dell’abuso del diritto e della contrarietà al principio di buona fede, sicché l’accesso alla documentazione sociale può essere negato solo quando risulti che la richiesta sia preordinata a finalità extrasociali, emulative o dirette ad arrecare pregiudizio all’attività sociale ovvero a ostacolare il regolare svolgimento della gestione. A fronte della scelta legislativa di favorire il controllo diffuso sull’attività gestoria nelle S.r.l., non è consentito sindacare l’opportunità della richiesta del socio non amministratore di accedere alla documentazione sociale, né subordinare l’esercizio del diritto alla dimostrazione di specifiche esigenze informative o di particolari vicende della vita societaria, salvo che emerga con evidenza un intento meramente emulativo.
In caso di mancata integrale ostensione della documentazione richiesta dal socio non amministratore di S.r.l., sussiste il fumus boni iuris del ricorso cautelare volto all’esercizio del diritto di ispezione, ove la società non provi di avere già consentito l’accesso o trasmesso integralmente i documenti domandati.
In tema di azione di responsabilità ex art. 146 l.f., il sindaco unico risponde solidalmente con gli amministratori per omessa vigilanza qualora consenta la corresponsione agli amministratori di compensi non previamente deliberati dall’assemblea, in violazione dell’art. 2389 c.c. e dello statuto sociale. Il controllo sindacale comprende infatti la verifica della legittimità dei compensi erogati agli amministratori e impone, in presenza di pagamenti non autorizzati, l’attivazione dei poteri di reazione e denuncia ex art. 2409 c.c.
Sussiste responsabilità del sindaco quando, ove si fosse tempestivamente attivato, avrebbe potuto impedire o limitare il danno arrecato al patrimonio sociale. Al contrario, non risponde il sindaco per l’aggravamento del dissesto derivante dalla prosecuzione dell’attività d’impresa ove, pur in presenza di irregolarità e ritardi nei controlli, gli amministratori abbiano già autonomamente avviato strumenti di composizione della crisi, sicché l’omissione dell’organo di controllo risulti priva di efficacia causale rispetto al danno
Ai fini della legittimazione a impugnare le delibere assembleari la qualità di socio/titolare del diritto di voto deve sussistere non solo al momento della proposizione dell'azione ma anche al momento della decisione; nel caso in cui la perdita della qualità derivi proprio dalla delibera impugnata, deve riconoscersi all'ex socio la legittimazione ad agire per ottenere la rimozione dell'atto che ha prodotto l'estromissione, a tutela del diritto sostanziale che si assume leso e in conformità al principio di effettività della tutela giurisdizionale
La nuova formulazione della norma, che fa riferimento all'esistenza del fondato sospetto di "gravi irregolarità nella gestione" – a differenza della precedente formulazione dell'articolo 2409 cod. civ. che richiedeva il "fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci" – consente di affermare come non assuma rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull'organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza, invece, dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei;
Le gravi irregolarità di cui all'art. 2409 c.c., oltre che riguardare la sfera societaria e non quella personale degli amministratori, devono essere attuali, e pertanto nessun provvedimento potrà essere adottato qualora le stesse abbiano esaurito ogni effetto. Esse, inoltre, devono assumere un carattere dannoso nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell’attività sociale.
L’impossibilità di un’applicazione diretta dell’art. 91 c.p.c. per mancanza di una sentenza, assistita dall’idoneità della cosa giudicata, non è di ostacolo all’applicazione analogica della norma, dovendosi ravvisare nel citato art. 91 c.p.c. l’espressione di un più generale principio di responsabilità processuale fondata sul rapporto di causalità.
Il diritto di ispezione del socio non amministratore di s.r.l. ha ad oggetto non solo la documentazione strettamente contabile, ma anche la documentazione sociale e ogni documento attinente all’attività di amministrazione dell’impresa (ivi compresi contratti ed accordi, atti relativi a giudizi in corso, la corrispondenza, ecc.) e contempla anche il diritto ad avere notizie dagli amministratori, di tal che l’amministratore deve fornire le indicazioni relative all’andamento della gestione e degli affari.
Il diritto di ispezione del socio può essere esercitato in via potestativa, senza che il socio debba indicare o dimostrare l’utilità della documentazione a cui intende accedere rispetto ad uno specifico interesse fermo restando il limite di azioni palesemente abusive e del necessario rispetto di esigenze di riservatezza di sociali. Il diritto di ispezione del socio può essere esercitato non solo in funzione degli interessi della società, ma anche in funzione dell’interesse individuale del socio, propedeutico alla tutela della vasta gamma dei diritti del socio medesimo. Non è necessario che il socio non amministratore esprima il motivo per cui le potestà ispettive e di controllo vengono esercitate, sempre che esse non siano connotate in termini di abusività o malafede. Il diritto di ispezione ha natura di diritto potestativo di controllo sull’andamento della società, a sua volta strumentale all’esercizio dei poteri connessi, sia all’interno della società sia mediante eventuali iniziative giudiziarie. In quest’ottica è fisiologico che, essendo l’ispezione finalizzata ad esperire un generalizzato controllo della legittimità dell’operato dell’organo amministrativo, la stessa non possa essere circoscritta ad uno o più specifici documenti preventivamente individuati dal socio.