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Corte d'appello di Ancona, 4 Marzo 2025, n. 372/2025

Diritto di accesso alla documentazione sociale dopo l’estinzione della società e onere probatorio

Corte d'appello di Ancona, 4 Marzo 2025, n. 372/2025
Diritto di accesso alla documentazione sociale dopo l’estinzione della società e onere probatorio

Gli obblighi di esibizione documentale previsti dall’art. 2476 c.c., co. 2, permangono anche successivamente all’estinzione della società, nei confronti dei soci che ne richiedono la consultazione. Tuttavia, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare la persistente disponibilità in capo al liquidatore della documentazione richiesta grava sui soci richiedenti. Ciò si ricava dall’art. 94 disp. att. c.p.c. che, sebbene in tema di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., esige che l’istante dimostri la prova dell’altrui possesso del documento.

Data Sentenza: 04/03/2025
Carica: Presidente
Giudice: Annalisa Gianfelice
Relatore: Vito Savino
Registro: RG 147 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 02/06/2026
Massima a cura di: Antonio Bramanti
Antonio Bramanti

Iscritto all’Albo degli Avvocati di Firenze. Ha conseguito un LLM in International Financial Law presso il King’s College London. Attualmente collabora con Deloitte Legal, dove svolge attività di assistenza e consulenza legale nell’ambito di operazioni di fusioni e acquisizioni, corporate finance, private equity, nonché su tematiche attinenti alla corporate governance e alla contrattualistica d’impresa.

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