E' infondata la domanda di "nullità derivata" di una assemblea riunita in seconda convocazione, laddove parte attrice non alleghi i fatti che inficerebbero detta convocazione, atteso che non basta l'affermazione della nullità della prima convocazione, (altro…)
L’accertamento del ricorrere di una causa di scioglimento non rappresenta una «decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci» e, pertanto, per l’approvazione della connessa delibera assembleare non è necessario il raggiungimento dei quorum rafforzati eventualmente richiesti dallo statuto per le decisioni di cui all’art. 2479, comma 2°, n. 5), c.c..
La delibera consiliare della SGR con cui viene approvato il rendiconto del fondo gestito (nella specie immobiliare chiuso) può essere impugnata per vizio di nullità da chiunque vi abbia interesse, e quindi certamente anche dai quotisti del fondo. (altro…)
La clausola di uno statuto di s.r.l. che disponga che tutte le controversie, comprese quelle in ordine alla validità delle delibere assembleari, che dovessero sorgere in merito all'applicazione, esecuzione ed interpretazione dello statuto sociale, nonchè in merito ai rapporti tra i soci, fra la società ed i soci, gli organi sociali e/o di controllo, nonchè (altro…)
La cognizione cautelare degli arbitri in materia di sospensione dell’efficacia della delibera assembleare impugnata può avere luogo solo qualora sia già intervenuta la nomina degli stessi, residuando invece la competenza del giudice ordinario a conoscere delle istanze d'urgenza proposte sino a quel momento; ciò al fine di (altro…)
La funzione tipica assolta dal procedimento di convocazione assembleare è, anche nelle società a responsabilità limitata, quella di informare il socio della fissazione della prossima adunanza e di quel che in essa si andrà a deliberare in modo da consentirgli l'esercizio consapevole del diritto d'intervento e di voto. (altro…)
L'art. 2479, primo comma, c.c. prevede la possibilità di deliberare sugli argomenti proposti da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, nonché il diritto degli stessi, strumentale, di convocare l’assemblea.
Nel potere attribuito dall’art. 2479, comma 1°, c.c. ai soci di s.r.l., che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, di sottoporre all’assemblea gli argomenti di discussione, si deve intendere ricompreso, in via estensiva, il potere di convocazione diretta dell’assemblea sui medesimi argomenti.
In un giudizio di nullità di delibera di aumento di capitale di srl per asserita falsità della situazione patrimoniale posta a fondamento della delibera stessa, la contestazione di parte che si fondi unicamente sulla constatazione della diversità della situazione patrimoniale portata in votazione rispetto ad una bozza precedentemente elaborata e rilasciata in visione (altro…)
Nel caso in cui il venir meno della qualità di socio in capo all'impugnante sia diretta conseguenza proprio dalla deliberazione la cui legittimità egli contesta è evidente che anche la stessa legittimazione dell'attore ad ulteriormente interferire con l'attività sociale sta o cade a seconda che la deliberazione impugnata risulti o meno legittima. Se, insomma, (altro…)
La norma ex art. 2476 cc secondo comma invocata dall'attore disegna un diritto di controllo individuale dei soci di srl non partecipanti all'amministrazione - esercitabile anche "tramite professionisti di loro fiducia" - di per sé autonomo rispetto al diritto dei soci di "decidere" (in forma assembleare o mediante consultazione scritta) sulle materie di loro competenza statutariamente ovvero ex lege (altro…)