È invalida la deliberazione assembleare approvata senza il voto favorevole della maggioranza richiesta (altro…)
Ai fini della costituzione dell’assemblea e, quindi, della validità delle delibere assunte non è sufficiente il regolare procedimento di convocazione di cui all’art. 2479 bis, 1° comma, c.c., ma occorre (altro…)
Il disposto di una norma che è stata dettata soltanto per la società azionaria può esser predicato applicabile anche all'altro tipo sociale soltanto ove risulti che esso rappresenti l'emersione di un principio di applicazione necessaria immanente al sistema legale delle società di capitali, come tale trasponibile (altro…)
La reiezione sotto ogni profilo dell'impugnazione della "delibera-madre" assunta dai soci, comporta, quale necessario corollario logico e giuridico, il rigetto di tutti i capi della domanda attorea ove l'inesistenza o comunque l'invalidità di tale decisione assembleare è presupposta o richiesta; dovendo affermarsi che essa abbia ormai (altro…)
La partecipazione in una società in stato di liquidazione non ha carattere personale e pertanto è suscettibile di trapasso agli eredi. Ricorre pertanto il fumus di invalidità della delibera in cui si sia disposta la non continuazione con gli eredi e l'accrescimento della quota della socia superstite.
La delibera su argomenti non contenuti nell’o.d.g. contenuto nell’avviso di convocazione – nella specie, la revoca del liquidatore – è impugnabile da parte del socio assente.
La convocazione dell'assemblea di una srl, qualora risulti formalmente mancante di alcuni elementi fondamentali, deve essere ricostruita secondo il canone della buona fede nell'esecuzione del contratto sociale, tale da ricavare ogni elemento richiesto dalla legge. Una richiesta di annullamento basata su di una interpretazione formalistica e contraria a buona fede deve pertanto essere respinta.
Nel potere dei soci di s.r.l. che rappresentano almeno 1/3 del capitale di sottoporre gli argomenti di decisione all'assemblea attribuito dall'art. 2479 c.c., rientra anche il potere di convocare direttamente l'assemblea su quegli stessi argomenti, anche senza previa sollecitazione della convocazione da parte dell'organo amministrativo.
La convocazione dell’assemblea dei soci, in forza dell’art. 2479 bis c.c., deve avvenire nelle modalità indicate nell’atto costitutivo e, in assenza di tale indicazione, mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese.
Ai sensi degli artt. 4 e 6 del d.p.r. numero 68 del 2005, l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata è equivalente, sotto il profilo giuridico, all’invio di una missiva raccomandata: tale equiparazione, in particolare, deriva dalla circostanza che entrambi i mezzi garantiscono in modo certo che la comunicazione entri nella sfera di conoscibilità (non esigendo la legge una conoscenza effettiva del testo) del destinatario.
L'ordinamento societario riconosce all'assemblea un'amplissima discrezionalità nella nomina degli amministratori sociali, alla luce del necessario rapporto fiduciario che deve legare i due organi, tanto da far apparire pienamente legittima anche una revoca anticipata priva di qualunque motivazione (salvo l'eventuale obbligo di indennizzo in favore dell’amministratore revocato senza giusta causa, secondo un profilo che tuttavia non va affatto ad incidere sulla “validità” della delibera di revoca e anzi, evidentemente, la presuppone).
Indipendentemente dall’accertamento in concreto della regolarità della convocazione dell’assemblea in base alle disposizioni statutarie, il socio che abbia ricevuto l’avviso di fissazione dell’assemblea prima della data prevista per l’adunanza non può lamentare (altro…)
Nel giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare si verifica la cessazione della materia del contendere quando risulti che successivamente l'assemblea, regolarmente riconvocata, abbia validamente deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata. La nuova deliberazione deve avere lo stesso oggetto della prima e, quanto meno implicitamente, dalla stessa deve risultare la volontà dell'assemblea di sostituire la deliberazione invalida, ponendo in tal modo in essere un atto sostitutivo di quello invalido ed una rinnovazione (altro…)