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Le conseguenze dell’omessa regolare tenuta del libro delle decisioni dei soci
Si configura una delibera assembleare inesistente esclusivamente allorquando lo scostamento della realtà dal modello legale risulti così marcato da impedire...

Si configura una delibera assembleare inesistente esclusivamente allorquando lo scostamento della realtà dal modello legale risulti così marcato da impedire di ricondurre l'atto alla categoria stessa di deliberazione assembleare, e cioè in relazione alle situazioni nelle quali l'evento storico al quale si vorrebbe attribuire la qualifica di deliberazione assembleare si è realizzato con modalità non semplicemente difformi da quelle imposte dalla legge o dallo statuto sociale, ma tali da far sì che la carenza di elementi o di fasi essenziali non permetta di scorgere in esso i lineamenti tipici dai quali una deliberazione siffatta dovrebbe esser connotata nella sua materialità. Sotto il diverso profilo dell’annullabilità, non ogni incompletezza o inesattezza del verbale inficia la validità della delibera assembleare, ma a tal è necessario che i vizi siano tali da impedire l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione. La trascrizione del verbale assembleare nel libro delle decisioni dei soci, prescritta dall’art. 2478 n. 2 c.c., non costituisce una condizione di validità o di esistenza della delibera, con la conseguenza che la sua omissione costituisce una mera irregolarità. L’omessa regolare tenuta del libro delle decisioni dei soci non è scevra di conseguenze: da un lato, il socio può impugnare la delibera senza limiti di tempo, atteso che i termini dettati per le impugnazioni dall’art. 2479 ter c.c. non iniziano a decorrere poiché non vi è una data certa in relazione al momento in cui è intervenuta la trascrizione; dall’altro, la società che non tiene regolarmente il libro delle decisioni dei soci, con la vidimazione e la numerazione progressiva delle pagine, si trova nell’impossibilità di provare con certezza la data in cui la delibera è stata trascritta.

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Impugnativa di bilancio: la valutazione delle partecipazioni immobilizzate
In tema di redazione del bilancio di esercizio, l’art. 2426, co. 1, n. 1, c.c. impone che le immobilizzazioni siano...

In tema di redazione del bilancio di esercizio, l’art. 2426, co. 1, n. 1, c.c. impone che le immobilizzazioni siano iscritte al costo di acquisto e l’art. 2423 bis, co. 1, n. 6, c.c. prescrive che i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro (c.d. principio di continuità dei bilanci). Pertanto, l’appostazione di una partecipazione detenuta in altra società al costo di acquisto e per un valore coerente con quanto rappresentato nel bilancio precedente risulta ossequiosa di detti principi, rispetto ai quali la mera diversa valorizzazione in un atto di donazione tra privati non riveste alcuna efficacia euristica.

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Azione di responsabilità del curatore fallimentare nei confronti degli amministratori di s.r.l.
Quando l’amministratore sia inadempiente degli obblighi fiscali formali e sostanziali che gravano sulla società amministrata e tale inadempimento abbia determinato...

Quando l'amministratore sia inadempiente degli obblighi fiscali formali e sostanziali che gravano sulla società amministrata e tale inadempimento abbia determinato l'irrogazione di sanzioni a carico della società, egli risponde verso la società stessa del pregiudizio che il suo comportamento le ha causato. Tale pregiudizio è pari all'ammontare di sanzioni, interessi e aggi, non rispondendo l'amministratore per l'omesso pagamento del debito per l'imposta, che è in ogni caso imputabile soltanto alla società.

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Invalidità della delibera assembleare per conflitto di interessi e abuso di maggioranza
Non sono sindacabili in sede giudiziaria i motivi del voto espresso dalla maggioranza dei soci di una società se non...

Non sono sindacabili in sede giudiziaria i motivi del voto espresso dalla maggioranza dei soci di una società se non nei limiti in cui – in violazione del principio di buona fede in senso oggettivo – la deliberazione sia preordinata al solo fine di perseguire esclusivamente interessi divergenti da quelli societari (conflitto di interessi) ovvero di ledere gli interessi degli altri soci (abuso di maggioranza).

