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Responsabilità dell’amministratore di s.r.l.: canone incongruo, danno risarcibile e prova del nesso causale ex art. 2476 c.c.
In tema di responsabilità degli amministratori di s.r.l. ex art. 2476 c.c., la responsabilità ha natura contrattuale e richiede la...

In tema di responsabilità degli amministratori di s.r.l. ex art. 2476 c.c., la responsabilità ha natura contrattuale e richiede la prova, da parte della società, delle violazioni, del danno concreto e del nesso causale, gravando sull’amministratore l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto; ne consegue che è risarcibile il danno derivante dalla stipula di un contratto manifestamente incongruo rispetto al valore di mercato (nella specie, affitto di terreni a canone irrisorio), da quantificarsi nella differenza tra canone pattuito e canone equo per il periodo provato, mentre devono rigettarsi le ulteriori domande risarcitorie in difetto di prova del danno, anche in presenza di condotte astrattamente irregolari o in conflitto di interessi.

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Responsabilità degli amministratori per prelevamenti ingiustificati e restituzione di finanziamenti postergati
I prelevamenti privi di giustificazione risultanti dalle scritture contabili della società integrano condotte fonte di responsabilità dell’amministratore anche in assenza...

I prelevamenti privi di giustificazione risultanti dalle scritture contabili della società integrano condotte fonte di responsabilità dell'amministratore anche in assenza della produzione degli estratti conto bancari, ove le relative movimentazioni trovino adeguato riscontro nella contabilità sociale.

La postergazione prevista dall'art. 2467 c.c. opera già durante la vita della società e non soltanto nell'ambito di procedure esecutive o concorsuali. Ai fini della quantificazione del danno da restituzione di finanziamenti postergati, ove i finanziamenti soci siano caratterizzati da continui versamenti e restituzioni di breve durata, deve aversi riguardo alla massima esposizione registrata dalla società verso i soci e non alla sommatoria progressiva delle singole restituzioni.

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Mancato deposito dei bilanci e nomina di amministratore giudiziario
Il mancato deposito dei bilanci e il silenzio mantenuto dall’amministratore di fronte alle richieste del socio di consultare i documenti...

Il mancato deposito dei bilanci e il silenzio mantenuto dall’amministratore di fronte alle richieste del socio di consultare i documenti contabili può dar luogo ad azione di responsabilità verso l’amministratore o a richiesta in via cautelare ai sensi dell’art. 2476, co. 2, c.c.

Il rimedio di cui all’art. 2409 c.c. non è finalizzato ad accertare eventuali responsabilità dell’amministratore per irregolarità nella tenuta dei libri contabili e nella predisposizione dei bilanci ove non sia prospettabile un danno attuale per la società, e non anche per i creditori o per i soci.

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Diritto di ispezione del socio non amministratore di s.r.l.: presupposti e limiti
Ai sensi del vigente art. 2476 co.2 c.c., i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori...

Ai sensi del vigente art. 2476 co.2 c.c., i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. L'art. 2476 c.c. riconosce ai soci il diritto "di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione". Detto diritto, strumentale all’esercizio del più generale potere di controllo accordato al socio non amministratore, attiene quindi alla consultazione di tutti i documenti afferenti alla gestione della società, dal momento della relativa costituzione, e comprende, quale necessario corollario, anche la facoltà di estrarre copia dei documenti esaminati, sia pure a spese dell’interessato; lo stesso può essere, inoltre, esercitato in ogni momento, non tollerando limitazioni di sorta, se non quelle connesse alla generale operatività del principio di buona fede. In particolare, il diritto del socio di accedere alla documentazione societaria incontra il solo limite di non poter essere esercitato per finalità extra-sociali o, addirittura, per arrecare pregiudizio all'attività sociale od ostacolare il suo corretto svolgimento; il socio, infatti, è tenuto ad astenersi da ingerenze nell'attività degli amministratori per finalità di turbativa del loro operato con la richiesta di informazioni di cui il richiedente non ha effettivamente necessità ed al solo scopo di ostacolare l’ordinaria attività dell’ente; in tal caso, l'esercizio del diritto non soddisfa, evidentemente, finalità informative, con conseguente legittimità del rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni o di consentire la consultazione della documentazione.

