Le condotte di trasferimento ingiustificato di somme di proprietà della società a favore dell’amministratore di fatto e della società proprietaria delle quote determinano la responsabilità degli amministratori – di diritto e di fatto – nei confronti dei creditori della società (e nei confronti della liquidazione giudiziale) emergendo una evidente violazione degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.
In tema di azione di responsabilità promossa contro gli amministratori di una società di capitali, ove i comportamenti che si assumono illeciti non siano in sé vietati dalla legge o dallo statuto, l’onere della prova gravante sulla parte attrice non si esaurisce nel dimostrare che l’amministratore abbia posto in essere le condotte produttive del danno, ma anche che in questo modo siano stati violati i suoi doveri di lealtà o di diligenza.
La prescrizione dell’azione di responsabilità è sospesa ai sensi dell’art. 2941, n. 7, c.c. per tutta la durata della permanenza in carica come amministratore. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui più amministratori abbiano rassegnato le dimissioni ai sensi dell'art. 2385, primo comma, ultima parte, c.c., la prescrizione dell'azione nei loro confronti inizia a decorrere soltanto dal momento in cui la maggioranza del consiglio di amministrazione si sia ricostituita per effetto dell'accettazione dei nuovi amministratori. Fino a tale momento, i dimissionari permangono in carica in regime di prorogatio imperii, sicché la rinunzia non produce effetti anticipati rispetto alla ricostituzione dell'organo collegiale nella sua composizione maggioritaria.
Il socio non amministratore ha diritto di avere accesso alla documentazione societaria, di visionare la stessa presso i locali della sede sociale (ovvero presso lo studio del commercialista che la detiene nell’ipotesi in cui ivi sia domiciliata la compagine) e, ove ritenuto opportuno, di prenderne consegna con modalità telematiche ovvero con quelle della estrazione delle copie cartacee (salvo sostenerne i relativi costi); chiaro risulta che, tenuto conto delle incombenze gestorie continuative, deve essere concordato un appuntamento al fine di consentire di dar corso alle richieste del socio. L'invocato diritto non può ragionevolmente patire compressione neppure nell’ipotesi in cui vengano mossi gravi addebiti al ricorrente in relazione alla pregressa attività gestoria.
Non è configurabile la responsabilità degli amministratori di s.r.l. ex artt. 2394 c.c. e 2476, comma 6, c.c. quando gli addebiti loro contestati attengono ad attività o omissioni poste in essere successivamente al verificarsi dell'insolvenza e risultano essere meri effetti dell’incapienza patrimoniale della società, anziché cause della stessa. In mancanza di una chiara individuazione delle cause, nonché dell’esatta correlazione causale tra condotte degli amministratori e depauperamento del patrimonio sociale, difetta il presupposto dell’inosservanza dell’obbligo di conservazione dell’integrità patrimoniale in capo agli amministratori della società. Parimenti, non può ritenersi provata l’insufficienza del patrimonio sociale quando dagli elementi contabili disponibili emergono dati incompatibili con l'assunto di incapienza, e il creditore non ha offerto un’analisi puntuale della situazione patrimoniale atta a evidenziare incoerenze tra rappresentazione contabile e reale consistenza del patrimonio. Ne deriva che la misura del sequestro conservativo non può essere concessa né mantenuta in assenza di una compiuta dimostrazione dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, dovendo il giudice revocare la misura concessa quando la domanda cautelare risulti ab origine priva di fondamento.
L’amministratore di società a responsabilità limitata, convenuto in giudizio per mala gestio nell’ambito di un’azione sociale di responsabilità ex art. 2476 c.c., non assolve all’onere probatorio su di lui gravante mediante la sola e generica allegazione dell’inerenza all’attività sociale dei prelievi o delle operazioni compiute sui conti societari, essendo invece tenuto a fornire una prova specifica e puntuale della concreta destinazione delle somme a scopi determinati, riconducibili all’oggetto sociale o comunque all’interesse della società. In difetto di tale dimostrazione, le somme prelevate devono ritenersi distratte dal patrimonio sociale, con conseguente responsabilità risarcitoria dell’amministratore per la diminuzione patrimoniale cagionata.