L’abuso della regola di maggioranza è configurabile quando la delibera oggetto di impugnazione risulta arbitrariamente o fraudolentemente preordinata dai soci maggioritari al solo fine di perseguire interessi divergenti da quelli societari, ovvero di ledere gli interessi degli altri soci. La relativa prova incombe sul socio di minoranza, il quale dovrà a tal fine indicare i sintomi di illiceità della delibera, deducibili non solo da elementi di fatto esistenti al momento della sua approvazione, ma anche da circostanze verificatesi successivamente, in modo da consentire al giudice di verificarne le reali motivazioni e accertare se effettivamente abuso vi sia stato.

L’abuso della regola di maggioranza (altrimenti detto abuso o eccesso di potere) è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando la deliberazione non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società – per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale –, oppure sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli.

Ai fini dell’annullamento per conflitto di interessi ai sensi dell’art. 2373 c.c., è essenziale che la delibera sia idonea a ledere l’interesse sociale, inteso come l’insieme di quegli interessi che sono comuni ai soci, in quanto parti del contratto di società, e che concernono la produzione del lucro, la massimizzazione del profitto sociale (ovverosia del valore globale delle azioni o delle quote), il controllo della gestione dell’attività sociale, la distribuzione dell’utile, l’alienabilità della propria partecipazione sociale e la determinazione della durata del proprio investimento. Si ha conflitto di interessi rilevante quale causa di annullabilità delle delibere assembleari quando vi è un conflitto tra un interesse non sociale e uno qualsiasi degli interessi che sono riconducibili al contratto di società.

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Gli utili non conseguiti dalla società a causa della condotta dannosa dell’amministratore non costituiscono danno diretto del socio
L’azione di responsabilità contemplata dall’art. 2476 comma 7 (di natura extracontrattuale in quanto applicazione dell’art. 2043 c.c.) presuppone l’esistenza di...

L’azione di responsabilità contemplata dall’art. 2476 comma 7 (di natura extracontrattuale in quanto applicazione dell’art. 2043 c.c.) presuppone l’esistenza di un danno subito dal singolo socio direttamente, e non come mero riflesso del danno sociale di cui solo la Società direttamente o per via surrogatoria del socio ex art 2476 co 3 c.c. può chiedere il risarcimento all'amministratore. In particolare la mancata percezione di utili costituisce danno diretto del socio solo in ipotesi (i) di utili effettivamente conseguiti dalla società e (ii) di cui si sia deliberata la distribuzione al socio; qualora, invece, si è dedotto che gli utili non sono stati conseguiti dalla società a causa della condotta dannosa dell’amministratore, il danno lamentato dal socio non è un danno diretto.

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Contestazione di delibera assembleare non iscritta nei libri sociali e onere della prova
Laddove la società contesti l’esistenza di una delibera non annotata nei libri sociali, chi se ne avvale verso la società...

Laddove la società contesti l'esistenza di una delibera non annotata nei libri sociali, chi se ne avvale verso la società è onerato di provarne con ogni mezzo l'esistenza, il documento rappresentante il verbale non annotato risultando in sostanza un documento rispetto al quale la società va considerata terza per la mancanza di annotazione.

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Il curatore fallimentare di s.r.l. è legittimato all’esercizio sia dell’azione sociale di responsabilità, che dell’azione prevista a favore dei creditori sociali
In materia di responsabilità degli amministratori di s.r.l., deve ribadirsi, in aderenza con la consolidata giurisprudenza di Cassazione formatasi sul...

In materia di responsabilità degli amministratori di s.r.l., deve ribadirsi, in aderenza con la consolidata giurisprudenza di Cassazione formatasi sul punto, la legittimazione in capo al curatore fallimentare di esperire nei confronti dell’organo gestorio di società a responsabilità limitata, non soltanto l’azione sociale di responsabilità, ma anche l’azione dei creditori sociali, nonostante la specifica normativa in materia di s.r.l., diversamente da quella relativa alle s.p.a., a seguito dell’intervenuta riforma, non ne faccia puntuale menzione. Deve, infatti, (altro…)

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Sul diritto di informazione e consultazione del socio di SRL
Deve ritenersi quasi fisiologico che il socio chieda “notizie sullo svolgimento degli affari sociali” e di “consultare libri sociali e...