L’intento meramente emulativo del socio deve, peraltro, risultare in maniera chiara, giacché, a fronte della scelta legislativa di favorire il controllo diffuso dell’attività gestoria da parte dei singoli soci, deve escludersi qualunque sindacato in ordine all’opportunità della pretesa degli stessi di vigilare sull’amministrazione dell’ente, esigendo il riferimento a specifiche esigenze o a particolari vicende occorse nella vita sociale. Inoltre, se, per un verso, è vero che al socio non amministratore di una società a responsabilità limitata è riconosciuto ex art. 2476 co.2 c.c. solamente il diritto di consultare i libri sociali ed i documenti relativi alla gestione o di estrarne copia, ma non anche il diritto di chiedere la consegna degli stessi, è altresì vero che nulla osta a che le parti concordino una diversa modalità di esercizio dell’attività di ispezione, ben potendo l’organo amministrativo assumere volontariamente il più gravoso onere di invio in copia della documentazione richiesta.

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Limiti al diritto di accesso del socio in presenza di conflitto di interessi e mancata prova dell’esistenza dei documenti
Il diritto di controllo del socio ex art. 2476, co. 2, c.c., pur avendo natura ampia e non subordinata alla...

Il diritto di controllo del socio ex art. 2476, co. 2, c.c., pur avendo natura ampia e non subordinata alla dimostrazione di uno specifico interesse, può subire limitazioni in presenza di un concreto conflitto di interessi con la società, specie ove l’accesso sia strumentale a controversie estranee alla gestione sociale; in ogni caso, va escluso il fumus boni iuris qualora non risulti provata l’esistenza del documento richiesto.

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Sul diritto del socio che partecipi alla gestione societaria di richiedere informazioni e documenti
Se è vero che solo “[i] soci che non partecipano all’amministrazione” possono esercitare il diritto di controllo sugli atti e...

Se è vero che solo “[i] soci che non partecipano all'amministrazione” possono esercitare il diritto di controllo sugli atti e sulla gestione societaria ex art. 2476 co. 2 c.c., è altrettanto vero che la partecipazione del socio istante ad una o più frazioni della gestione societaria non gli impedisce di richiedere informazioni e documenti per le frazioni alle quali è rimasto estraneo.

L’approvazione come socio dei bilanci societari in assemblea non postula la necessaria conoscenza da parte dello stesso delle singole movimentazioni bancarie operate dal legale rappresentante pro tempore e l’approvazione di un bilancio in sede di consiglio di amministrazione da parte di un consigliere di amministrazione non preclude allo stesso di chiedere non solo documenti inerenti alle spese e alle entrate della società di altri anni, ma anche quelli dell’anno coincidente con l’esercizio a cui si riferisce il bilancio approvato per esercitare quella vigilanza, anche postuma, che spetta a ciascun componente del consiglio di amministrazione.

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Presupposti per la richiesta di ispezione dell’amministrazione della società
La nuova formulazione dell’art. 2409 c.c. consente di affermare come non assuma rilievo (per l’attivazione del rimedio da essa previsto)...

La nuova formulazione dell'art. 2409 c.c. consente di affermare come non assuma rilievo (per l'attivazione del rimedio da essa previsto) qualsiasi violazione di doveri gravanti sull'organo amministrativo ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell'attività di gestione dell'impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei.

Ai fini dell'art. 2409 c.c. deve reputarsi sufficiente il mero pericolo di danno futuro, purchè patrimonialmente rilevante, alla società mentre non rivestono alcuna rilevanza eventuali profili di danno ai singoli soci, ai creditori sociali e ai terzi.

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Il diritto di accesso alla documentazione societaria dei soci di s.r.l.
Il diritto potestativo di consultazione dei documenti sociali del socio di s.r.l. ex art.2476 cc, secondo comma, comprende la facoltà...

Il diritto potestativo di consultazione dei documenti sociali del socio di s.r.l. ex art.2476 cc, secondo comma, comprende la facoltà di “consultare” e, quindi, di prendere visione di tutta la documentazione sociale, con corrispondente onere per la società di metterla a disposizione del socio in locali a ciò adeguati, se necessario recuperandola presso chi materialmente la detiene, nonché la facoltà del socio di estrarre a sue spese le sole copie degli atti per i quali ritiene utile un esame approfondito. L’assenza di puntuale seguito alle ripetute richieste di esercizio di tale diritto di consultazione dei documenti sociali integra la violazione del diritto del socio, denotando un atteggiamento ostruzionistico degli amministratori che giustifica l'azione cautelare e l'applicazione di sanzioni pecuniarie coercitive per i giorni di ritardo nell'adempimento del dovere di cui all'art. 2476 c.c.

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Diritto del socio non amministratore di s.r.l. alla consultazione dei documenti sociali
Il diritto del socio di s.r.l. non amministratore di avere accesso alla documentazione sociale ai sensi dell’art. 2476, c. 2,...