L'autorizzazione dell'assemblea all'esperimento dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, richiesta dall'art. 2393 c.c., costituisce una condizione dell'azione sociale, la cui sussistenza (che deve ricorrere necessariamente al momento della pronuncia della sentenza definitoria del giudizio) può e deve essere verificata giudizialmente e la cui carenza, in quanto incidente sulla legittimazione processuale del legale rappresentante della Società, può e deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio.
L’art. 818 c.p.c., nel testo modificato dall’art. 3 del decreto legislativo 10/10/2022 n. 149, impone la necessità che il potere cautelare degli arbitri sia ad essi espressamente conferito dalla clausola arbitrale (anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali che già contemplino tale potere) o comunque convenuto prima della instaurazione del procedimento arbitrale.
L'art. 2476 c.c. riconosce ai soci il diritto di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Detto diritto, fondamentale all'esercizio del più generale potere di controllo accordato al socio non amministratore, attiene alla consultazione di tutti i documenti afferenti alla gestione della società, dal momento della relativa costituzione, e comprende, quale necessario corollario, anche la facoltà di estrarre copia dei documenti esaminati, sia pure a spese dell'interessato; lo stesso può essere, inoltre, esercitato in ogni momento, non tollerando limitazioni di sorta, se non quelle connesse alla generale operatività del principio di buona fede. Il diritto del socio di accedere alla documentazione societaria incontra il solo limite di non poter essere esercitato per finalità extra-sociali o, addirittura, per arrecare pregiudizio all'attività sociale od ostacolare il suo corretto svolgimento. Il socio, infatti, è tenuto ad astenersi da ingerenze nell'attività degli amministratori per finalità di turbativa del loro operato con la richiesta di informazioni di cui il richiedente non ha effettivamente necessità e al solo scopo di ostacolare l'ordinaria attività dell'ente; in tal caso, l'esercizio del diritto non soddisfa, evidentemente, finalità informative, con conseguente legittimità del rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni o di consentire la consultazione della documentazione.
L'ingiustificato e perdurante procrastinarsi di un ostacolo frapposto all'accesso alla documentazione sociale vale, di per sé, ad integrare il periculum in mora necessario all'adozione del provvedimento di urgenza ex art. 700 per la tutela cautelare del diritto di accesso ex art. 2476 c.c. Un tale requisito risulta di per sé connaturato all'esigenza di controllo del socio rispetto alla concreta evoluzione delle vicende sociali, esigenza inevitabilmente frustrata dall'attesa dei tempi del giudizio ordinario rispetto al pregiudizio potenzialmente derivante, in via immediata, da errate condotte gestorie della società.
La censura afferente alla pretesa percezione sine titulo di compensi professionali da parte di un amministratore, ove non vengano tratteggiati gli estremi di un atto di mala gestio in termini di inadempimento dei doveri incombenti all'amministratore nella sua qualità, e la società attrice non abbia mai allegato la ricorrenza di un'ipotesi distrattiva a carico del medesimo, riconoscendo anzi che i pagamenti contestati fossero stati regolarmente deliberati e attuati dal soggetto all'uopo preposto, va ricondotta nell'alveo dell'art. 2033 c.c., attenendo la doglianza all'assenza di una valida causa giustificatrice del pagamento, che è ciò che caratterizza la fattispecie dell'indebito oggettivo, proponibile nei confronti dell'accipiens.
In tema di ripetizione dell'indebito opera il normale principio dell’onere della prova a carico dell’attore il quale è tenuto a dimostrare sia l’avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi. Ne consegue che la produzione in giudizio delle fatture emesse dal professionista e della documentazione attestante il relativo pagamento tramite bonifico bancario è idonea a dimostrare unicamente l'avvenuto pagamento, ma non anche la natura indebita dell'esborso.
La disposizione dell'’art. 96 comma 3 c.p.c., nell'interpretazione avvallata da Corte Cost. n. 152/2016, presuppone l'accertamento, al pari della fattispecie disciplinata dal comma 1, della mala fede o colpa grave della parte soccombente, per integrare le quali non è sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate, postulandosi la violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza della propria impostazione difensiva.