Deve ritenersi quasi fisiologico che il socio chieda "notizie sullo svolgimento degli affari sociali" e di "consultare libri sociali e altra documentazione pertinente all'amministrazione" in termini abbastanza generici, e comunque senza essere in grado di indicare "concreti fatti di amministrazione" e "specifiche scelte", poiché egli per definizione "non partecipa all'amministrazione" e ha diritto di accedere per colmare le proprie lacune e ridurre l'asimmetria informativa rispetto agli amministratori.

Come regola di massima, oltre ai libri sociali, sono chiaramente accessibili le scritture contabili che la società è tenuta ad avere per natura e dimensioni, le quali rappresentano l'ossatura portante della contabilità d'impresa che, secondo la letteratura di settore, deve permettere "la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione; - la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale; - la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d'esercizio". Egualmente deve ammettersi - salvo richiedere maggior specificità nella richiesta in funzione delle particolari dimensioni della società - la consultazione della documentazione fiscale (previdenziale, ecc.) nonché degli estratti conto, una volta che sia indiscusso che la società ha conti correnti aperti presso una o più banche. Altri documenti, che la società non sia obbligata a tenere, non possono formare oggetto di un'istanza di provvedimento ex art. 2476 c.c., salvo che il socio istante circostanzi la sua richiesta, offrendo elementi di prova dell'affare sociale a cui la richiesta si riferisce e-o che negli atti della società esiste documentazione di tale affare

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Natura degli utili. Differenza tra utili e frutti civili
Poiché il diritto del singolo socio agli utili nasce da un atto sociale, che potrebbe anche non prevedere alcuna distribuzione,...
Poiché il diritto del singolo socio agli utili nasce da un atto sociale, che potrebbe anche non prevedere alcuna distribuzione, e non direttamente dal capitale sociale, che il singolo socio ha contribuito a costituire con il suo conferimento, gli utili non possono essere qualificati come frutti civili.
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Revoca del socio accomandatario dalla facoltà di amministrare
Il socio accomandatario che ometta di fornire idonea dimostrazione, sia pure alla stregua della cognizione sommaria prevista per la delibazione...

Il socio accomandatario che ometta di fornire idonea dimostrazione, sia pure alla stregua della cognizione sommaria prevista per la delibazione cautelare, d'aver tenuto le scritture contabili e la documentazione giustificativa della gestione sociale nonchè di aver corrisposto al socio accomandante gli utili rinvenienti dalla gestione, (altro…)

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Azione individuale del creditore nei confronti dell’amministratore per atti diminutivi della garanzia patrimoniale generica
Deve ritenersi ammissibile l’azione del creditore proposta nei confronti dell’amministratore di s.r.l., dovendosi ritenere gli atti diminutivi della garanzia patrimoniale...

Deve ritenersi ammissibile l'azione del creditore proposta nei confronti dell'amministratore di s.r.l., dovendosi ritenere gli atti diminutivi della garanzia patrimoniale generica realizzati in pregiudizio dei creditori, con dolo o colpa degli amministratori, quali casi di responsabilità per lesione aquiliana di diritto di credito. (altro…)

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Omessa trascrizione della delibera assembleare di srl, funzione della trascrizione delle delibere assembleari nei libri sociali
L’omessa trascrizione nei libri sociali della delibera assembleare adottata da una società a responsabilità limitata non ne determina automaticamente l’inesistenza;...

L’omessa trascrizione nei libri sociali della delibera assembleare adottata da una società a responsabilità limitata non ne determina automaticamente l’inesistenza; si tratta di un vizio di forma che non inficia la validità o l’efficacia dell’atto, ove sia provata l’esistenza del documento ed il motivo per cui esso non è stato trascritto (nel caso di specie la delibera assembleare non era stata trascritta per una dimenticanza del commercialista).

La trascrizione delle delibere assembleari di una srl nei libri sociali non ha la funzione di rendere opponibile alla società o ai terzi la delibera stessa, ma quella (altro…)

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