Il diritto del socio di s.r.l. non amministratore di avere accesso alla documentazione sociale ai sensi dell'art. 2476, c. 2, c.c. è esercitabile in via potestativa, senza che il socio sia onerato di dimostrarne l’utilità rispetto alla soddisfazione di un suo specifico interesse, ed è tutelabile in via d’urgenza in riferimento all’esigenza di attualità del controllo rispetto alle vicende sociali.Deve realizzarsi un contemperamento di tale diritto rispetto ad esigenze della società meritevoli di tutela, ad esempio in termini di riservatezza dei dati sociali, da condursi alla stregua del principio di buona fede, la cui applicazione allo specifico rapporto sociale comporta che il diritto alla consultazione della documentazione sociale e alla estrazione di copia possa trovare specifica limitazione (attraverso l’accorgimento del mascheramento preventivo dei “dati sensibili” presenti nella documentazione, quali, ad esempio, i dati relativi ai nominativi di clienti e fornitori) laddove alle esigenze di controllo “individuale” della gestione sociale -cui è preordinato il diritto del socio ex art. 2476 c.c. secondo comma- si contrappongano non pretestuose esigenze di riservatezza fatte valere dalla società.

Il diritto del socio non amministratore di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite un professionista di fiducia, i libri ed i documenti relativi all’amministrazione, ed eventualmente estrarne copia, può essere oggetto di tutela tramite azione di merito specifica o in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c.. Trattandosi di provvedimento giudiziale di condanna avente ad oggetto un obbligo di fare infungibile, al riguardo può trovare applicazione, quale mezzo di coercizione indiretta, l’astreinte di cui all’art. 614-bis c.p.c., applicabile anche ai provvedimenti cautelari.

L’art. 2476, co. 2, c.c. prevede espressamente il diritto in capo al socio non amministratore di s.r.l. di accedere alla documentazione sociale, quale manifestazione di un potere di controllo in capo ai singoli soci, in collegamento con la loro legittimazione all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità e, più in generale, a garanzia della facoltà dei soci non amministratori di verificare il corretto e fisiologico svolgimento dell’attività gestoria. Quanto alle modalità dell’esercizio del diritto riconosciuto ex lege, al socio spetta di ricevere informazioni sullo svolgimento dell’attività della società resistente e il diritto di consultare i libri sociali e la documentazione attinente all’amministrazione della società, non invece il diritto a procedere autonomamente ad atti di ispezione, sicché l’esercizio del diritto di cui all’art. 2476, co. 2, c.c. presuppone necessariamente la collaborazione degli organi sociali o dei professionisti preposti alla conservazione delle scritture contabili. In generale, l’esercizio del diritto di consultazione deve essere improntato al principio della buona fede, rappresentante canone generale nell’esecuzione del contratto sociale e al quale deve essere ricondotto altresì l’esercizio del diritto in discussione.

Nonostante l’ampiezza della formula usata dal legislatore tramite il riferimento alle “notizie sullo svolgimento degli affari sociali”, si deve ritenere che possano rientrare nella dizione legale solo informazioni e notizie tratte da elementi già costituiti, escludendo, per converso, che possano rientrarvi documenti costituendi. Di conseguenza, i report riguardanti il fatturato annuo e gli acquisti annui non possono rientrare nei documenti oggetto di diritto di ispezione del socio non amministratore di s.r.l. nel caso in cui gli stessi debbano essere appositamente redatti a fronte della richiesta presentata.

Il ricorso cautelare promosso al fine della consultazione dei documenti societari da parte del socio non amministratore di s.r.l. è inammissibile qualora i documenti richiesti risultino pubblici e agevolmente recuperabili. Ad esempio, il verbale dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio costituisce un documento pubblico e regolarmente disponibile tramite la semplice richiesta di visura e risulta, quindi, agevolmente consultabile con un onere di minima diligenza.

Il socio può chiedere alla società di appartenenza la documentazione di società controllate nei limiti della disponibilità della controllante. Non si ritiene, invece, che il socio possa pretendere di acquisire documentazione di altra società seppur controllata. Il controllo, infatti, non comporta confusione tra soggetti aventi personalità giuridica ma solo possibile confluenza di informazioni, limitatamente alla necessità di esercizio del controllo e della redazione dei bilanci consolidati.

Il diritto di ispezione del socio non può riguardare documenti afferenti a Società per Azioni che non siano nella disponibilità della controllante, non esistendo in tale ambito alcun diritto di ispezione in capo ai soci.

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Diritto di consultazione del socio ai sensi dell’art. 2476 c.c. ed esercizio dopo la cessazione del rapporto sociale: natura e limiti
Il diritto del socio non amministratore contemplato dall’art. 2476 c.c. consiste in un diritto di credito a cui corrisponde l’obbligo...