Nelle società a responsabilità limitata il diritto di informazione e di ispezione ex art. 2476, comma 2, c.c. costituisce diritto potestativo del socio non amministratore, di regola ampio e non comprimibile statutariamente, esteso ai libri sociali e a tutti i documenti dell’amministrazione; tuttavia, detto diritto incontra il limite generale dei canoni di buona fede e correttezza e non può essere esercitato in modo strumentale o abusivo, per fini ostruzionistici o antisociali, e neppure può trasformarsi in una richiesta indefinitamente espansiva e mutevole nel tempo, specie ove la società abbia già dato ampia ostensione documentale e il socio – per di più già amministratore nel periodo considerato – abbia avuto concreta possibilità di conoscere l’andamento della gestione e di accedere alla documentazione sociale, anche in altri procedimenti giurisdizionali. Ne consegue che, in sede cautelare ex art. 700 c.p.c., il fumus boni iuris della pretesa di ulteriore ostensione documentale deve essere negato quando: a) la documentazione richiesta risulta, in larga parte, già messa a disposizione del socio (anche mediante precedenti consegne, produzioni in altri giudizi o deposito in atti); b) le ulteriori richieste si risolvono in mere contestazioni di “inverosimiglianza” o di asserita incompletezza non supportate da concreti indizi di condotte ostruzionistiche della società; c) viene pretesa l’esibizione di documenti inesistenti (come le relazioni dell’organo di controllo mai redatte) ovvero di documentazione che, per il periodo in cui il socio era amministratore, era o poteva essere nella sua piena disponibilità; d) il socio, pur potendo esercitare i propri poteri informativi attraverso la partecipazione alla vita sociale (assemblee, ecc.), utilizza il rimedio cautelare per reiterare, ampliare e rimodulare nel tempo le richieste di esibizione, piegando il diritto di controllo ad una funzione conflittuale e non coerente con l’interesse sociale. In tale situazione, il reiterato ricorso al giudice per ottenere nuove e più ampie ostensioni documentali, dopo che la società ha progressivamente adempiuto alle richieste di accesso, integra un abuso del diritto di controllo ex art. 2476, comma 2, c.c., con conseguente rigetto dell’istanza cautelare e del reclamo.
L’art. 2476 c.c. riconosce il c.d. diritto di ispezione in capo ai soci che non partecipano all’amministrazione. La portata di tale diritto si manifesta nella possibilità per i soci di “avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione”. Il diritto in esame va comunque esercitato, in concreto, nel pieno rispetto dei principi di correttezza e buona fede - principi sui quali si impernia l’intera disciplina societaria.
La domanda cautelare di riconoscimento del diritto ispettivo, instaurata dal socio non (più) amministratore - anche relativamente ai periodi durante i quali, in precedenza, lo era stato - non appare lesiva di per sé del principio di buona fede. Il solo rilievo della pregressa partecipazione all’attività di gestione del socio ricorrente da parte della società resistente non è elemento sufficiente ai fini del rigetto della domanda cautelare, essendo onere di quest’ultima provare un serio e concreto pregiudizio alla diffusione delle informazioni richieste. E ciò è tanto più ragionevole se si considera che, ad ogni modo, l’eventuale diffusione delle notizie e/o dei documenti sociali da parte del socio costituisce comportamento fraudolento e illecito. Dal canto suo, la reticenza della società a consentire l’ispezione al socio può configurare un comportamento quantomeno indiziario della volontà di impedire l’esercizio di un’azione di responsabilità dell’organo amministrativo e tanto può bastare a giustificare l’interesse del socio alla verifica della regolarità della gestione societaria.
Poiché il rimedio tipico inibitorio previsto all’art. 2378, terzo comma, c.c. si atteggia come procedimento incidentale ad una controversia di merito, è inammissibile la richiesta di sospensione ante causam di una delibera assembleare di società di capitali senza aver prima instaurato il relativo giudizio di merito. L’art. 2378, terzo comma, c.c., prevedendo la possibile adozione di un provvedimento di natura sostanzialmente cautelare tipica, non lascia residuare la facoltà di ricorrere allo strumento atipico di tutela cautelare quale quello di cui all’art. 700 c.p.c. In tali termini è pertanto inammissibile tanto una richiesta di sospensiva contenuta nello stesso atto di citazione e non in un separato ricorso, quanto una richiesta di sospensiva contenuta in un ricorso, ma senza la precedente instaurazione del giudizio di merito finalizzato all’impugnativa delle delibere di cui si assume l’invalidità.