Il diritto del socio non amministratore contemplato dall'art. 2476 c.c. consiste in un diritto di credito a cui corrisponde l'obbligo della società di fornire le informazioni richieste e di consentire e subire l'ispezione da parte del socio o di un suo incaricato. Tale diritto è strumentale rispetto non solo ai diritti del socio di partecipazione sociale, ma anche al suo potere di controllo sull'operato degli amministratori. Ai sensi dell'art. 2476 c.c. in capo al socio sorge un diritto di credito ad ottenere esibizione, copia, ispezione dei documenti contabili e societari. Tale diritto può essere esercitato anche dopo la cessazione della qualità di socio entro il termine di prescrizione ordinario, purché con riferimento a quei documenti contabili che avrebbe potuto consultare quando rivestiva tale qualità. La società può rifiutarsi solo quando si tratti di richiesta abusiva, come nel caso di atti emulativi da parte del socio oppure qualora la finalità perseguita sia illecita.

Il diritto dei soci di consultare e di estrarre copia della documentazione sociale, di cui all'art. 2476, comma 2, c.c., deve coordinarsi con l'obbligo per l'imprenditore, di cui all'art. 2220 c.c., di conservare le scritture contabili per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione. Pertanto, tale diritto dei soci non può estendersi ai documenti eccedenti il termine decennale di conservazione previsto dall'art. 2220 c.c.

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Il diritto degli amministratori di informazione e di consultazione della documentazione sociale
Il diritto di informazione e di consultazione spetta agli amministratori in quanto tali, per effetto semplicemente dell’incarico ricevuto, essendo chiaro...

Il diritto di informazione e di consultazione spetta agli amministratori in quanto tali, per effetto semplicemente dell’incarico ricevuto, essendo chiaro che, senza accesso alle informazioni, non si può agire informati. L'Amministratore, proprio perchè ha un diritto di esaminare i documenti che è anche un dovere, derivante dall'incarico che ha accettato, deve avere la competenza per effettuare personalmente l'esame e trovare il tempo necessario a farlo, nell'interesse in primo luogo della società.

Ai soci, siano o non siano amministratori o ex amministratori, spetta il diritto di informazione e consultazione previsto dall’art. 2476 comma 2 c.c. Agli ex amministratori, che non siano soci, non spetta alcun diritto di informazione e consultazione, posto che i diritti- doveri derivanti dall’incarico sono cessati e che il diritto di cui all’art. 2476 comma 2 c.c. non è mai sorto. Ne consegue che gli ex amministratori, che non sono soci, non hanno diritto di accedere alla documentazione sociale.

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Diritto di controllo e ispezione del socio di s.r.l. e sua tutela in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c.
Il socio di s.r.l. è titolare ex lege di un diritto soggettivo a svolgere l’ispezione delle scritture contabili e dei...

Il socio di s.r.l. è titolare ex lege di un diritto soggettivo a svolgere l'ispezione delle scritture contabili e dei documenti amministrativi della società partecipata, diritto che integra il contratto di società ed a cui corrisponde specularmente l'obbligo della società di consentirne l'esercizio. Tale diritto ha ad oggetto l'informazione sullo svolgimento degli affari sociali, la consultazione dei libri sociali e dei documenti amministrativi nel luogo in cui si trovano — e dunque lo svolgimento dell'attività ispettiva — e, all'esito di questa, l'estrazione a proprie spese di copia dei documenti ritenuti utili e rilevanti.

L'obbligo della società di consentire al socio l'attività di controllo deve essere adempiuto con la diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., richiesta dalla natura societaria del diritto di controllo del socio e corrispondente alla diligenza dovuta dall'amministratore nell'adempimento degli obblighi aventi titolo nel rapporto societario.

Il diritto d'ispezione del socio deve essere esercitato nei limiti della buona fede, superati i quali l'esercizio del diritto trasmoda nell'abuso; la buona fede deve permeare tanto l'esercizio dei diritti quanto l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto sociale.

Il socio non ha diritto a vedersi inviare la documentazione a semplice richiesta e a prescindere dallo svolgimento dell'attività ispettiva; la società, per converso, ben può inviare al socio copia dei documenti richiesti, così riconoscendo la legittimità della richiesta e facendo venir meno l'interesse all'ispezione.

Sussiste il periculum in mora richiesto per la tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c. allorché l'inadempimento della società all'obbligo di consentire l'ispezione determina specularmente la permanente ed attuale compressione del diritto del socio all'informazione di cui all'art. 2476, comma 2, c.c. Non può peraltro essere accolta la domanda di condanna della società al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. ove non vi sia ragione di ritenere che essa non adempia spontaneamente all'ordine giudiziale, salva l'adozione, in caso contrario, degli opportuni provvedimenti.

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