I provvedimenti resi sulla denunzia di irregolarità nella gestione di una società ex art. 2409 c.c., ancorché comportino la nomina di un ispettore o di un amministratore con la revoca di quello prescelto dall’assemblea, ovvero risolvano questioni inerenti alla regolarità del relativo procedimento, sono privi di decisorietà in quanto, nell’ambito di attribuzioni di volontaria giurisdizione rivolte alla tutela di interessi anche generali ed esercitate senza un vero e proprio contraddittorio, si risolvono in misure cautelari e provvisorie, coinvolgono diritti soggettivi, ma non statuiscono su di essi a definizione di un conflitto tra parti contrapposte, né hanno attitudine ad acquistare autorità di giudicato sostanziale.
Ai fini della valutazione dell’esistenza del presupposto del fumus boni iuris per l’emissione della cautela prevista dall’art. 2476 c.c., occorre che venga prospettato il nesso di strumentalità con un’azione di responsabilità, diretta ad ottenere il ristoro dei danni asseritamente causati alla società resistente dall’amministratore in carica e, sia pure nei limiti della sommarietà del procedimento, emerga che i comportamenti imputati all’amministratore di cui si chiede la revoca, costituenti gravi irregolarità nella gestione della società, abbiano comportato per quest’ultima un danno attuale, o potenzialmente suscettibile di aggravamento con la permanenza in carica dell’amministratore stesso, venendo a mancare, in caso contrario, il presupposto dell’azione di responsabilità alla realizzazione dei cui effetti la misura cautelare è finalizzata.
I versamenti dei soci costituiscono finanziamenti, e non conferimenti, quando siano contabilizzati come debiti sociali, non accompagnati da delibere di aumento di capitale e non destinati a copertura di perdite e sono postergati alla soddisfazione dei creditori terzi ex art. 2467 c.c. anche in presenza di un mero squilibrio patrimoniale, ancorché non ancora sfociato in uno stato di crisi o di insolvenza. Anche la compensazione di un debito con un credito può costituire un dirottamento delle risorse della società in violazione delle regole sulla postergazione, trattandosi di estinzione satisfattiva; sicché, se il debito è postergato, una sua compensazione operata prima di aver pagato i creditori terzi con tutto l’attivo disponibile si risolve in una illecita preferenza accordata al titolare del relativo credito rispetto agli altri tramite azzeramento di una pari componente attiva, ed espone gli amministratori a responsabilità risarcitoria.
Ai fini della sussistenza del danno in caso di compensazione tra un debito verso soci oggetto di postergazione e un credito sociale occorre che il controcredito sia a sua volta esigibile: in caso contrario, esso rappresenterebbe una voce dell’attivo non reale, ma fittizia, al punto da imporre a un amministratore di società in bonis di svalutarla e non consente di riconoscere una responsabilità in capo agli amministratori non avendo causato un pregiudizio per i creditori (nel caso di specie, il credito sociale era vantato verso una società in liquidazione giudiziale avente anch'esso a sua volta natura di finanziamento postergato del quale non era previsto nemmeno un rimborso parziale).
La responsabilità per il rimborso di finanziamenti postergati deve essere riconosciuta nei soli confronti degli amministratori che hanno proceduto a pagamenti non dovuti, anziché destinare il relativo importo ai creditori terzi. Al capitale vanno aggiunti gli interessi con decorrenza dalla domanda: benché si tratti di condanna risarcitoria da illecito, essa ha a oggetto una somma già liquida, ragione per cui non vi è luogo per una sua rivalutazione ma devesi applicare l’art. 1224 CC.
Dal momento che l’esercizio in buona fede del diritto del socio all’ispezione presuppone la previa richiesta rivolta in via stragiudiziale all’amministratore - richiesta in assenza della quale non può affermarsi che il diritto sia stato negato o limitato illegittimamente dalla società - la domanda proposta ex art. 2476 comma 2 c.c. per disporre l’ispezione delle scritture contabili, della documentazione amministrativa e dei libri sociali di una Srl non può trovare accoglimento ove non sia stata inviata o ove, comunque, manchi la prova di tale invio prima del deposito del ricorso.
Quanto alla domanda di revoca dell’amministratore ex art. 2476 comma 3 c.c., difetta il fumus boni iuris quando gli addebiti riguardino fatti non imputabili all’amministratore in carica ovvero atti rientranti nei poteri gestori e sorretti da ragioni economiche non manifestamente irragionevoli (i.e. vendita di beni sociali conforme all’oggetto sociale, deliberata dal precedente amministratore, effettuata a prezzo superiore alla stima e finalizzata a reperire liquidità per esigenze della società).